Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2012 – Noscira / UAMI
(causa C-69/12 P)
«Impugnazione – Originale firmato dell’atto introduttivo depositato fuori termine – Vizio regolarizzabile – Errore scusabile – Impugnazione manifestamente infondata»
1. Procedimento giudiziario – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Mancata presentazione dell’originale firmato dell’atto introduttivo del ricorso prima della scadenza del termine – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 6) (v. punti 22-23)
2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punto 27)
3. Procedimento giudiziario – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Applicazione rigorosa delle norme dell’Unione – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma) (v. punti 34-35)
4. Procedimento giudiziario – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione – Errore scusabile – Nozione (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma) (v. punti 38-39)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 novembre 2011, Noscira/UAMI (T-307/11), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal richiedente il marchio denominativo «ZENTYLOR» contro la decisione R 661/2010-2 della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 10 marzo 2011, che ha annullato la decisione della divisione d’opposizione recante rigetto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario «XENTRIOR» – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità manifesta.
Dispositivo
1)
Il ricorso di impugnazione è respinto.
2)
La Noscira SA sopporterà le proprie spese.
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