23.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/6
Impugnazione proposta il 10 dicembre 2012 dalla Bimbo, SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012, causa T-569/10, Bimbo, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-591/12 P)
2013/C 55/09
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bimbo, SA (rappresentanti: C. Prat, abogado, R. Ciullo, barrister)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); Panrico SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012, nella causa T-569/10;
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 7 ottobre 2010 (procedimento R 838/2009-4), in quanto viola l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1);
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
In particolare, la ricorrente sostiene che il Tribunale:
a)
ha commesso un errore di diritto, in quanto ha attribuito una posizione distintiva indipendente all’elemento DOUGHNUTS, basata unicamente sulla conclusione che esso aveva una presunta posizione distintiva media e che era totalmente privo di significato per il consumatore spagnolo medio e, di conseguenza, non formava un insieme unitario o un’unità logica con la componente BIMBO, senza spiegare le ragioni per le quali il carattere distintivo medio della componente DOGHNUTS o l’assenza di significato della stessa avrebbero conferito automaticamente a tale componente un carattere distintivo indipendente nella percezione del pubblico di riferimento;
b)
ha commesso un errore di diritto, in quanto ha basato la conclusione secondo cui esisteva un rischio di confusione, in sostanza, sulla presunzione che l’elemento DOUGHNUTS avesse un ruolo distintivo indipendente, senza prendere in considerazione tutti gli elementi specifici della causa, in particolare il fatto che la prima componente del marchio complesso era un marchio dotato di notorietà. In altri termini, il Tribunale avrebbe interpretato la tesi della sentenza Medion nel senso che l’accertamento di una posizione distintiva indipendente in una delle componenti di un segno complesso rende superfluo, nella valutazione generale del rischio di confusione, analizzare tutti o alcuni degli altri elementi specifici della causa, contrariamente alla teoria della valutazione generale del rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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