2.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/10
Impugnazione proposta il 30 novembre 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012, causa T-169/08, DEI/Commissione
(Causa C-553/12 P)
2013/C 32/14
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Th. Christoforou e A. Antoniadis; avvocato: A. Oikonomou)
Altre parti nel procedimento: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (DEI), Repubblica ellenica, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 nella causa T-169/08.
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Emettere una sentenza definitiva sulla controversia qualora si ritenga che lo stato degli atti lo permetta.
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Condannare la DEI a sostenere le proprie spese nonché quelle della Commissione in entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
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Con il primo motivo di impugnazione, la Commissione fa valere che la sentenza del Tribunale impugnata è incorsa in errore di diritto per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del combinato disposto degli articoli 86, n. 1, CE e 82 CE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Inoltre, il Tribunale ha applicato erroneamente i due articoli suddetti ai fatti relativi al caso di specie, il che costituisce altresì qualificazione e interpretazione errata delle prove e interpretazione errata del fondamento della decisione della Commissione impugnata. Le considerazioni del Tribunale si basano anche su una motivazione inesatta, incompleta e insufficiente, alterano e interpretano erroneamente le prove e snaturano il fondamento della decisione della Commissione impugnata, in quanto tale decisione ha dimostrato che i provvedimenti statali di cui trattasi, adottati dalla Repubblica ellenica, hanno inciso sulla struttura del mercato e hanno provocato disparità di opportunità nel mercato della lignite, consentendo conseguentemente alla DEI, impresa pubblica, di estendere la sua posizione dominante dal mercato primario di fornitura della lignite al mercato secondario all'ingrosso della fornitura di elettricità in Grecia, ostacolando l'ingresso sul mercato di nuovi concorrenti.
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Ad avviso della Commissione, la sentenza impugnata è errata anche in quanto ha trascurato interamente il fatto che la decisione della Commissione impugnata ha dimostrato che l'accesso privilegiato della DEI alla lignite, mantenuto mediante i provvedimenti statali in esame anche in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'elettricità in Grecia, nonché in seguito alla creazione di un mercato all'ingrosso della fornitura di elettricità nel maggio 2005, aveva conseguentemente inciso sulla struttura del mercato a causa delle disparità di opportunità, creando in tal modo una situazione nella quale, con il semplice esercizio dei suoi diritti quasi monopolistici di sfruttamento della lignite, la DEI era in grado di estendere la sua posizione dominante dal mercato primario a quello secondario. In tal modo, la DEI è stata indotta a un comportamento abusivo sul mercato secondario suddetto, limitando o escludendo l'ingresso di nuovi concorrenti (v., segnatamente, le sentenze della Corte nelle cause Raso, GB-Inno-BM, Connect Austria, Dusseldorp, CBEM e MOTOE). L'estensione e il mantenimento della posizione dominante della DEI dal mercato primario a quello secondario e il vantaggio concorrenziale indiscusso concesso alla DEI nel settore della produzione di elettricità a motivo dei costi ridotti della lignite, ha consentito alla DEI di immettere elettricità nella rete interconnessa in Grecia a prezzi inferiori, quantità superiori e per periodi di tempo maggiori, il che costituisce un comportamento abusivo (sebbene la giurisprudenza della Corte non richieda una prova di tale comportamento, tenendo conto dei fatti particolari del caso di specie).
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La decisione della Commissione impugnata ha constatato inoltre che i concorrenti della DEI necessitavano di una serie di fonti differenziate, incluso l'accesso a quantità di lignite sufficienti per l'ingresso, la permanenza sostenibile e la partecipazione effettiva alla concorrenza sul complesso del mercato dell'elettricità. Quanto precede avrebbe dovuto essere noto sia alla Repubblica ellenica, che ha omesso di concedere licenze di sfruttamento per i giacimenti sfruttabili di lignite ai concorrenti potenziali della DEI, sia alla DEI, quando esercitava i suoi diritti quasi monopolistici facendo leva (leverage) sulla sua posizione dominante nel mercato primario di lignite per estendere e mantenere la sua posizione dominante nel mercato secondario all'ingrosso di fornitura di elettricità, impedendo o escludendo pertanto de facto l'ingresso dei nuovi concorrenti potenziali sul mercato secondario in questione.
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