9.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 71/8
Impugnazione proposta il 20 dicembre 2012 dalla Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012, causa T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-601/12 P)
2013/C 71/14
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, advocaten)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 ottobre 2012, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd/Consiglio, T-150/09, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso volto all'annullamento del regolamento del Consiglio (CE) n. 91/2009 (1), del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese;
—
annullare il regolamento del Consiglio (CE) n. 91/2009, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nella misura in cui riguarda la ricorrente;
—
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese della ricorrente sostenute nella presente impugnazione nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-150/09.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che le conclusioni del Tribunale sul primo motivo da essa sollevato dinanzi al Tribunale sono viziate da vari errori di diritto, nonché da una distorsione della prova. Pertanto, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata. Inoltre, la ricorrente sostiene che i fatti alla base del primo motivo sono sufficientemente provati di modo che la Corte di giustizia può decidere su tale motivo. La ricorrente contesta solo le conclusioni del Tribunale sul primo (originario) motivo e ciò sulla base di tre motivi di impugnazione.
In primo luogo, introducendo un criterio di «unica ipotesi plausibile» in conseguenza del quale non è applicabile il termine di tre mesi di cui al secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento del Consiglio (CE) n. 384/96 (2), del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: il «regolamento di base»), la sentenza impugnata priva di significato il termine di tre mesi. Di conseguenza, la sentenza impugnata ha interpretato in modo giuridicamente inammissibile il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, in quanto un interprete non è libero di adottare una lettura che possa rendere intere disposizioni o paragrafi ridondanti o inutili.
In secondo luogo, prendendo in considerazione le conseguenze giuridiche del mancato rispetto di un termine procedurale, la sentenza impugnata ha applicato il criterio sbagliato, imponendo così un onere della prova irragionevole alla ricorrente. Se la sentenza impugnata avesse applicato il criterio corretto, come stabilito da questa Corte in casi precedenti, avrebbe scoperto che il mancato rispetto del termine procedurale giustificava l'annullamento del regolamento impugnato.
Infine, nel giungere alle sue conclusioni, il Tribunale ha distorto la prova e i fatti ad esso sottoposti.
(1) GU L 29, pag. 1.
(2) GU L 56, pag. 1.
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