9.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 38/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia) il 6 dicembre 2012 — SIA «Greencarrier Freight Services Latvia»/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-571/12)
2013/C 38/21
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: SIA «Greencarrier Freight Services Latvia»
Resistente: Valsts ieņēmumu dienests
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92 (1), possa essere interpretato nel senso che permette di estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione a merci comprese in dichiarazioni precedenti, che non sono state oggetto di detta visita parziale, ma che erano state dichiarate con il medesimo codice della nomenclatura combinata, provenivano dallo stesso produttore e, in base alle informazioni sulla denominazione e la composizione delle merci contenute nei certificati del suddetto produttore, erano identiche alle merci comprese nella dichiarazione con riferimento alla quale è stato effettuato il prelievo di campioni ai fini della visita parziale.
In altre parole:
Se la nozione di «dichiarazione» di cui all’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, comprenda anche le dichiarazioni relative a partite di cui non siano stati prelevati campioni a fini di controllo, ma in cui siano state dichiarate merci identiche (le merci vengono dichiarate con gli stessi numeri di codice della nomenclatura combinata, provengono dal medesimo produttore e nei certificati del produttore risultano avere lo stesso contenuto e la stessa denominazione delle merci ispezionate).
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia possibile estendere i risultati di una visita parziale di merci ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92 alle dichiarazioni in relazione alle quali, per ragioni oggettive, il dichiarante non abbia potuto chiedere una visita supplementare ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, non essendo la possibile presentare le merci ai fini della visita, conformemente all’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento medesimo.
(1) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
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