2.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/6
Impugnazione proposta il 23 novembre 2012 dalla Commune de Millau e dalla Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 settembre 2012, cause riunite T-168/10 e T-572/10, Commissione europea/SEMEA e Commune de Millau
(Causa C-531/12 P)
2013/C 32/08
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Commune de Millau, Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) (rappresentante: F. Bleykasten, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
—
Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 settembre 2012;
pronunciandosi nuovamente;
—
dichiarare il Tribunale incompetente a conoscere del ricorso della Commissione diretto contro la Commune de Millau nella causa T-572/10;
—
rinviare la Commissione dinanzi ai giudici francesi competenti;
—
dichiarare irricevibile il ricorso della Commissione diretto contro la SEMEA nella causa T-168/10;
nel merito:
—
constatare che l’obbligazione posta alla base della pretesa della Commissione è prescritta conformemente al diritto francese;
—
respingere le domande della Commissione dirette contro la Commune de Millau e contro la SEMEA;
in subordine:
—
dichiarare che la Commissione non ha rispettato i principi di certezza del diritto e di buona amministrazione;
—
dichiarare che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione sorge quindi nei confronti della Commune de Millau e della SEMEA;
—
condannare la Commissione a versare alla Commune de Millau e alla SEMEA una somma pari a EUR 42 012 in linea capitale alla quale si aggiungeranno gli interessi e accessori calcolati secondo il diritto francese e maturati alla data dell’emananda sentenza;
in ogni caso
—
dichiarare che le spese di giudizio saranno a carico della Commissione.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono quattro motivi contro la sentenza del Tribunale.
In primo luogo, la Commune de Millau sostiene che il Tribunale non è competente a conoscere del ricorso contro di essa diretto. Secondo la ricorrente, la conclusione di una clausola compromissoria per mezzo di una stipulazione a favore di terzi è impossibile per una persona giuridica di diritto pubblico francese. Ad avviso della ricorrente, non esiste un accordo nell’ambito del quale la Commune de Millau avrebbe potuto stipulare una clausola compromissoria in favore della Commissione.
In secondo luogo, la SEMEA sostiene di avere validamente liquidato i suoi diritti e obblighi sociali trasferendo il suo patrimonio a un socio persona giuridica di diritto pubblico sempre solvibile (la Comune de Millau), mentre essa stessa era in stato di insolvenza.
In terzo luogo, le ricorrenti deducono un errore di diritto del Tribunale, in quanto esso avrebbe interpretato erroneamente la normativa applicabile in materia di prescrizione. Il credito controverso sarebbe infatti sorto in occasione di un negozio giuridico tra la SEMEA e la Commissione. Nonostante il carattere amministrativo del contratto concluso tra la SEMEA e la Commissione, secondo le ricorrenti la regola relativa alla prescrizione applicabile nella fattispecie è l’articolo 189 bis, divenuto articolo 110-4 del codice di commercio francese. Le ricorrenti ritengono quindi che il credito della Commissione sia prescritto.
In ultimo luogo, le ricorrenti criticano il Tribunale per non avere riconosciuto la responsabilità della Commissione, benché il fatto che essa per 12 anni non abbia agito al fine di recuperare il suo credito costituirebbe un’omissione e violerebbe l’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’entità degli interessi pretesi dalla Commissione sarebbe altresì collegata alla sua astensione dal recuperare il credito, di modo che esisterebbe un nesso di causalità tra il pregiudizio asserito e il comportamento della Commissione. Le ricorrenti sostengono infine che il pregiudizio sarebbe connesso all’impossibilità per le stesse di prendere misure in tempo utile per far fronte alla pretesa della Commissione.
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