2.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/14
Impugnazione proposta il 10 dicembre 2012 da Ivan Jurašinović avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 3 ottobre 2012, causa T-465/09, Jurašinović/Consiglio
(Causa C-576/12 P)
2013/C 32/19
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ivan Jurašinović (rappresentante: N. Amara-Lebret, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione impugnata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale o, in caso contrario,
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annullare la decisione del 22 settembre 2009 con cui al ricorrente è stato autorizzato solo un accesso parziale ai documenti seguenti: relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1o agosto al 31 agosto 1995;
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condannare il Consiglio dell’Unione europea ad autorizzare l'accesso, in forma elettronica, alla totalità dei documenti richiesti;
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condannare il Consiglio dell’Unione europea a versare al ricorrente la somma di EUR 8 000 al netto di tasse, a titolo di indennizzo di procedura, con interessi ai tassi BCE dalla data di registrazione del ricorso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente fa valere tre motivi.
In primo luogo, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato il principio generale del diritto ad un processo equo, poiché esso non ha potuto validamente statuire sul ricorso senza aver preliminarmente esaminato taluni documenti a cui era richiesto l’accesso.
In secondo luogo, il ricorrente fa valere la violazione degli articoli 9, paragrafo 1,e 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), poiché anche se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) prevede la possibilità di rifiutare l'accesso a un documento che arrechi pregiudizio all'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali, un tale rifiuto non può essere fondato sul carattere sensibile di documenti che, non essendo stati classificati non beneficiano della tutela conferita dall’articolo 9, paragrafo 1.
In terzo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto in merito all’esistenza di una divulgazione anteriore dei documenti. Poiché la comunicazione redatta tra il Consiglio ed il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia può fondarsi solo sul regolamento n. 1049/2001, l’esistenza di una divulgazione anteriore a beneficio di un convenuto, avente una cittadinanza europea, nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, richiedeva che la sua domanda venisse accolta.
(1) GU L 145, pag. 43.
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