26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/36
Impugnazione proposta il 21 novembre 2012 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 settembre 2012, causa T-404/10, National Lottery Commission/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-530/12 P)
2013/C 26/69
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e F. Mattina, agenti)
Altra parte nel procedimento: National Lottery Commission
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata,
—
condannare la National Lottery Commission (ricorrente dinanzi al Tribunale) a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio.
Motivi e principali argomenti
L’Ufficio deduce tre motivi, rispettivamente (i) la violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (1), (ii) la violazione del diritto dell’UAMI di essere sentito e (iii) la manifesta inconsistenza e il manifesto snaturamento dei fatti che inficiano la sentenza impugnata.
Il primo motivo si divide in due parti. Da un lato, il Tribunale ha violato l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, come interpretato dalla Corte in relazione all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e alla regola 37 del regolamento n. 2868/95 (2) nella sentenza Elio Fiorucci, in quanto si è basato su disposizioni di diritto nazionale, precisamente sull’articolo 2704 del codice civile italiano, che non era stato invocato dalle parti e pertanto non costituiva parte della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Dall’altro, il Tribunale ha violato l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto si è basato su giurisprudenza nazionale, precisamente sulla suddetta sentenza n. 13912 della Corte Suprema di Cassazione, del 14 giugno 2007, cui si fa riferimento al punto 32 della sentenza impugnata, che non era stata invocata dalle parti e non costituiva parte della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.
Il secondo motivo riguarda la violazione del diritto dell’UAMI di essere sentito, in quanto all’Ufficio non è stata data l’opportunità di commentare aspetti procedurali e sostanziali relativi alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Se all’Ufficio fosse stata data tale opportunità, non si può escludere che la motivazione e le conclusioni del Tribunale sarebbero potute essere diverse.
Il terzo motivo riguarda la manifesta inconsistenza e il manifesto snaturamento dei fatti che inficiano la motivazione e le conclusioni del Tribunale. L’ufficio ritiene che il Tribunale abbia male interpretato e snaturato l’analisi della commissione di ricorso nonché gli argomenti della National Lottery Commission e che abbia omesso di valutare il fatto che la commissione di ricorso, ritenendo che la National Lottery Commission non avesse addotto la prova che la data del timbro postale apposto all’accordo del 1986 non fosse conclusiva, ha applicato il criterio giuridico corretto ai sensi del diritto italiano.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario GU L 303, pag. 1.
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