ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
30 gennaio 2014 ( *1 )
«Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CLORALEX — Marchio nazionale denominativo anteriore CLOROX — Rischio di confusione — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Impugnazione incidentale — Articolo 176 del regolamento di procedura — Onere di proporre l’impugnazione incidentale con atto separato»
Nella causa C‑422/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 12 settembre 2012,
Industrias Alen SA de CV, con sede in Santa Catarina (Messico), rappresentata da A. Padial Martinez, abogada,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
The Clorox Company, con sede in Oakland (Stati Uniti), rappresentata da S. Malynicz, barrister,
ricorrente in primo grado,
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund (relatore), A. Ó Caoimh, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, l’Industrias Alen SA de CV (in prosieguo: l’«Alen») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 luglio 2012, Clorox/UAMI – Industrias Alen (CLORALEX) (T‑135/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 16 dicembre 2010 (procedimento R 521/2009-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la The Clorox Company (in prosieguo: la «Clorox») e l’Alen (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009.
3
L’articolo 8 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Impedimenti relativi alla registrazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:
(...)
b)
a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
4
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 era redatto in modo identico alla disposizione corrispondente del regolamento n. 207/2009.
Fatti
5
Il 24 settembre 2004, l’Alen ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione, come marchio comunitario, del segno denominativo «CLORALEX».
6
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 3, «Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere (preparati abrasivi); saponi per le pulizie di casa», e 5, «Disinfettanti (non per uso umano)», ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»).
7
Il 22 marzo 2006, la Clorox ha proposto opposizione alla registrazione di detto segno come marchio comunitario. Tale opposizione era fondata sull’esistenza di marchi anteriori che designano prodotti rientranti nelle classi 3 e 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza, identici a quelli che sono oggetto di detta domanda.
8
Con decisione del 16 marzo 2009, la divisione di opposizione dell’UAMI ha accolto tale opposizione dichiarando che esisteva un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, tra il segno «CLORALEX» e il marchio greco «CLOROX» registrato il 19 gennaio 2004 per alcuni prodotti rientranti nelle classi 3 e 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza.
9
Il 7 maggio 2009, l’Alen ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi all’UAMI. Con la decisione controversa, la quarta commissione di ricorso dell’UAMI (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha respinto integralmente l’opposizione. La commissione di ricorso ha dichiarato, in sostanza, che i segni «CLOROX» e «CLORALEX» non sono sufficientemente simili, dal punto di vista visivo, fonetico o concettuale, da determinare un rischio di confusione.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
10
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2011, la Clorox ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
11
A sostegno del suo ricorso, la Clorox ha dedotto un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Essa ha censurato la commissione di ricorso per aver ritenuto che l’elemento «clor» abbia un carattere distintivo tenue e per aver conseguentemente omesso di tenerne conto nella fase della comparazione dei segni in conflitto.
12
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato la decisione controversa.
13
In via preliminare, il Tribunale ha ricordato i princìpi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Esso ha rilevato in particolare, al punto 17 della sentenza impugnata, che il rischio di confusione, ai sensi di tale disposizione, deve essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, e in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati. Il Tribunale ha precisato altresì, al punto 18 di tale sentenza, che il rischio di confusione, ai sensi della citata disposizione, presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto, sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o i servizi che essi designano. Infine, ai punti 19 e 20 di detta sentenza, il Tribunale ha ricordato che, nel quadro della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio, nella fattispecie greco, della categoria di prodotti in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, precisando che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi.
14
Dopo aver constatato che soltanto la comparazione dei segni e la valutazione globale del rischio di confusione erano controverse, il Tribunale ha esaminato in ordine ciascuno di tali elementi.
15
Per quanto riguarda la comparazione dei segni, il Tribunale ha richiamato, al punto 22 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte secondo cui il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi. Tuttavia, esso ha sottolineato altresì, al punto 27 di detta sentenza, che il consumatore, percependo un segno denominativo, lo scompone in elementi denominativi che gli suggeriscono un significato concreto o che assomigliano a parole che conosce. Il Tribunale ha approvato, ai punti da 29 a 31 della sentenza impugnata, la constatazione, effettuata dalla commissione di ricorso, del carattere distintivo dell’elemento «clor», descrittivo di uno degli ingredienti dei prodotti designati dal marchio di cui è chiesta la registrazione o facenti parte della famiglia dei prodotti di pulizia.
16
In seguito, il Tribunale ha esaminato la censura della Clorox secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione il carattere distintivo tenue dell’elemento «clor» soltanto nella fase di valutazione del rischio di confusione. Esso ha rilevato, al punto 33 della sentenza impugnata, che la Clorox invocava a torto il punto 42 dell’ordinanza della Corte del 27 aprile 2006, L’Oréal/UAMI (C‑235/05 P), secondo cui il carattere distintivo del marchio anteriore non è pertinente nel quadro della comparazione dei segni di cui trattasi, poiché tale regola riguarda il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo insieme, e non il carattere distintivo di un elemento di quest’ultimo marchio.
17
Esso ha tuttavia dichiarato, ai punti 34 e 35 della sentenza impugnata, che, alla luce delle circostanze del caso di specie, non si doveva neanche escludere la presa in considerazione degli elementi descrittivi al momento dell’esame della somiglianza tra i segni in questione, poiché il carattere distintivo tenue di un elemento di un marchio non implica necessariamente che quest’ultimo non sarà preso in considerazione dal pubblico di riferimento. Il Tribunale ha affermato che era così nel caso di specie, sottolineando, al punto 36 di detta sentenza, che l’elemento comune «clor» determina, in larga misura, l’impressione globale prodotta dai due segni in conflitto. Esso ne ha dedotto, al punto 37 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso avesse commesso un errore trascurando, nelle circostanze della fattispecie, l’elemento denominativo comune «clor» al momento della comparazione dei segni in conflitto.
18
Il Tribunale ha quindi esaminato se tale errore abbia avuto un’incidenza sulla valutazione del rischio di confusione da parte della commissione di ricorso.
19
Per quanto riguarda la comparazione visiva dei segni in conflitto, il Tribunale ha constatato, al punto 39 della sentenza impugnata, una forte somiglianza visiva che, contrariamente a ciò che ha ritenuto la commissione di ricorso, non potrebbe essere controbilanciata in misura significativa dalla differenza tra i due marchi. Esso ha quindi dichiarato che la commissione di ricorso aveva errato nel concludere per un grado tenue di somiglianza visiva.
20
Al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato una constatazione simile riguardo alla somiglianza fonetica.
21
Infine, al punto 41 di tale sentenza, esso ha affermato, contrariamente alla commissione di ricorso, che il carattere descrittivo del riferimento a prodotti per la pulizia contenenti cloro non impedisce la constatazione di eventuali somiglianze concettuali tra i marchi in conflitto.
22
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha concluso, al punto 42 della sentenza impugnata, per l’esistenza di errori da parte della commissione di ricorso nell’esame della somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto. Esso ha quindi esaminato l’incidenza di tali errori sulla valutazione globale del rischio di confusione operata dalla commissione di ricorso basandosi sulla constatazione che i marchi in questione sono mediamente simili sul piano visivo e fonetico e fortemente simili sul piano concettuale.
23
Tenuto conto di tale grado di somiglianza media, e perfino elevata, il Tribunale ha concluso, al punto 46 della sentenza impugnata, per l’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio di cui è chiesta la registrazione e il marchio anteriore, nonostante il fatto che quest’ultimo, valutato globalmente, non sia particolarmente distintivo. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato la decisione controversa.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
24
Con la sua impugnazione, l’Alen chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di rinviare la causa davanti al Tribunale e di condannare l’UAMI alle spese.
25
L’UAMI, con impugnazione incidentale, chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di respingere il ricorso proposto contro la decisione controversa o di rinviare la causa davanti al Tribunale e di condannare la Clorox alle spese.
26
La Clorox chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare l’Alen alle spese.
Sull’impugnazione principale
27
Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata, e ciò senza aprire la fase orale.
28
Tale disposizione va applicata nella presente causa.
29
A sostegno della sua impugnazione, l’Alen deduce essenzialmente un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
30
In primo luogo, l’Alen contesta al Tribunale di aver preso in considerazione l’elemento descrittivo «clor» nella comparazione globale tra i segni «CLOROX» e «CLORALEX», benché tale elemento sia percepito dal pubblico come un riferimento al cloro, e non al marchio nel suo insieme.
31
L’Alen ritiene che l’analisi del Tribunale sia illogica ed erronea. Essa sostiene che non può esserci alcun rischio di confusione tra due marchi i cui unici due elementi simili sono descrittivi, ad eccezione della loro ultima lettera. Inoltre, la presenza di elementi descrittivi in un marchio vieterebbe al suo titolare di invocare tali elementi contro marchi terzi. L’Alen considera che la soluzione opposta comporterebbe la concessione di un monopolio al titolare del marchio su un segno descrittivo. Ora, non sarebbe possibile ostacolare l’utilizzo o la registrazione di un elemento descrittivo di un prodotto come il cloro [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 6 luglio 2004, Grupo El Prado Cervera/UAMI – Eredi Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Racc. pag. II-2073, punti da 50 a 53].
32
In secondo luogo, l’Alen contesta le valutazioni del Tribunale relative alla comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni in conflitto.
33
In terzo luogo, essa contesta la valutazione del rischio di confusione tra i marchi in questione.
34
L’Alen ritiene innanzitutto che tale rischio non sussista, in quanto:
—
l’impressione globale dei due marchi è diversa;
—
gli elementi distintivi sono diversi;
—
«CLORALEX» è un segno distintivo che non può essere confuso con «CLOROX» poiché tali segni condividono lo stesso elemento descrittivo, e
—
il suffisso «alex» è sempre dominante rispetto al suffisso «ox».
35
Inoltre, l’Alen sostiene che esistono molti altri esempi di marchi, relativi alle classi 3 e 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza, che contengono il segno «clor».
36
Infine, essa sostiene di aver concluso accordi di coesistenza dei marchi con la Clorox, il che dimostrerebbe che anche quest’ultima considera che non vi siano rischi di confusione tra i marchi in conflitto.
37
Tuttavia, occorre ricordare che, ai sensi degli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in particolare, sentenze del 19 settembre 2002, DKV/UAMI, C-104/00 P, Racc. pag. I-7561, punto 22, e del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, Racc. pag. I-10053, punto 68).
38
A tal riguardo occorre ricordare che la valutazione delle somiglianze tra i segni in conflitto costituisce un’analisi di carattere fattuale che esula, fatta eccezione per il suddetto snaturamento, dal controllo della Corte (sentenza del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C-254/09 P, Racc. pag. I-7989, punto 50). Orbene, con i suoi argomenti relativi all’assenza di somiglianza tra i segni in conflitto sul piano visivo, fonetico e concettuale, l’Alen si limita a contestare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, senza affermare alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova.
39
Occorre inoltre ricordare che, dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte nonché 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, nella sua versione in vigore alla data di presentazione dell’impugnazione, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C-352/98 P, Racc. pag. I-5291, punto 34, e ordinanza del 23 ottobre 2009, Commissione/Potamianos e Potamianos/Commissione, C‑561/08 P e C‑4/09 P, punto 58).
40
Gli argomenti dell’Alen relativi al carattere illogico ed erroneo della valutazione del Tribunale nonché alla registrazione di marchi denominativi comprendenti l’elemento «clor» e all’esistenza di contratti tra l’Alen e la Clorox non indicano in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata né l’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale. Essi devono essere pertanto respinti in quanto manifestamente irricevibili.
41
Si deve quindi statuire nel merito solo in quanto l’impugnazione dell’Alen soddisfa le condizioni richiamate ai punti 37 e 39 della presente ordinanza.
42
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. sentenze dell’11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Racc. pag. I-6191, punto 23; del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Racc. pag. I-3819, punto 25; del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, Racc. pag. I-4529, punto 35, e del 3 settembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Racc. pag. I-7371, punto 60).
43
In particolare, la Corte ha dichiarato che la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio, ma che occorre operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso (v. sentenza del 6 ottobre 2005, Medion, C-120/04, Racc. pag. I-8551, punto 29; UAMI/Shaker, cit., punto 41, e Aceites del Sur-Coosur/Koipe, cit., punto 61).
44
Certamente, l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso può, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti, cosicché, se tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili, si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (v. sentenze UAMI/Shaker, cit., punti 41 e 42; del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, punti 42 e 43, nonché Aceites del Sur-Coosur/Koipe, cit., punto 62). Tuttavia, da tale giurisprudenza relativa a situazioni eccezionali non può desumersi che soltanto l’elemento distintivo di un marchio composto di un elemento descrittivo e di un elemento distintivo sia decisivo per la valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione (ordinanza del 15 gennaio 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C‑579/08 P, punto 72).
45
Occorre ricordare inoltre che la constatazione, da parte del Tribunale, dell’esistenza di un rischio di confusione comporta unicamente la tutela di una determinata combinazione di elementi, senza tuttavia tutelare, in quanto tale, un elemento descrittivo facente parte di detta combinazione (v., in tal senso, l’ordinanza Messer Group/Air Products and Chemicals, cit., punto 73).
46
Di conseguenza, sono manifestamente infondate le censure mosse dall’Alen contro la presa in considerazione di un elemento descrittivo facente parte della composizione del segno di cui è chiesta la registrazione.
47
Da quanto precede, risulta che l’impugnazione principale va respinta essendo in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
Sull’impugnazione incidentale
48
Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 172 del regolamento di procedura, entrato in vigore il 1o novembre 2012, le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione. L’articolo 176, paragrafo 1, di tale regolamento prevede inoltre che le parti menzionate dal citato articolo 172 possono presentare un’impugnazione incidentale nello stesso termine previsto per la presentazione della comparsa di risposta. Infine, l’articolo 176, paragrafo 2, del citato regolamento dispone che l’impugnazione incidentale è proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta.
49
Nel caso di specie, il 29 novembre 2012 l’UAMI ha depositato presso la cancelleria della Corte una comparsa, intitolata «Comparsa di risposta», con cui tale ufficio ha dichiarato di approvare il ragionamento e le conclusioni dell’Alen.
50
In tale comparsa, l’UAMI espone inoltre quattro motivi supplementari.
51
Il primo motivo verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale quando ha dichiarato, al punto 35 della sentenza impugnata, che l’elemento «clor» occupa una posizione autonoma nell’impressione globale prodotta dai marchi in conflitto.
52
Il secondo motivo verte su un’assenza di motivazione, poiché la sentenza impugnata non avrebbe enunciato alcun motivo per spiegare perché il Tribunale ha statuito che i suffissi «alex» e «ox» non possono caratterizzare da soli i segni in conflitto nella percezione del pubblico di riferimento.
53
Il terzo motivo verte su uno snaturamento dei fatti da parte dal Tribunale quando ha indicato, al punto 37 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso ha commesso un errore non prendendo in considerazione l’elemento denominativo comune «clor» al momento della comparazione dei segni in conflitto. Tale constatazione del Tribunale sarebbe contraddetta dai punti da 19 a 22 della decisione controversa, nei quali la commissione di ricorso ha in realtà preso in considerazione l’elemento denominativo «clor» al momento della comparazione dei segni.
54
Il quarto motivo verte su un errore di diritto commesso al momento dell’esame della somiglianza tra i marchi in conflitto. L’UAMI contesta al Tribunale di non aver operato una valutazione globale dei marchi in conflitto per valutare il rischio di confusione. Il Tribunale avrebbe inoltre viziato la sentenza impugnata con una contraddizione di motivazioni affermando, al punto 39 di essa, che esiste una notevole somiglianza visiva tra i marchi in conflitto e dichiarando, al punto 43 della stessa sentenza, che i marchi in conflitto sono soltanto «moderatamente simili sul piano visivo». Orbene, segni scarsamente distintivi potrebbero dar luogo soltanto a un rischio tenue di confusione. Il Tribunale avrebbe rifiutato la registrazione del marchio CLORALEX basandosi su un elemento, «clor», che è descrittivo, il che significherebbe conferire alla Clorox un monopolio su tale elemento e vietare ai terzi di utilizzarlo per i prodotti per la pulizia.
55
Occorre rilevare che tali quattro motivi tendono all’annullamento della sentenza impugnata e si differenziano da quelli invocati nell’impugnazione principale, a cui l’UAMI dichiara, nella sua comparsa di risposta, di aderire. Pertanto, si deve ritenere che l’UAMI, mediante tali motivi, abbia proposto un’impugnazione incidentale. Tuttavia quest’ultima non è stata presentata con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta. Essa non rispetta quindi quanto disposto dall’articolo 176, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Di conseguenza, l’impugnazione incidentale dell’UAMI deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
56
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione principale e quella incidentale devono essere integralmente respinte in applicazione dell’articolo 181 del regolamento di procedura.
Sulle spese
57
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Clorox ha chiesto la condanna dell’Alen, quest’ultima, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Clorox.
58
L’UAMI, rimasto anch’esso soccombente, dovrà sopportare le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così provvede:
1)
L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.
2)
L’Industrias Alen SA de CV è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla The Clorox Company.
3)
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
Full & Egal Universal Law Academy