20.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 114/23
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 31 dicembre 2012 — József Dutka/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(Causa C-614/12)
2013/C 114/34
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Debreceni Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: József Dutka
Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Questioni pregiudiziali
1)
Se, tenuto conto dell’articolo 6 TUE e dell’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si debba considerare applicabile il diritto dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, allorquando il diritto interno disciplini la cessazione del rapporto giuridico di servizio in modo automatico o mediante risoluzione.
2)
In caso di risposta affermativa al primo quesito, se l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che tale disposizione sancisce il divieto di licenziamento ingiustificato o lo sancisce nei limiti in cui esige che i motivi del licenziamento risultino chiaramente dal documento che pone fine al rapporto giuridico e che il lavoratore possa comprovarne la veridicità e rilevanza.
3)
In tal caso, se sia contraria all’obbligo di giustificare il licenziamento ai sensi dell’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea una normativa nazionale che attribuisca allo Stato membro la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro con (licenziare) il lavoratore senza motivazione solo nei rapporti giuridici nei quali lo Stato agisce in veste di datore di lavoro attraverso i propri organi amministrativi statali.
Full & Egal Universal Law Academy