9.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 71/6
Impugnazione proposta il 13 dicembre 2012 dalla Koninklijke Wegenbouw Stevin BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 nella causa T-357/06, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione
(Causa C-586/12 P)
2013/C 71/11
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (rappresentante: avv. E. Pijnacker Hordijk)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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Annullare parzialmente la sentenza impugnata, nella misura in cui il Tribunale ha dichiarato che la Commissione ha adeguatamente dimostrato che la KWS ha svolto il ruolo di leader dell’intesa accertata dalla Commissione;
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Annullare parzialmente l’articolo 1, parte iniziale e lettera j), della decisione impugnata (1), nella misura in cui la Commissione ha inflitto alla KWS un’ammenda di EUR 27,36 milioni;
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Fissare nuovamente l’importo dell’ammenda per la KWS in milioni;
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Condannare la Commissione a pagare una parte da determinare delle spese processuali della KWS in primo grado e in appello.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente adduce due motivi.
Primo motivo
Nell’ambito del primo motivo la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe violato il principio della parità di trattamento e dei requisiti fondamentali di coerenza giudiziaria avendo preso in considerazione nella sentenza impugnata le medesime prove in maniera contraddittoria, senza motivazioni convincenti, se non senza motivazioni del tutto, nei confronti delle distinte ricorrenti KWS e Shell Nederland Verkoop Maatschappij B.V. (in prosieguo: la «SNV») (il ricorso della SNV è stato trattato nella sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, causa T-343/06), mentre la KWS e la SNV, ai sensi della decisione impugnata, avevano svolto il medesimo ruolo nel quadro degli accordi dell’intesa.
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La condanna ad opera del Tribunale del presunto ruolo di istigatore e di leader della KWS e della SNV deve essere considerata nel suo complesso: la Commissione ha dichiarato nella decisione che la KWS e la SNV sarebbero state congiuntamente le forze motrici dell’intesa.
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Il valore probatorio di alcune delle prove invocate dalla Commissione avverso la KWS e la SNV viene considerato dal Tribunale in maniera contraddittoria, giuridicamente inaccettabile.
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Sulla base di quanto precede, è inaccettabile la conclusione che la sola KWS avrebbe svolto un ruolo di leader nell’intesa accertata di fornitori di bitume e di costruttori stradali.
Secondo motivo
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato il divieto di arbitrarietà, il principio della parità di trattamento e il principio di proporzionalità, avendo dichiarato nella sentenza impugnata che la maggiorazione dell’ammenda del 50 % imposta dalla Commissione alla KWS per il suo presunto ruolo di istigatore e di leader può essere confermata, anche dopo aver constatato che l’insufficenza del fondamento per presumere l’esistenza di un ruolo di istigatore.
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Se non si può confermare il giudizio che un ruolo di istigatore può essere attribuito alla sola KWS, la stessa cosa vale anche per la maggiorazione dell’ammenda.
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Avendo confermato la maggiorazione dell’ammenda imposta dalla Commissione, laddove quest’ultima non ha fornito prove sufficienti a dimostrare una delle due circostanze aggravanti, il Tribunale «premia» la Commissione per la sua negligenza nella decisione impugnata.
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Il principio di uguaglianza e il principio di proporzionalità ostano a che il Tribunale confermi la maggiorazione dell’ammenda del 50 % nei confronti della KWS (per di più integralmente), mentre ha integralmente annullato siffatta maggiorazione nel procedimento di ricorso parallelo nella causa T-343/06 nei confronti della SNV e a..
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In base a quanto precede, la maggiorazione dell’ammenda come imposta alla KWS non può essere confermata.
(1) Decisione della Commissione, C(2006) 4090 def., del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)]
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