2.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/9
Impugnazione proposta il 3 dicembre 2012 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 4 ottobre 2012, causa T-215/10, Repubblica ellenica/Commissione
(Causa C-552/12 P)
2013/C 32/13
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e E. Leftheriotou, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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La Repubblica ellenica chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di accogliere la presente impugnazione annullando integralmente la sentenza impugnata del Tribunale, secondo quanto più specificamente esposto, e di condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
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Quanto alle rettifiche nel settore del cotone, e in particolare quanto alla compatibilità del regime degli aiuti alla produzione del cotone con il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), la Repubblica ellenica deduce i seguenti motivi di annullamento:
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Violazione del diritto dell’Unione: erronea interpretazione e applicazione degli articoli 6, 7 e 17 del regolamento (CE) n. 1051/2001, nonché dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettere c), e e), del regolamento (CE) 1591/2001; motivazione insufficiente; violazione del principio di proporzionalità.
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Violazione del diritto dell’Unione: erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 del regolamento 1051/2001; motivazione insufficiente e contraddittoria.
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Quanto alle misure in materia di ambiente, vengono dedotti i seguenti motivi di annullamento:
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Violazione del diritto dell’Unione: erronea interpretazione e applicazione degli orientamenti e del principio di proporzionalità; difetto di motivazione.
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Violazione del diritto dell’Unione: erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento 1051/2001 e dell’articolo 1 dei regolamenti (CE) nn.1123/2009, 903/2005 e 871/2006; motivazione insufficiente.
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Violazione dei diritti della difesa; motivazione insufficiente.
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Quanto alle rettifiche nel settore dello sviluppo rurale, si fa valere quanto segue:
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erronea interpretazione e applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/1995, unitamente ad una motivazione insufficiente e/o contraddittoria.
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Quanto alle rettifiche nel settore degli aiuti agli indigenti, la Repubblica ellenica deduce il seguente motivo di annullamento:
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erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92; motivazione insufficiente e/o contraddittoria; violazione del principio di proporzionalità; erronea interpretazione e applicazione delle norme in materia di equità processuale e di equa ripartizione dell’onere della prova; irregolarità nel corso della procedura dinanzi al Tribunale che ledono gli interessi della Repubblica ellenica.
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