2.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/13
Impugnazione proposta il 5 dicembre 2012 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012, causa T-154/10, Francia/Commissione
(Causa C-559/12 P)
2013/C 32/18
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, J. Gstalter, D. Colas, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare in toto la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 settembre 2012, causa T-154/10, Francia/Commissione;
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statuire definitivamente sulla controversia annullando la decisione 2010/605/UE della Commissione, del 26 gennaio 2010, relativa all’aiuto di Stato C-56/07 (ex E 15/05) concesso dalla Francia a La Poste (1) o rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il governo francese deduce quattro motivi.
Con il suo primo motivo, il governo francese sostiene, da un lato, che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha manifestamente travisato il senso dei motivi di tale governo allorché ha considerato che tutti i motivi dedotti si ricollegavano, in sostanza, all’accertamento dell’esistenza di un vantaggio e non anche alla determinazione dell’esistenza di un trasferimento di risorse statali. Dall’altro, e di conseguenza, il Tribunale ha violato l’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), nonché l’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale allorché ha dichiarato irricevibile l’argomento del governo francese vertente su una violazione della condizione attinente all’esistenza di un trasferimento di risorse statali.
Con il suo secondo motivo, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto allorché ha considerato che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l’esistenza di una garanzia statale concessa a La Poste. In subordine, tale governo sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova che gli erano stati offerti allorché ha considerato che gli elementi di prova presentati dalla Commissione dimostravano l’esistenza di una garanzia statale.
Con il suo terzo motivo, il governo francese sostiene che il Tribunale ha snaturato il diritto francese, violato il suo obbligo di motivazione e, in subordine, commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti, allorché ha respinto il secondo motivo dedotto da tale governo vertente su errori di fatto e di diritto quanto all’esistenza di una garanzia illimitata statale a favore de La Poste. Tale motivo si articola in quattro parti.
In primo luogo, il governo francese sostiene che il Tribunale ha snaturato il diritto francese allorché ha considerato che la Commissione ha correttamente dichiarato che il diritto francese non escludeva la possibilità per lo Stato di concedere una garanzia implicita agli organismi pubblici a carattere industriale e commerciale (in prosieguo: l’«EPIC»).
In secondo luogo, il governo francese sostiene che il Tribunale ha snaturato il diritto francese allorché ha accolto le conclusioni della Commissione per quanto riguarda le conseguenze che derivano dall’applicazione della legge n. 80-539 del 16 luglio 1980 relativa alle penali comminate in ambito amministrativo e all’esecuzione delle sentenze da parte delle persone giuridiche di diritto pubblico.
In terzo luogo, il governo francese sostiene che il Tribunale ha snaturato il diritto francese e violato il suo obbligo di motivazione allorché ha respinto la parte del motivo di tale governo vertente su un errore commesso dalla Commissione laddove essa ha assimilato le condizioni d’impegno della responsabilità dello Stato ad un meccanismo di garanzia.
In quarto luogo, il governo francese sostiene che il Tribunale ha snaturato il diritto francese allorché ha respinto la parte del motivo di tale governo vertente su un errore commesso dalla Commissione quanto alla determinazione delle conseguenze di eventuali trasferimenti degli obblighi di un EPIC che sia stato sciolto.
Con il suo quarto ed ultimo motivo, il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto allorché ha considerato che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l’esistenza di un vantaggio che risulterebbe dall’asserita garanzia statale concessa a La Poste. In subordine, il governo francese sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova che gli erano stati offerti allorché ha considerato che gli elementi forniti da tale governo non inficiavano la conclusione della Commissione per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio.
(1) GU L 274, pag. 1.
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