2.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/11
Impugnazione proposta il 30 novembre 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012, causa T-421/09, DEI/Commissione
(Causa C-554/12 P)
2013/C 32/15
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Th. Christoforou e A. Antoniadis; avvocato: A. Oikonomou)
Altre parti nel procedimento: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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Annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 nella causa T-421/09.
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Emettere una sentenza definitiva sulla controversia qualora si ritenga che lo stato degli atti lo permetta.
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Condannare la DEI a sostenere le proprie spese nonché quelle della Commissione in entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
1)
Con la sua sentenza nella causa T-421/09, il Tribunale ha annullato la decisione del 4 agosto 2009, con la quale la Commissione ha ritenuto che le misure correttive proposte dalla Repubblica ellenica fossero necessarie e proporzionali al fine di annullare gli effetti della violazione e garantire la conformità alla precedente decisione del 5 marzo 2008 («decisione del 4 agosto 2009» o «decisione impugnata»). Il Tribunale ha dichiarato che la decisione impugnata doveva essere annullata, fondando il suo giudizio soltanto sul fatto che nel contempo, con la sentenza nella causa T-169/08 emessa anch’essa il 20 settembre 2012, era stata annullata anche la decisione precedente della Commissione del 5 marzo 2008, sulla quale era esclusivamente basata la decisione impugnata.
2)
Dal momento che la Commissione ritiene che la sentenza del Tribunale nella causa T-169/08 sia fondata su numerosi errori di diritto, una motivazione incompleta e insufficiente, un'interpretazione errata delle prove e del fondamento della decisione della Commissione del 5 marzo 2008, ha già proposto impugnazione anche avverso tale sentenza del Tribunale. Pertanto, qualora tale impugnazione proposta avverso la sentenza nella causa T-169/08 sia accolta, verrà a mancare automaticamente anche l'unico fondamento sul quale si basa la sentenza nella causa T-421/09, attualmente impugnata.
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