26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/35
Ricorso proposto il 19 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-525/12)
2013/C 26/67
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e G. Wilms, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
—
Dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque) (1) e in particolare quelli di cui agli articoli 2, punto 38, e 9, in quanto applica un’interpretazione che esclude talune prestazioni di servizi dalla nozione di «servizi idrici»;
—
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che i servizi idrici comprendano l’estrazione, l’arginazione, lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione di acque superficiali o sotterranee anche ai fini della produzione di energia idraulica, della navigazione e della protezione dalle inondazioni. I servizi idrici comprendono inoltre l’uso privato.
La convenuta applicherebbe il termine «servizi idrici» in modo contrario all’articolo 9 della direttiva quadro sulle acque. Essa, infatti, escluderebbe servizi idrici quali le arginazioni, destinate alla produzione di energia idraulica, alla navigazione e alla protezione dalle inondazioni dall’ambito di applicazione dei servizi idrici ai sensi di detta direttiva. Siffatta interpretazione restrittiva sarebbe contraria alla direttiva quadro sulle acque, minerebbe l’efficacia del suo articolo 9 e, pertanto, metterebbe a repentaglio il conseguimento degli obiettivi della direttiva stessa.
La ricorrente riconosce che l’articolo 9 della suddetta direttiva concederebbe agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per escludere taluni servizi idrici dal recupero dei costi. Innanzi tutto, essi potrebbero tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche. Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, quarto comma, della direttiva quadro sulle acque, gli Stati membri potrebbero decidere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, dello stesso articolo 9, in relazione alle politiche dei prezzi dell'acqua e il recupero dei costi relativi ai servizi. A tal fine però sarebbe necessario che si tratti di una prassi consolidata nello Stato membro e che ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva.
La completa esclusione di un’ampia gamma di servi idrici effettuata dalla convenuta, tuttavia, esorbita ampliamente dal suddetto margine di discrezionalità.
(1) GU L 327, pag. 1.
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