2.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/11
Impugnazione proposta il 13 dicembre 2012 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione), 27 settembre 2012 causa T-257/10, Italia/Commissione
(Causa C-587/12 P)
2013/C 63/18
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e P. Gentili, avvocati dello Stato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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Annullare la sentenza 27 settembre 2012, notificata il 3.10.2012, pronunciata dal Tribunale nella causa T-257/10, Repubblica italiana contro Commissione, avente ad oggetto il ricorso per l’annullamento ex art. 264 TFUE della Decisione della Commissione del 24 marzo 2010 C(2010) 1711 definitivo, avente ad oggetto l’aiuto di Stato n. C 4/2003 (ex NN 102/2002), notificata con lettera del 25 marzo 2010 SG Greffe (2010) D/4224, e per l’effetto annullare anche tale decisione;
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condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica italiana adduce quattro motivi.
In primo luogo, detto Stato contesta la violazione dell'art. 108, par. 2 e 3, TFUE e degli artt. 4, 6, 7, 10, 13, 20 del regolamento (CE) 659/99 (1). Il Tribunale sarebbe incorso in errore ammettendo che la Commissione, nel caso de quo, potesse adottare una nuova decisione senza aprire un nuovo procedimento di esame in contraddittorio con la Repubblica italiana e le altre parti interessate.
In secondo luogo, viene dedotta la violazione dell'art. 296, n. 2, TFUE e del principio dell'autorità della cosa giudicata. Il Tribunale avrebbe dovuto annullare la nuova decisione della Commissione in quanto essa riprodurrebbe la medesima, viziata, analisi già posta a base della prima decisione.
In terzo luogo, la ricorrente adduce la violazione dell'art. 107, par. 1, TFUE e degli artt. 1, n. 1, lett. d) e 2 del regolamento (CE) 1998/2006 (2). Il Tribunale avrebbe commesso un errore giudicando che le misure contestate non rientrerebbero tra le misure che in forza del detto regolamento non costituiscono aiuti di Stato.
In quarto luogo, la sentenza impugnata violerebbe l'art. 14 del regolamento (CE) 659/99 e il principio di proporzionalità. Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di rilevare che la decisione della Commissione ordina il recupero di un vantaggio di cui l'impresa in realtà non avrebbe mai goduto.
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis); GU L 379, pag. 5.
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