2.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/12
Impugnazione proposta il 27 dicembre 2012 dalla Greinwald GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012, causa T-333/11, Nicolas Wessang/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-608/12 P)
2013/C 63/20
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Greinwald GmbH (rappresentante: avv. C. Onken)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Nicolas Wessang
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012, causa T-333/11, nella parte in cui ha accolto il ricorso;
—
riformare la sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012, causa T-333/11, nel senso di respingere integralmente il ricorso;
—
condannare il ricorrente in primo grado alle spese.
Motivi e principali argomenti
La sentenza impugnata violerebbe la ratio dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sul marchio comunitario (RMC) (1), in quanto essa presupporrebbe un aumento del rischio di confusione dovuto alla coincidenza concettuale dei termini «foods» e «snacks». Secondo l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMC, sono esclusi dalla tutela dei marchi i segni non distintivi e descrittivi. Coincidenze presenti in elementi non distintivi o descrittivi non potrebbero perciò fondare o accrescere un rischio di confusione.
Ne deriverebbe che il rischio di confusione presupponga un potenziale pregiudizio alla funzione d'origine dei marchi. La funzione d'origine si addice però solo a segni e elementi distintivi. Se un elemento non possiede nessuna funzione d'origine, allora questa non può essere pregiudicata dall'uso di un elemento simile in un marchio posteriore.
Il principio, secondo il quale elementi non distintivi non possono fondare un rischio di confusione, troverebbe infine espressione anche nella giurisprudenza del Tribunale, secondo la quale, in generale, il pubblico non considera come elemento descrittivo o dominante dell'impressione globale prodotta da un marchio complesso un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso.
(1) GU 2009, L 78, pag. 1
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