16.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/5
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 7 dicembre 2012 — Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)/Eurest Portugal — Sociedade Europeia de Restaurantes Lda
(Causa C-574/12)
2013/C 79/09
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrenti: Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)
Convenuta: Eurest Portugal — Sociedade Europeia de Restaurantes Lda
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia compatibile con la dottrina comunitaria sugli appalti «in house» il fatto che un ospedale pubblico affidi, senza seguire la procedura prevista dalla legge per la stipulazione del relativo contratto, ad un’associazione senza scopo di lucro cui esso è associato e che è preordinata alla realizzazione di una funzione di servizio pubblico nell’area della sanità con il fine di assicurare una maggiore efficacia ed efficienza da parte dei suoi soci, la fornitura del servizio di ristoro ospedaliero di sua competenza, trasferendo in tal modo a detta associazione la responsabilità delle sue funzioni in tale ambito, qualora, conformemente allo statuto dell’associazione medesima, possano fare parte di quest’ultima soggetti appartenenti non soltanto al settore pubblico, ma anche al settore sociale, e allorché, alla data di affidamento dell’appalto, su un totale di ottantotto soci, appartenevano al settore sociale ventitré enti privati per la promozione della solidarietà sociale (IPSS), senza scopo di lucro, alcuni dei quali erano enti di beneficenza.
2)
Se si possa ritenere che un soggetto affidatario sia assoggettato al potere decisionale dei suoi soci pubblici, di modo che questi esercitino, individualmente o congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi, qualora, conformemente al suo statuto, il soggetto affidatario debba assicurare che la maggioranza dei diritti di voto sia detenuta dai soci che fanno capo al membro del governo responsabile dell’area della sanità e sono assoggettati ai suoi poteri di indirizzo, di controllo e di tutela, e allorché anche la maggioranza dei membri del suo consiglio di amministrazione è formata da soci pubblici.
3)
Se si possa considerare soddisfatta la condizione relativa al «controllo analogo» alla luce della dottrina comunitaria sugli appalti «in house», nel caso in cui il soggetto affidatario, conformemente al suo statuto, sia soggetto al potere di tutela del membro del governo responsabile per l’area della sanità, cui spetta designare il presidente ed il vicepresidente del consiglio di amministrazione, approvare le delibere dell’assemblea generale sulla possibilità di contrarre prestiti che implichino un livello di indebitamento netto uguale o superiore al 75 % dei propri capitali accertati nell’esercizio precedente [Or. 12], approvare le delibere riguardanti le modifiche dello statuto, approvare le delibere dell’assemblea generale sullo scioglimento del soggetto affidatario e determinare la destinazione dei suoi beni in caso di scioglimento.
4)
Se il rapporto con i soci pubblici possa essere qualificato come un mero affidamento interno o «in house» in virtù del fatto che l’entità affidataria è un’organizzazione di grandi dimensioni e complessità, che opera in tutto il territorio portoghese ed annovera tra i suoi soci la maggior parte dei servizi e delle istituzioni del Serviço Nacional de Saúde, compresi i maggiori centri ospedalieri del paese, con un fatturato previsto di 90 milioni di euro, un’attività che abbraccia complessi e diversi, con indicatori chiave delle attività molto rilevanti, che conta più di 3 300 dipendenti e che partecipa a due gruppi di interesse economico e a due società commerciali.
5)
Se si possano considerare soddisfatte le condizioni per gli appalti «in house», specialmente quella relativa all’«obiettivo essenziale dell’attività svolta» stabilita all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del CCP, in virtù del fatto che il soggetto affidatario può, conformemente al suo statuto, prestare servizi in regime di concorrenza a favore di enti pubblici non associati e di privati, nazionali e stranieri, purché i) ciò non arrechi alcun pregiudizio ai suoi soci e risulti vantaggioso per questi ultimi e per il soggetto affidatario — vuoi sul piano economico vuoi dal punto di vista dell’arricchimento e della valorizzazione delle tecnologie —, e ii) la prestazione di tali servizi non rappresenti un volume superiore al 20 % del fatturato globale annuale accertato nell’esercizio precedente.
6)
Qualora nessuna delle risposte alle precedenti questioni, singolarmente presa, sia sufficiente per stabilire se sussistano o meno le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, del CCP, se, alla luce della dottrina comunitaria sull’affidamento «in house», la valutazione congiunta di tali risposte permetta di concludere che tale tipo di affidamento sussiste [nella fattispecie].
Full & Egal Universal Law Academy