2.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 3 dicembre 2012 — Claudio Loreti e a./Comune di Zagarolo
(Causa C-555/12)
2013/C 32/16
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Tivoli
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Claudio Loreti, Vallerotonda Maria, Vallerotonda Attilio e Chellini Virginia
Convenuto: Comune di Zagarolo
Questioni pregiudiziali
Si ritiene opportuno sollevare questione di interpretazione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia europea, affinché si pronunci
1)
sulla compatibilità dell’art. 7 codice del processo amministrativo vigente nella Repubblica Italiana il quale, in applicazione dell’art. 103 della Costituzione nazionale, dispone che
«Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico».
con l’art. 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali] e con gli artt 47 e 52 comma 3 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea], come recepiti a seguito della modifica dell’art. 6 [TUE];
a)
nella parte in cui attribuisce ad organi giurisdizionali diversi il potere di decidere su posizioni giuridiche soggettive in astratto diversificate (interesse legittimo e diritto soggettivo) ma in concreto di difficile o impossibile certa identificazione e senza specificarne normativamente il contenuto concreto;
b)
nella parte in cui prevede l’esistenza di giurisdizioni competenti a decidere sulle stesse materie in base a criteri (individuazione di diverse posizioni giuridiche soggettive) non più rispondenti alla realtà di fatto dopo la introduzione della risarcibilità dell’interesse legittimo (prevista ormai dall’anno 2000 al fine di adeguare la normativa interna ai principi comunitari) con consistenti differenze anche nelle modalità processuali di espletamento dei giudizi;
nonché, in generale,
2)
[sulla] compatibilità dell’art. 103 della Costituzione italiana laddove prevede e tutela in forma diversificata posizioni giuridiche soggettive (denominate interessi legittimi) che non trovano corrispondenza nel diritto comunitario attribuendone la giurisdizione a plessi giurisdizionali diversi, la cui competenza viene periodicamente modificata.
Full & Egal Universal Law Academy