2.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/9
Impugnazione proposta il 12 dicembre 2012 dalla El Corte Inglés, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, T-373/09, El Corte Inglés/UAMI — Pucci International (Emidio Tucci)
(Causa C-582/12 P)
2013/C 63/16
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, S.A. (rappresentanti: avv.ti J.L. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguela)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Emilio Pucci International BV
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, T-373/09, nella parte in cui è incompatibile con la presente impugnazione;
—
condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla El Corte Inglés, S.A.;
—
condannare la Emilio Pucci International BV alle spese sostenute dalla El Corte Inglés, S.A.
Motivi e principali argomenti
Gli opuscoli, le riviste o le copie di altri documenti allegati dall’opponente non sono mai stati presentati in modo completo né nella loro forma originale. Ciò fa sì che non si potesse tener conto delle prove presentate dall’opponente per nessuna classe in particolare. Tuttavia il Tribunale, ai punti 26 e 27 della sua sentenza, trattando la questione se si debbano necessariamente presentare solo documenti originali, ritiene che non vi sia stata manipolazione fraudolenta, circostanza che peraltro non era nemmeno stata allegata.
I documenti di cui all’allegato 2 dovrebbero essere esclusi, dal momento che le date ed i riferimenti alla pubblicazione sono stati manifestamente inseriti dall’opponente. Inoltre, dato che nella sentenza tali questioni non sarebbero state esaminate in maniera adeguata, la ricorrente ritiene che i documenti di cui alla prova 2 non debbano essere ammessi e che, di conseguenza, da tali riviste non possa risultare la prova dell’uso né della reputazione di alcuno dei marchi opposti nella classe 25.
Per quanto riguarda la comparazione tra i prodotti e i servizi controversi, da quanto precede risulta che la Emilio Pucci International, B.V., opponente, non ha provato l’utilizzo dei suoi marchi italiani anteriori e, pertanto, la comparazione si dovrebbe effettuare solo per quanto riguarda la domanda relativa alle classi 18 e 24 del marchio comunitario 203570.
L’opponente ha riconosciuto che il marchio «Emilio Pucci» è caduto in declino dopo gli anni 70. D’altra parte, occorre segnalare, di nuovo, che il marchio «Emidio Tucci» è un marchio notorio in Spagna, che ha ottenuto un chiaro successo in tale paese e che corrisponde al nome e cognome di due persone reali, Emidio Tucci ed Emilio Pucci. Tali questioni fanno parte di motivi dedotti nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI.
La prova del concetto di vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio dell’opponente deve dimostrare l’esistenza di un’intenzione di approfittare commercialmente della sua notorietà (v. causa Spa-Finders, punto 51 (1)). Tuttavia l’opponente non ha presentato argomentazioni a tale riguardo.
Pertanto, qualora l’opponente alleghi un pregiudizio reale o un vantaggio indebito, deve addurre indicazioni ed elementi di prova o effettuare un’analisi delle probabilità ed apportare elementi di prova che indichino un rischio futuro, non ipotetico, di un indebito vantaggio (punto 64 della sentenza), relativamente al tipo di pregiudizio asserito o al vantaggio indebitamente tratto dal richiedente, non essendo a tal fine sufficiente invocare in modo meramente generico l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 (2).
Orbene, la Emilio Pucci International, opponente, viene meno all’obbligo di argomentare tali questioni e si limita, relativamente alle medesime, ad un ragionamento di carattere generico, non dettagliato, nonostante il quale il Tribunale, in un modo che — con tutto il rispetto — giudichiamo inadeguato, supplisce a tale omissione dell’opponente (v. sentenza, punto 65) e ritiene nella sua sentenza che tale punto sia stato provato.
Le conseguenze per la presente causa si producono ai seguenti punti 66-68 della sentenza, che si basano su un presupposto che, come abbiamo precedentemente dimostrato, non sussiste: se l’opponente, pur essendovi obbligato, non ha provato il vantaggio indebito o il pregiudizio alla notorietà, non si può procedere a stabilire quali siano i prodotti per i quali l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 produce i suoi effetti.
(1) Sentenza della Corte del 25 maggio 2005, Spa Monopole/UAMI — Spa — Finders Travel Arrangements (SPA — FINDERS) (T-67/04, Racc. pag. II–1825).
(2) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
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