2.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/12
Impugnazione proposta il 4 dicembre 2012 dal Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 settembre 2012, causa T-278/10, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-558/12 P)
2013/C 32/17
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)
Altra parte nel procedimento: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, Lidl Stiftung & Co. KG]
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
Annullare la sentenza impugnata;
—
condannare la ricorrente in primo grado alle spese relative sia al giudizio di primo grado sia all’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza pronunciata il 21 settembre 2012 dal Tribunale nella causa T-278/10, di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 marzo 2010 (procedimento R 770/2009-1).
La ricorrente invoca tre motivi a sostegno del ricorso.
In primo luogo, essa fa valere la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (in prosieguo: il «RMC») (1), ove il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso in esito al rilievo che essa non aveva esaminato la presenza di un carattere distintivo accresciuto nonostante il fatto che, secondo i rilievi del Tribunale medesimo, i segni in conflitto fossero globalmente differenti, ciò che è sufficiente per escludere qualsivoglia rischio di confusione.
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la sentenza viola le disposizioni di cui al combinato disposto dell’articolo 76, paragrafo 1, e dell’articolo 64, paragrafo 1, del RMC atteso che tali disposizioni presuppongono che la Wesergold Getränkeindustrie dovesse far valere il carattere distintivo accresciuto dei marchi invocato a sostegno dell’opposizione, il che tuttavia non si è manifestamente verificato. La Wesergold Getränkeindustrie aveva effettivamente abbandonato l’argomento relativo al carattere distintivo accresciuto dall’uso sin dal procedimento di opposizione o, in ogni caso, al più tardi in sede di procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. L’affermazione contraria del Tribunale, secondo la quale la Wesergold Getränkeindustrie avrebbe invocato la sussistenza di un carattere distintivo accresciuto dall’uso ancora in sede di procedimento di ricorso, rappresenta uno snaturamento manifesto dei fatti che non necessita di alcuna nuova ricerca di prova.
In terzo luogo, la sentenza si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo la quale un errore non può sfociare nell’annullamento di una decisione quando non ha manifestamente influito sulla decisione medesima. Orbene, la questione del carattere distintivo non può aver influito sulla decisione in questione non solo in ragione della differenza dei segni, espressamente rilevata dal Tribunale, bensì parimenti in quanto risultava chiaramente, prima facie, che i documenti prodotti dalla Wesergold Getränkeindustrie nel corso del procedimento di opposizione non apportavano la prova della presenza di un carattere distintivo acquisito con l’utilizzazione. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare brevemente la questione della pertinenza di tali mezzi di prova manifestamente insufficienti che erano stati prodotti il 10 marzo 2008, al fine di evitare di ritardare e appesantire senza necessità il procedimento.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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