23.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 86/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 dicembre 2012 — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
(Causa C-595/12)
2013/C 86/11
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Loredana Napoli
Convenuto: Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Questioni pregiudiziali
1)
se l’art. 15 della direttiva 2006/54/CE (1) (rientro dal congedo di maternità) sia applicabile alla frequenza di un corso di formazione professionale inerente ad un rapporto di lavoro, e debba venire interpretato nel senso che, al termine del periodo di congedo, la lavoratrice ha il diritto di essere riammessa al medesimo corso ancora in svolgimento, ovvero se possa essere interpretato nel senso che la lavoratrice può essere iscritta ad un corso successivo, anche se incerto perlomeno nel quando;
2)
se l’art. 2, comma 2, lett. c), della direttiva 2006/54/CE, che reputa discriminatorio qualsiasi trattamento meno favorevole per ragioni collegate al congedo di maternità, debba essere interpretato nel senso di assicurare alla lavoratrice una protezione assoluta, e non comprimibile in forza di divergenti interessi, contro qualsivoglia diseguaglianza di carattere sostanziale (Corte di giustizia, sentenza del 30 aprile 1998, nel procedimento 136/95, Thibault), così da ostare ad una normativa nazionale che, imponendo la dimissione da un corso professionale e nel contempo garantendo la facoltà di iscriversi al corso successivo, persegue l’obiettivo di assicurare una adeguata formazione, ma priva la lavoratrice della chance di accedere, in un tempo anteriore, ad una nuova posizione lavorativa insieme ai colleghi di concorso e di corso di sesso maschile, percependo la relativa retribuzione;
3)
se l’art. 14, comma 2, della direttiva 2006/54/CE, secondo il quale non è discriminatoria una differenza di trattamento fondata su caratteristiche costituenti requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, debba essere interpretato nel senso di consentire allo Stato membro di ritardare l’accesso al lavoro in danno della lavoratrice che non abbia potuto godere di una formazione professionale completa a causa del congedo di maternità;
4)
nell’ipotesi sub c), pur ammessa astrattamente l’applicabilità dell’art. 14, comma 2, al caso ivi delineato, se tuttavia tale disposizione, unitamente al principio generale di proporzionalità, debba essere interpretata nel senso di ostare ad una normativa nazionale che prescrive la dimissione dal corso della lavoratrice assente per congedo di maternità, anziché assicurare l’istituzione di corsi paralleli di recupero, che consentano di ovviare al deficit formativo, così coniugando diritti della lavoratrice madre ed interesse pubblico, pur con i costi organizzativi e finanziari conseguenti a tale opzione;
5)
se la direttiva 2006/54/CE, ove interpretata nel senso di ostare alla normativa nazionale già ricordata, esprima sotto tale profilo norme self-executing direttamente applicabili dal giudice nazionale.
(1) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), GU L 204 pag. 23
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