26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/35
Impugnazione proposta il 16 novembre 2012 dalla Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2012, causa T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Commissione europea, Delegazione dell'Unione europea in Turchia, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)
(Causa C-520/12 P)
2013/C 26/66
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (rappresentante: A. Krystallidis, Δικηγόρος)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Delegazione dell’Unione europea in Turchia, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare l’ordinanza impugnata;
—
dichiarare ricevibile il suo ricorso dinanzi al Tribunale;
—
pronunciarsi nel merito e disporre il risarcimento dei danni causati alla ricorrente dalla decisione illegittima della convenuta del 5 aprile 2011 emessa dalla delegazione dell’Unione europea in Turchia e di cui la ricorrente ha avuto conoscenza il 6 aprile 2011, relativa alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto «Ampliamento della rete di business center turco-europei a Sivas, Antakya, Batman e Van — Europe Aid/128621/D/SET/TR al Consorzio DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)» a causa di una pretesa falsa dichiarazione, in considerazione degli intereressi orizzontali della ricorrente nella causa di cui trattasi;
—
condannare la Commissione a tutte le spese sostenute in primo grado e nel procedimento d’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in sede di applicazione dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), nel senso che ha omesso di considerare che il termine «istituzione» contenuto nell’articolo summenzionato non si riferisce soltanto alle istituzioni dell’Unione europea, ma anche ai suoi dipendenti, in quanto essi sono parimenti responsabili per il risarcimento dei danni subiti da coloro che hanno sofferto un pregiudizio in conseguenza del suo operato.
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha rispettato l’obbligo di motivazione e ha violato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli articoli 6 (diritto a un equo processo) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), quali principi di diritto dell’Unione, poiché ha dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente senza fare riferimento alle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità della convenuta, concernenti la pertinente giurisprudenza in materia di danni causati dai funzionari dell’Unione europea (cause 9/69, 4/69 e 60/81), e all’interpretazione dell’articolo 263 TFUE ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Nell’ordinanza il Tribunale ha altresì omesso di rispondere agli argomenti della ricorrente concernenti la violazione grave, da parte della convenuta, dei principi fondamentali di diritto dell’Unione riguardanti la certezza del diritto, il legittimo affidamento e il diritto di essere sentiti, nonché dell’articolo 4 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.
Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha presentato in maniera errata le prove prodotte dalla ricorrente in primo grado e le ha snaturate, dichiarando che «soltanto la CFCU aveva la qualità di autorità aggiudicatrice (…) per adottare la decisione di attribuire l’appalto di cui trattasi (…) e la Commissione era competente soltanto a verificare se le condizioni per il finanziamento da parte dell’Unione fossero riunite», sulla base di documenti che la ricorrente ha presentato al Tribunale, che dimostrano effettivamente che la CFCU opera sotto il controllo della Commissione europea nei limiti da essa imposti. Le constatazioni contenute nell’ordinanza impugnata sono quindi errate e snaturano il chiaro significato delle prove a disposizione del Tribunale.
Full & Egal Universal Law Academy