ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
4 luglio 2012 (*)
«Impugnazione – Articolo 119 del regolamento di procedura – Domanda di ingiunzione alla Commissione di prendere posizione in merito all’interpretazione e alla trasposizione di una direttiva – Irricevibilità manifesta»
Nella causa C‑25/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 gennaio 2012,
Gino Trevisanato, residente a Casatenovo, rappresentato da L. Sulfaro, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, il sig. Trevisanato chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2011, Trevisanato/Commissione (T‑510/11, non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto, in quanto manifestamente irricevibile, il suo ricorso diretto a che sia «dispo[sto] affinché entro una scadenza utile per il prossimo giudizio sulla revocazione della sentenza della Corte di Cassazione 22030/10, il cui ricorso è stato depositato il 20.04.2011, la Commissione europea, adempiendo alle disposizioni dell’art. 41, comma l, della Carta dei diritti fondamentali ed alle competenze che le sono affidate in forza degli artt. 211 e 202 del Trattato istitutivo della Comunità europea, definisca e notifichi al ricorrente ed ad altri eventuali destinatari ritenuti appropriati, una posizione vincolante di rifiuto o di risposta all’unico quesito posto che attiene la sussistenza o meno del diritto dei dipendenti dirigenti del settore privato di avvalersi in Italia della tutela della direttiva 98/59/CE [del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16)] (e delle precedenti direttive in materia) nella loro qualità di lavoratori dipendenti che fanno parte del campo di applicazione definito all’art. 1 della direttiva, che è stato interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia nei casi C‑385/05 e 215/83, come disposizione che osta a legislazioni nazionali che escludono categorie di lavoratori non specificamente indicate come consentite da tale articolo».
L’ordinanza impugnata
2 Il Tribunale, al punto 6 dell’ordinanza impugnata, ha rilevato di non essere competente a pronunciare ingiunzioni nei confronti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, nemmeno allorché queste riguardano le modalità di esecuzione delle sue sentenze.
3 Nei limiti in cui il ricorso proposto dinanzi al Tribunale possa essere inteso come volto ad ottenere che esso constati che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal prendere posizione, mediante un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 TFUE, sulla questione se la Repubblica italiana abbia correttamente trasposto nel proprio ordinamento giuridico la direttiva 98/59, il Tribunale, al punto 7 dell’ordinanza impugnata, ha ricordato che, nell’ambito del procedimento per inadempimento disciplinato dall’articolo 258 TFUE, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono rivolti agli Stati membri. Inoltre, secondo il Tribunale, risulta dal sistema istituito dall’articolo 258 TFUE che né il parere motivato, che costituisce solo una fase preliminare all’eventuale deposito di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, né il fatto di aver adito la Corte attraverso l’effettivo deposito di un tale ricorso possono costituire atti riguardanti direttamente le persone fisiche o giuridiche.
4 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso per incompetenza manifesta e, in ogni caso, per manifesta irricevibilità, e non ha ritenuto necessario notificarlo alla convenuta.
Sull’impugnazione
Argomenti del ricorrente
5 Nella sua impugnazione, il sig. Trevisanato chiede che l’ordinanza impugnata venga annullata, dichiarando il ricorso ricevibile ed il Tribunale competente a statuire sulle domande formulate nel ricorso proposto contro la Commissione. Egli chiede inoltre alla Corte di statuire sul merito e di condannare alle spese la parte soccombente o, in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sul merito.
6 Il ricorrente deduce tre motivi a sostegno della propria impugnazione.
7 In primo luogo, il sig. Trevisanato lamenta un «travisamento» del suo ricorso in primo grado, «che [avrebbe] indotto a considerare esistenti circostanze che non lo erano». La richiesta presentata al Tribunale sarebbe stata volta all’«accertamento della illegittima omissione della Commissione (...) nel definire e comunicare al ricorrente una “posizione vincolante di rifiuto o di risposta all’unico quesito posto che attiene la sussistenza o meno del diritto dei dipendenti dirigenti del settore privato in Italia alla tutela della direttiva 98/59/CE”».
8 Il sig. Trevisanato osserva che «non sussiste agli atti (...) la richiesta del ricorrente al Tribunale, presupposta dall’[ordinanza impugnata], che era volta ad accertare la illegittimità della Commissione per aver omesso di prendere una posizione tramite “parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE” sulla trasposizione inadeguata della direttiva [98/59] nell’ordinamento italiano». Di conseguenza, un «decisivo errore di fatto (...) infic[erebbe] la legittimità del motivo addotto dalla ordinanza [impugnata] nella dichiarazione di inammissibilità».
9 In secondo luogo, il sig. Trevisanato sottolinea di non aver mai chiesto al Tribunale di pronunciare ingiunzioni nei confronti della Commissione e di non avere tanto meno domandato che siano imposte modalità di esecuzione alle sentenze del medesimo. Infatti, la domanda proposta al Tribunale sarebbe stata esclusivamente volta a «coniugare un valore aggiunto alla decisione del giudice che (...) non può essere fonte di incompetenza posto che il giudice può decidere di accogliere o meno il valore aggiunto».
10 Il sig. Trevisanato sostiene che egli «aveva inoltre affidato alla notifica del suo ricorso alla Commissione (...) il messaggio sull’urgenza che la Commissione defini[sse] la sua posizione (...) ed aveva illustrato il concreto valore aggiunto del conseguimento di tale obiettivo (...) corredando il ricorso con l’istanza di procedimento accelerato».
11 In terzo luogo, il sig. Trevisanato fa valere una «omessa applicazione di taluni articoli del regolamento di procedura del Tribunale che si rivela potenzialmente elusiva del rispetto dell’art. 47 della Carta (...)». La cancelleria del Tribunale, infatti, non avrebbe mai comunicato al suo difensore, nel corso di due mesi e mezzo a decorrere dal deposito del ricorso, di aver «avviato e/o realizzato la notifica del ricorso alla Commissione (...). Tale silenzio della cancelleria [potrebbe far] presupporre che sin dal suo deposito, il ricorso fosse predestinato o ad essere dichiarato inammissibile e/o inidoneo alla competenza del Tribunale, oppure, nel migliore dei casi, a divenire “senza oggetto” qualora la Commissione avesse espresso nel frattempo, una posizione legalmente vincolante sulla questione sollevata, circostanza che (...) non si è tuttavia verificata».
12 Secondo il sig. Trevisanato, l’omessa notifica del ricorso avrebbe «impedito che venisse effettuato [l’]indispensabile contraddittorio». Il ricorrente aggiunge che detto contraddittorio, «se è ritenuto rilevante allorché si deve decidere sulla organizzazione del rito, lo è, a fortiori, allorché il giudice decide sulla irricevibilità del ricorso che, nella fattispecie, attiene la applicazione di una legge comunitaria in uno Stato membro». Inoltre, il ricorrente rileva che il cancelliere ha omesso di pubblicare nella Gazzetta ufficiale, conformemente all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale, il sunto del suo ricorso, e che l’ordinanza impugnata non precisa se l’avvocato generale sia stato o meno sentito. Ne conseguirebbe che «le anomalie rilevate nell’applicazione del regolamento di procedura poss[o]no aver indotto o corroborato gli errori di fatto e di diritto presenti nelle dichiarazioni di inammissibilità del ricorso e di incompetenza del Tribunale».
Giudizio della Corte
13 Ai sensi dell’articolo 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
14 Nella presente causa, occorre statuire in tal senso.
Sul primo e sul secondo motivo
15 Dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v. sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, Racc. pag. I‑5291, punto 34; dell’8 gennaio 2002, Francia/Monsanto e Commissione, C‑248/99 P, Racc. pag. I‑1, punto 68; del 6 marzo 2003, Interporc/Commissione, C‑41/00 P, Racc. pag. I‑2125, punto 15, nonché del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, Racc. pag. I‑7795, punto 49).
16 Di conseguenza, non soddisfa tale requisito un’impugnazione che non contiene un’argomentazione specificamente diretta ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza o l’ordinanza impugnate (v. ordinanza del 1° febbraio 2001, Area Cova e a./Consiglio, C‑300/99 P e C‑388/99 P, Racc. pag. I‑983, punto 37).
17 Nella fattispecie, il ricorrente espone alla Corte un certo numero di riflessioni a sostegno della propria impugnazione, senza tuttavia precisarne la sostanza e senza neppure dedurre un’argomentazione specificamente diretta a dimostrare sotto quale aspetto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’adottare l’ordinanza impugnata. L’impugnazione, infatti, è caratterizzata da affermazioni prive di qualunque rapporto con le considerazioni sottese alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.
18 Orbene, un’impugnazione che presenti simili caratteristiche è inidonea a formare oggetto di una valutazione giuridica che consenta alla Corte di esercitare il compito cui è chiamata e di effettuare il proprio sindacato di legittimità (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Hercules Chemicals/Commissione, C‑51/92 P, Racc. pag. I‑4235, punto 113, nonché del 2 ottobre 2003, Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, Racc. pag. I‑10821, punti 105 e 106).
19 Il primo e il secondo motivo devono quindi essere respinti in quanto manifestamente irricevibili.
Sul terzo motivo
20 Quanto all’argomento vertente sull’omessa applicazione di norme di procedura, il ricorrente intende dimostrare, in sostanza, che il Tribunale, in base al principio dell’«indispensabile contraddittorio», avrebbe dovuto notificare il ricorso alla convenuta.
21 A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
22 Dato che il Tribunale ha adottato l’ordinanza impugnata sulla base di tale disposizione, non è ravvisabile alcuna violazione del regolamento di procedura.
23 Si deve aggiungere che, dal momento che il ricorso dinanzi al Tribunale non poteva essere accolto a causa della sua manifesta irricevibilità, il fatto che la convenuta non abbia depositato un controricorso non può costituire una violazione del principio del contraddittorio, e lo stesso vale per l’assenza di menzione della consultazione dell’avvocato generale o per l’assenza di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del sunto del ricorso.
24 Pertanto, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
25 Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che l’impugnazione dev’essere respinta, in applicazione dell’articolo 119 del regolamento di procedura.
Sulle spese
26 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 118 del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa. Nella fattispecie, dato che la presente ordinanza è stata adottata senza che l’impugnazione sia stata notificata alla convenuta, si deve disporre che il ricorrente sopporti le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Trevisanato sopporta le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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