12.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/33
Impugnazione proposta il 19 novembre 2012 dalla TeamBank AG Nürnberg avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 settembre 2012, causa T-220/11, Team Bank AG Nürnberg/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-524/12 P)
2013/C 9/56
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (rappresentante: D. Terheggen, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
—
annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 nella causa T-220/11;
—
mantenere integralmente le domande presentate in primo grado, in conformità al ricorso proposto dinanzi al Tribunale il 18 aprile 2011.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1) in quanto ha ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i marchi figurativi «f@ir Credit» e «FERCREDIT».
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale vi è una differenza visiva chiaramente riconoscibile nell’impressione d’insieme prodotta dai due segni. Va inoltre tenuto conto del fatto che i segni controversi sono relativi a servizi finanziari che normalmente producono per i loro utenti considerevoli conseguenze finanziarie. Occorre dunque partire dal presupposto che il consumatore medio esamini detti segni con particolare attenzione e vi è un elevato grado di possibilità che riconosca le differenze esistenti. Tale circostanza non è tuttavia stata sufficientemente esaminata dal Tribunale.
Valutando correttamente tale circostanza nonché le differenze nell’impressione d’insieme prodotta dai due segni si giunge alla conclusione che non sussiste alcuna somiglianza rilevante tra i due segni.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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