ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
6 giugno 2013 (*)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio comunitario B. Antonio Basile 1952 – Marchio nazionale anteriore BASILE – Domanda di dichiarazione di nullità – Preclusione per tolleranza – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 53, paragrafo 2 – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento – Rischio di confusione»
Nella causa C‑381/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 9 agosto 2012,
I Marchi Italiani Srl, con sede in Napoli, rappresentata da L. Militerni e G. Militerni, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
Osra SA, con sede in Rovereta (San Marino),
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da M. Berger, presidente di sezione, A. Borg Barthet e J.‑J. Kasel (relatore), giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la I Marchi Italiani Srl (in prosieguo: la «Marchi Italiani») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 giugno 2012, I Marchi Italiani e Basile/Uami – Osra (B. Antonio Basile 1952) (T‑133/09, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 9 gennaio 2009 (procedimento R 502/2008‑2), relativa a un procedimento di nullità fra la Osra SA e la Marchi Italiani (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile successivo. Tuttavia, tenuto conto della data in cui la domanda di registrazione è stata depositata, la presente controversia resta disciplinata dal regolamento n. 40/94.
3 L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 era formulato come segue:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
(…)
b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
4 L’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevedeva quanto segue:
«Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:
a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:
i) i marchi comunitari,
(…)».
5 L’articolo 52, paragrafo 1, di tale regolamento così disponeva:
«Su domanda presentata all’[UAMI] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo:
a) allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo;
(...)».
6 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94:
«Il titolare di un marchio anteriore di cui all’articolo 8, paragrafo 2, o di un altro contrassegno anteriore di cui all’articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore, ovvero l’altro contrassegno anteriore, è tutelato, essendo al corrente di tale uso, non può più sulla base del marchio o dell’altro contrassegno anteriore domandare la nullità né opporsi all’uso del marchio posteriore per quanto riguarda i prodotti o i servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede».
Fatti all’origine della controversia
7 Il 14 gennaio 2000 il sig. Antonio Basile, operante come ditta individuale con ragione sociale «B. Antonio Basile 1952», ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione di marchio comunitario ai sensi del regolamento n. 40/94.
8 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:
9 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 14, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»).
10 Il marchio comunitario B. Antonio Basile 1952 è stato registrato il 27 aprile 2001 con il numero 1 462 555 (in prosieguo: il «marchio comunitario»).
11 Il 21 aprile 2006 la Osra SA (in prosieguo: la «Osra») ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario ai sensi degli articoli 52, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 in relazione ai prodotti della suddetta classe 25, basata sui marchi seguenti:
– la registrazione internazionale R413 396 B del marchio denominativo BASILE, del 13 gennaio 1995;
– il marchio denominativo italiano BASILE, registrato il 7 marzo 1995 con il numero 738 901 (in prosieguo: il «marchio anteriore»).
12 I prodotti per i quali il marchio anteriore e la suddetta registrazione internazionale anteriore sono stati registrati appartengono alla classe 25 dell’Accordo di Nizza e corrispondono alla descrizione seguente: «Abbigliamento da sopra da uomo in tessuto, pelle, maglia od altro, quale ad esempio giacche, pantaloni, compresi i jeans, camicie, camicette, T‑shirts, magliette, maglioni, giacconi, soprabiti, impermeabili, cappotti, abiti, costumi da bagno, accappatoi».
13 Il marchio comunitario ha costituito oggetto di cessione parziale a favore della Marchi Italiani. A seguito di tale cessione, è stata creata a nome di tale società la registrazione divisionale n. 5 274 121 (in prosieguo: il «marchio contestato») per i seguenti prodotti della classe 25 dell’Accordo di Nizza: «Camicie, maglieria, capospalla uomo, donna e bambino, con esclusione di capi in pelle, cravatte, intimo, scarpe, cappelli, calzini, sciarpe uomo, donna e bambino».
14 Il 2 novembre 2006 l’UAMI ha comunicato alla Osra che la sua domanda di dichiarazione di nullità era stata estesa alla suddetta registrazione divisionale.
15 Il 21 gennaio 2008 la divisione di annullamento dell’UAMI ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Osra e, contro tale decisione, la Marchi Italiani ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI in data 18 marzo 2008.
16 Con la decisione controversa, la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso della Marchi Italiani considerando, in primo luogo, che non era applicabile nel caso di specie la preclusione per tolleranza, non essendo giunto a scadenza il termine di cinque anni; in secondo luogo, che non era stata dimostrata la coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato italiano e, in terzo luogo, che sussisteva un rischio di confusione tra il marchio contestato e quello anteriore, giacché, da un lato, i prodotti contraddistinti da detti marchi erano identici o simili e, dall’altro, i marchi in conflitto erano simili a livello visivo, fonetico e concettuale.
Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
17 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2009, la Marchi Italiani ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa. A sostegno di quest’ultimo, la ricorrente ha dedotto due motivi, concernenti, il primo, la violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 e, il secondo, la violazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, di tale regolamento.
18 Prima di decidere sul merito della causa, il Tribunale ha deciso, in particolare, la questione della ricevibilità degli argomenti e dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso.
19 Dopo aver ricordato, al punto 16 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo la quale il ricorrente non può modificare dinanzi al Tribunale i termini della controversia quali risultano dalle pretese e allegazioni dedotte dal medesimo e dall’interveniente dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI (v., in particolare, sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, Racc. pag. I‑3569, punto 43, e del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C‑16/06 P, Racc. pag. I‑10053, punto 122), al punto 17 della suddetta sentenza il Tribunale ha osservato che, benché l’argomento relativo alle numerose registrazioni del cognome Basile non fosse stato dedotto dinanzi alla commissione di ricorso, esso poteva ritenersi ricevibile in quanto costituiva l’estensione di un motivo sollevato in primo grado e volto a contestare la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto. Di contro, il Tribunale ha dichiarato irricevibili gli argomenti relativi alla notorietà del marchio contestato ed alla violazione del principio di buona fede, dato che non presentavano alcun nesso con i termini della controversia quali si presentavano dinanzi alla suddetta commissione di ricorso.
20 Al punto 18 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che, anche volendo ipotizzare che l’argomento relativo alla notorietà del marchio contestato possa essere interpretato come estensione di un motivo sollevato dinanzi alla commissione di ricorso, tale questione svolgerebbe, secondo la giurisprudenza, un ruolo rispetto al marchio anteriore e non rispetto a quello posteriore, e, pertanto, non potrebbe incidere sulla legittimità della decisione controversa, che riguarda l’applicazione di un impedimento relativo alla registrazione.
21 Quanto agli allegati del ricorso prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, essi non sono stati presi in considerazione perché, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento n. 40/94, il ricorso dinanzi a quest’ultimo ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’UAMI e non il riesame delle circostanze di fatto alla luce dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi ad esso.
22 Nel merito, il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, affermando, ai punti 32 e 33 della sentenza impugnata, che il termine di preclusione previsto da tale articolo inizia a decorrere non già dalla data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario posteriore, bensì soltanto a partire dalla data in cui il titolare del marchio anteriore ha avuto conoscenza dell’uso di tale marchio, dopo la sua registrazione.
23 Riguardo al secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha dichiarato che, al fine di accertare la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, occorreva esaminare, in primo luogo, il carattere distintivo del cognome Basile e, in secondo luogo, la somiglianza tra i marchi in conflitto.
24 In ordine al carattere distintivo del cognome Basile, al punto 46 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato che occorre prendere in considerazione, in particolare, la circostanza che il cognome di cui trattasi sia raro o, invece, molto comune, perché essa può influire sul suo carattere distintivo, nonché l’eventuale notorietà della persona che chiede che il suo nome e cognome, congiuntamente, siano registrati come marchio (sentenza del 24 giugno 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Racc. pag. I‑5805, punti 36 e 37).
25 Dopo aver richiamato, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, i fatti quali risultanti dal fascicolo, al punto 49 della medesima sentenza il Tribunale ha statuito che correttamente la commissione di ricorso aveva dichiarato che, nel marchio contestato, il cognome Basile era maggiormente distintivo rispetto al nome Antonio.
26 Riguardo alla somiglianza fra i marchi in conflitto il Tribunale, dopo aver respinto, ai punti da 56 a 58 della sentenza impugnata, gli argomenti fatti valere dalla Marchi Italiani e relativi alla differenza di struttura e di lunghezza dei marchi in conflitto nonché all’aggiunta di elementi grafici nel marchio contestato, ha dichiarato, al punto 59 della stessa sentenza, che correttamente la commissione di ricorso aveva concluso che i suddetti marchi presentavano una certa somiglianza sul piano visivo e fonetico.
27 Dato che i marchi in conflitto sono simili anche sul piano concettuale, il Tribunale ha concluso, al punto 61 della sentenza impugnata, che i marchi in conflitto sono simili.
28 Poiché l’identità e l’affinità dei prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto non sono state poste in discussione, il Tribunale ha dichiarato, al punto 69 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non aveva commesso errori nel dichiarare che sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e che, pertanto, occorreva respingere il secondo motivo.
29 Pertanto, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
30 Con la sua impugnazione, la Marchi Italiani chiede che la Corte voglia:
– annullare parzialmente la sentenza impugnata nella misura in cui ha respinto il suo ricorso e l’ha condannata al pagamento delle spese, ad eccezione di quelle relative alla rinuncia agli atti del sig. Basile, che era il secondo ricorrente dinanzi al Tribunale;
– accogliere parzialmente le conclusioni da essa presentate in primo grado e, per l’effetto, annullare la decisione controversa, e
– condannare l’UAMI alle spese.
31 L’UAMI chiede la reiezione del ricorso e la condanna della Marchi Italiani alle spese.
Sull’impugnazione
32 In forza dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando un’impugnazione, principale o incidentale, è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
33 A sostegno dell’impugnazione, la Marchi Italiani fa valere tre motivi riguardanti la violazione, rispettivamente, dell’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale nonché degli articoli 53, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
34 Il primo motivo, con il quale si deduce una violazione dell’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, è composto di tre capi.
35 In primo luogo, la Marchi Italiani lamenta che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto quando ha dichiarato irricevibili gli argomenti vertenti sulla notorietà del marchio contestato e sulla violazione del principio di buona fede, ed inoltre che esso sarebbe caduto in contraddizione allorché ha dichiarato ricevibile il suo argomento relativo alle numerose registrazioni del cognome Basile. Infatti, anche se la questione della notorietà del marchio contestato non è stata sollevata dinanzi agli organi dell’UAMI, la Marchi italiani ritiene che il relativo argomento debba essere dichiarato ricevibile in quanto costituisce un’estensione dell’argomento volto a contestare l’esistenza di un rischio di confusione fra i segni in conflitto.
36 Riguardo all’argomento relativo alla violazione del principio della buona fede, la Marchi Italiani deduce che quest’ultimo, facendo parte dei principi fondamentali del diritto che svolgono una funzione integrativa delle norme positive e rappresentando un criterio di valutazione immanente nell’ordinamento giuridico europeo, può essere fatto valere dinanzi al Tribunale anche se non è stato sollevato dinanzi agli organi dell’UAMI.
37 In secondo luogo, la Marchi Italiani lamenta che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto allorché ha stralciato i documenti prodotti per la prima volta dinanzi ad esso, benché questi fossero stati presentati a sostegno di un argomento che era già stato dedotto dinanzi alla commissione di ricorso, ossia l’inesistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
38 In terzo luogo, la Marchi Italiani si duole che, al punto 16 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia dichiarato che il suo sindacato deve limitarsi alla legittimità della decisione adottata dalla commissione di ricorso e non può andare oltre l’ambito fattuale e giuridico della controversia nei termini in cui quest’ultimo è stato sottoposto alla medesima.
39 L’UAMI sostiene che il primo motivo, considerato nei suoi vari capi, è vuoi irricevibile vuoi infondato in diritto e, di conseguenza, deve essere respinto.
Giudizio della Corte
40 Riguardo al primo capo del primo motivo, occorre anzitutto ricordare che, in applicazione della giurisprudenza secondo cui la questione della notorietà di un marchio svolge un ruolo unicamente rispetto al marchio anteriore (v. per analogia, in particolare, sentenze dell’11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Racc. pag. I‑6191, punto 24, e del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, Racc. pag. I‑5507, punto 18), al punto 18 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che, anche ipotizzando la ricevibilità dell’argomento della notorietà del marchio contestato, tale questione non sarebbe giuridicamente rilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e, pertanto, essa non potrebbe incidere sulla legittimità della decisione controversa.
41 Nella misura in cui il primo argomento di questo primo capo del primo motivo censura la sentenza impugnata soltanto per la parte in cui ha dichiarato irricevibile l’argomento relativo alla notorietà del marchio contestato, senza prendere posizione riguardo al punto 18 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale si è pronunciato sull’irrilevanza del medesimo argomento, esso deve essere respinto come inconferente.
42 Quanto alla seconda censura, riguardante l’asserita violazione del principio di buona fede, si deve rilevare che il Tribunale ha constatato, al punto 17 della sentenza impugnata, che le argomentazioni relative a tale aspetto non erano state sollevate dinanzi alla commissione di ricorso e che, nella misura in cui non presentavano alcun nesso con l’oggetto della controversia, dovevano considerarsi manifestamente irricevibili.
43 Riguardo al secondo capo del primo motivo, è sufficiente rilevare che, come risulta in particolare dal punto 47 della sentenza impugnata, i documenti sono stati prodotti al fine di dimostrare che il cognome Basile è stato oggetto di numerose registrazioni e di rimettere in discussione il carattere distintivo di quest’ultimo.
44 Orbene, poiché dal punto 18 della sentenza impugnata risulta che la questione della notorietà del marchio contestato non è tale da incidere sulla legittimità della decisione controversa, e poiché tale dichiarazione non è stata censurata nella presente impugnazione, anche l’argomento relativo al diniego di esame dei documenti relativi a tale questione dev’essere respinto in quanto inconferente.
45 Per quanto riguarda il terzo capo del primo motivo, occorre rilevare che la Marchi Italiani si limita a rilievi critici sulla giurisprudenza menzionata dal Tribunale al punto 16 della sentenza impugnata, senza peraltro sviluppare un’argomentazione giuridica idonea a rimettere in questione l’applicazione che il Tribunale ne ha fatto al punto 17 di tale sentenza.
46 Orbene, ai sensi degli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura di quest’ultima, nella versione applicabile alla presente controversia, l’impugnazione avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, Racc. pag. I‑5291, punto 34, nonché ordinanza del 23 ottobre 2009, Commissione/Potamianos e Potamianos/Commissione, C‑561/08 P e C‑4/09 P, punto 58).
47 Dato che l’argomento dedotto dalla Marchi Italiani non è conforme a tali requisiti, esso dev’essere respinto come manifestamente irricevibile.
48 Di conseguenza, il primo motivo deve essere integralmente respinto essendo, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, inoperante.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
49 Con il suo secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, la Marchi Italiani lamenta che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto allorché ha ritenuto che il dies a quo del termine di preclusione di cinque anni previsto da tale disposizione fosse costituito dalla data di registrazione del marchio comunitario e non, invece, da quella del deposito della domanda di registrazione di tale marchio.
50 La Marchi Italiani sostiene che l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 esprime il principio di tutela del legittimo affidamento che il privato può riporre nella legalità di un certo uso del marchio in questione, e che i riferimenti alla durata non hanno un valore assoluto, ma solo relativo.
51 Secondo la Marchi Italiani, la data che deve essere presa in considerazione è pertanto quella del deposito della domanda di registrazione del marchio, a partire dalla quale ogni altra parte era in grado di prendere conoscenza dell’esistenza e dell’uso del marchio contestato. Siffatta conclusione sarebbe corroborata dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 40/94, al quale rinvia l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo, che include nella definizione di «marchi anteriori» quelli che, alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario o, eventualmente, alla data di priorità fatta valere nella domanda di marchio comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305).
52 L’UAMI eccepisce l’irricevibilità di tale motivo, sottolineando che la Marchi Italiani si limita a dedurre gli stessi argomenti già esposti dinanzi al Tribunale, senza prendere posizione sui punti da 32 a 34 della sentenza impugnata, nei quali è stata dimostrata l’infondatezza di detti argomenti.
Giudizio della Corte
53 Si deve anzitutto rilevare che, al punto 31 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza secondo cui, per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza in caso di uso di un marchio posteriore identico al marchio anteriore, devono essere soddisfatte quattro condizioni. Fra tali condizioni figurano, in particolare, il fatto che il marchio posteriore deve essere registrato nonché il fatto che il titolare del marchio anteriore deve essere al corrente della registrazione del marchio posteriore e dell’uso del medesimo dopo la sua registrazione (v., per analogia, sentenza del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 54, 58 e 62).
54 Per confutare l’argomento dedotto dalla Marchi Italiani, secondo il quale il dies a quo del termine di preclusione per tolleranza è la data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario posteriore, il Tribunale ha richiamato, al punto 32 della sentenza impugnata, la finalità dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, che è quella di sanzionare i titolari dei marchi anteriori che hanno tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore per cinque anni consecutivi, pur essendo al corrente di tale uso, con la perdita delle azioni di nullità e di opposizione di cui disponevano nei confronti di detto marchio. A tale riguardo, il Tribunale ha aggiunto, al medesimo punto 32, che non si può ritenere che il titolare del marchio anteriore abbia tollerato l’uso del marchio comunitario posteriore una volta venuto a conoscenza del suo utilizzo, se egli non era in condizione né di opporsi al suo uso né di domandarne la nullità (v., per analogia, sentenza Budějovický Budvar, cit., punti da 44 a 50).
55 Il Tribunale ne ha fatto conseguire, al punto 33 della sentenza impugnata, che la data di riferimento per calcolare il dies a quo del termine di preclusione per tolleranza è quella in cui il titolare del marchio anteriore ha avuto conoscenza dell’uso del marchio comunitario posteriore e che questa data non può che essere posteriore a quella della registrazione di tale marchio, momento a partire dal quale è acquisito il diritto su quest’ultimo.
56 Nella misura in cui la Marchi Italiani si limita, in sostanza, ad affermare che il termine di preclusione di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 è soltanto indicativo e che non sarebbe necessario rispettarlo in ragione del principio della tutela del legittimo affidamento, è inevitabile constatare che una deduzione siffatta non reca alcun argomento giuridico valido, idoneo a dimostrare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha giudicato che il suddetto termine di preclusione inizia a decorrere solo da una data successiva rispetto a quella di registrazione del marchio contestato.
57 Pertanto, questo argomento dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
58 Inoltre, per quanto riguarda il riferimento all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 40/94, è sufficiente rilevare che il Tribunale ha considerato che, anche se tale disposizione indica come dies a quo la data di deposito della domanda di registrazione, la sua finalità è quella di stabilire una priorità temporale tra marchi in conflitto e, pertanto, un siffatto obiettivo differisce chiaramente da quello perseguito dall’articolo 53, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
59 Orbene, nell’ambito dell’argomento relativo al riferimento all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, la Marchi Italiani non contesta al Tribunale alcun errore di diritto e, di fatto, si limita a criticare la soluzione alla quale il Tribunale è pervenuto nel determinare il dies a quo del termine di preclusione per tolleranza, deducendo argomenti già presentati dinanzi a quest’ultimo.
60 Come risulta da una costante giurisprudenza della Corte, un’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in tal senso, sentenza Bergaderm e Goupil/Commissione, cit., punto 35, nonché ordinanza del 17 gennaio 2013, Abbott Laboratories/UAMI, C‑21/12 P, punto 85).
61 Atteso che l’argomento vertente sull’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 fatto valere dalla Marchi Italiani costituisce una mera domanda di riesame dell’atto introduttivo presentato in primo grado, esso dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
62 Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto essendo, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
63 Mediante il terzo motivo, vertente su un’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, la Marchi Italiani contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto quando ha ritenuto che esista una somiglianza fra i marchi in conflitto e ha concluso nel senso della sussistenza di un rischio di confusione.
64 La Marchi Italiani sostiene che l’elemento «Basile», comune ai due marchi, non costituisce in alcun caso l’elemento dominante nell’impressione globale destata dal marchio contestato, in quanto ciascuna delle quattro parti costituenti il marchio complesso concorre in uguale misura all’impressione di insieme da questo prodotta. Erroneamente il Tribunale avrebbe affermato, al punto 52 della sentenza impugnata, che l’elemento «Basile», presente in entrambi i marchi in conflitto, ha un carattere distintivo più elevato dell’elemento «Antonio», che lo precede nel marchio contestato.
65 Sempre erroneamente il Tribunale, al punto 53 della sentenza impugnata, dopo aver ravvisato – sulla base della giurisprudenza secondo la quale il cognome non conserva in tutti i casi una posizione distintiva autonoma per il solo fatto di essere percepito come un cognome – un errore di valutazione da parte della commissione di ricorso, avrebbe concluso che detto errore di valutazione non era tale da incidere sulla legittimità della decisione controversa. Infatti, dall’esame del complesso dei fattori pertinenti del caso di specie risulterebbe che l’elemento «Basile», comune ai due marchi in conflitto, decisamente non costituisce l’elemento dominante nell’impressione globale prodotta dal marchio comunitario. Più in particolare, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione non solo il fatto che il cognome costituente il marchio in conflitto sia un cognome molto comune, ma anche il fatto che gli altri elementi significativi presenti all’interno del marchio siano sufficientemente rilevanti da potersi escludere ogni somiglianza tra i marchi in conflitto.
66 L’UAMI sostiene che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, poiché ha correttamente applicato la giurisprudenza pertinente operando una valutazione globale di tutti gli elementi della fattispecie. Dato che il terzo motivo si limiterebbe, in buona parte, a sviluppare argomenti fattuali tesi a dimostrare che il Tribunale avrebbe errato nella determinazione dell’elemento dominante del marchio contestato, nella comparazione dei segni e, quindi, nella valutazione finale in merito all’esistenza di un rischio di confusione, l’UAMI chiede di dichiarare tale motivo irricevibile.
Giudizio della Corte
67 Si deve osservare che, dopo aver ricordato la giurisprudenza applicabile, in forza della quale l’esistenza di un rischio di confusione fra due marchi in conflitto si valuta in modo globale, il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, il carattere distintivo del cognome Basile e ha dichiarato che correttamente la commissione di ricorso aveva ritenuto che, nel marchio contestato, tale cognome possedesse un carattere distintivo maggiore rispetto al nome Antonio.
68 In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato la somiglianza fra i marchi in conflitto. Esso ha rilevato, al punto 52 della sentenza impugnata, che l’elemento «Basile» compare in ciascuno dei due marchi in conflitto, che esso è l’unico elemento del marchio anteriore e che, come emerge dal punto 49 della medesima sentenza, il suo carattere distintivo è più forte di quello dell’elemento «Antonio», che lo precede nel marchio contestato.
69 Tuttavia, al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che erroneamente la commissione di ricorso aveva concluso che l’elemento «Basile» conservava, in quanto cognome, una posizione distintiva autonoma nel marchio contestato. Richiamandosi, allo stesso punto 53, alla giurisprudenza secondo cui il cognome non mantiene in tutti i casi una posizione distintiva autonoma per il solo fatto di essere percepito come un cognome, e secondo la quale una siffatta posizione può ravvisarsi solo in esito a un esame del complesso dei fattori pertinenti nel caso di specie (sentenza Becker/Harman International Industries, cit., punto 38), il Tribunale ha affermato che l’errore di valutazione della posizione distintiva del cognome in cui è incorsa la commissione di ricorso non era tale da rendere illegittima la decisione controversa.
70 Infatti, sulla base dell’esame del complesso dei fattori pertinenti svolto ai punti da 55 a 61 della sentenza impugnata, il Tribunale era legittimato a concludere che i marchi in conflitto presentano una certa somiglianza sui piani visivo e fonetico e che sono simili sul piano concettuale.
71 Alla luce di quanto precede, la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 52 della sentenza impugnata, secondo cui il carattere distintivo dell’elemento «Basile» è più forte di quello dell’elemento «Antonio», rappresenta la conclusione del ragionamento svolto dal Tribunale ai punti da 44 a 48 della medesima sentenza, riguardanti il carattere distintivo del cognome Basile.
72 Orbene, poiché il terzo motivo si limita in sostanza a sottoporre alla Corte elementi di fatto asseritamente idonei a dimostrare che il Tribunale ha compiuto una valutazione incompleta, nella misura in cui avrebbe omesso di prendere in considerazione taluni aspetti decisivi che, ove correttamente valutati, avrebbero dovuto portare alla conclusione che non esiste alcun rischio di confusione, esso non può trovare accoglimento.
73 Difatti, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce pertanto, fatto salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in particolare, sentenze del 19 settembre 2002, DKV/UAMI, C‑104/00 P, Racc. pag. I‑7561, punto 22, e Les Éditions Albert René/UAMI, cit., punto 68).
74 Dato che la Marchi Italiani non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, un qualsivoglia snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, il presente terzo motivo dev’essere respinto come manifestamente irricevibile.
75 Poiché nessuno dei tre motivi dedotti dalla Marchi Italiani a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima dev’essere integralmente respinta.
Sulle spese
76 In forza dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ha chiesto la condanna della Marchi Italiani e quest’ultima è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La I Marchi Italiani Srl è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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