9.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 38/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance d’Orléans (Francia) il 6 dicembre 2012 — BNP Paribas Personal Finance SA, Facet SA/Guillaume Delmatti
(Causa C-564/12)
2013/C 38/19
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d’instance d’Orléans (Francia)
Parti
Ricorrente: BNP Paribas Personal Finance SA, Facet SA
Convenuto: Guillaume Delmatti
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 22 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (1) e che abroga la direttiva 87/102/CEE, interpretata alla luce della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2), osti all’esistenza e all’applicazione di clausole tipo nei contratti di credito, con le quali il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi incombenti al creditore.
2)
Se il principio generale di effettività del diritto comunitario e gli articoli 22 e 23 della direttiva 2008/48/CE ostino a che il creditore possa fornire la prova dei propri obblighi precontrattuali e contrattuali attraverso le sole clausole tipo inserite nei contratti di credito, con cui il consumatore dà atto dell’esecuzione [di tali obblighi], senza presentare al giudice i documenti da esso emanati e consegnati al debitore.
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133, pag. 66).
(2) GU L 95, pag. 29.
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