2.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/9
Impugnazione proposta il 3 dicembre 2012 da J avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, J/Parlamento europeo, T-160/10
(Causa C-550/12 P)
2013/C 32/12
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: J (rappresentante: A. Auer, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede:
—
l’annullamento totale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2012, nella causa T-160/10, da pronunciare con la seguente formulazione: «La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2012, Alois Mayr/Parlamento europeo, T-160/10, è interamente annullata. Il Parlamento europeo è condannato alle spese».
Nel caso in cui l’impugnazione sia dichiarata fondata:
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l’accoglimento totale del ricorso di primo grado diretto all’annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 2 marzo 2010, con la quale è stata respinta la petizione n. 1673/2009 presentata dal ricorrente il 19 novembre 2009;
—
la condanna del Parlamento europeo alle spese relative al procedimento di primo grado;
in eventu
—
il rinvio della causa dinanzi al Tribunale per una nuova decisione.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale non avrebbe riconosciuto, erroneamente, alcuna violazione dell’obbligo di motivazione da parte della commissione per le petizioni nel dichiarare l’irricevibilità della petizione del ricorrente. Il ricorrente, nella sua petizione, avrebbe espressamente lamentato la violazione del diritto di proprietà nonché una violazione della direttiva 2004/48/CE (1) da parte di autorità austriache. Nella dichiarazione di irricevibilità della petizione detta commissione non avrebbe esaminato tali violazioni della normativa, concretamente indicate, cosicché al ricorrente non sarebbe stato possibile comprendere i motivi per i quali il Parlamento europeo considera irricevibile la sua petizione.
Il Tribunale avrebbe inoltre commesso un errore di diritto nel concludere che le azioni delle autorità austriache non avrebbero avuto alcun nesso con l’applicazione del diritto dell’Unione. Al ricorrente sarebbero stati sequestrati documenti protetti dal diritto autore da parte di autorità austriache, senza che lo stesso ricevesse, al riguardo, un risarcimento. Pertanto sarebbe stato leso il diritto di proprietà (intellettuale) del ricorrente, nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/48/CE.
(1) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45), rettificata (GU 2004 L 195, pag. 16 e GU 2007 L 204, pag. 27).
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