6.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 101/6
Impugnazione proposta il 20 dicembre 2012 dalla Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012, causa T-172/09, Gem-Year Industrial Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-602/12 P)
2013/C 101/12
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (rappresentanti: avv.ti Y. Melin, V. Akritidis)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
1)
annullare in toto la sentenza della Settima Sezione del Tribunale del 10 ottobre 2012, T-172/09, Gem-Year e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiglio;
2)
accogliere, decidendo essa stessa definitivamente,
—
il terzo motivo del ricorso, concernente l'assenza di pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria, in violazione dell'articolo 3 del regolamento di base (1); e
—
il settimo motivo, concernente l'illegittimo controbilanciamento di una sovvenzione con il diniego dello status d’impresa operante in economia di mercato, in violazione del regolamento n. 2026/97 (2) e dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
O, in subordine, rinviare la causa al Tribunale.
3)
condannare il Consiglio e gli intervenienti, oltre che alle proprie spese, a tutte le spese sostenute dalle ricorrenti nel corso del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata sulla base dei seguenti motivi.
In primo luogo, alla luce dei fatti sottoposti al Tribunale, è chiaro che non c'è alcuna prova del fatto che l'industria degli elementi di fissaggio dell'Unione avesse subito un pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping dalla Cina, nel senso dell'articolo 3, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di base antidumping (3). Questo primo motivo è diviso nelle seguenti due parti.
i)
Il Tribunale ha snaturato il senso univoco degli elementi di prova ad esso sottoposti quando ha ritenuto che il margine di profitto realizzato dall'industria degli elementi di fissaggio dell'Unione nel periodo in esame (dal 1o gennaio 2003 al 30 settembre 2007) fosse negativamente influenzato in maniera sostanziale da importazioni oggetto di dumping dalla Cina, mentre gli elementi di prova nel fascicolo dimostrano che i profitti hanno oscillato durante tale periodo ed erano al loro secondo massimo livello durante lo scorso anno (4.4 %), che corrisponde anche a quando le importazioni oggetto di dumping dalla Cina erano massime, ed erano vicine al loro massimo livello storico di 4,7 % (nel 2004), che è appena al di sotto del margine di profitto di riferimento (5 %) di cui si avvale la Commissione per calcolare il margine di sottoquotazione.
ii)
Gli elementi di prova sottoposti al Tribunale descrivono un'industria dell'Unione in crescita e più fiorente, segnatamente durante il periodo dell'inchiesta. Essi non descrivono un caso di pregiudizio sostanziale, bensì un caso di un'ipotetica perdita dell’opportunità di approfittare pienamente dell'espansione del mercato interno dell'Unione europea. Nel decidere su tale base che le istituzioni dell'Unione europea potevano legittimamente ritenere che sussistesse un pregiudizio sostanziale causato da importazioni oggetto di dumping, il Tribunale ha errato nella qualificazione giudica dei fatti che aveva accertato, cosicché l'articolo 3, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di base non è stato correttamente applicato.
In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha ritenuto che una richiesta di status d’impresa operante in economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base potesse essere respinta sulla base della constatazione che un'industria fornitrice era sovvenzionata. Ciò equivale a controbilanciare tali sovvenzioni, invece di avviare un'inchiesta ai sensi del regolamento n. 2026/97 del Consiglio (l'allora applicabile regolamento antisovvenzioni di base). Ciò costituisce un'illegittima interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e una violazione del regolamento n. 2026/97 del Consiglio.
(1) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
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