ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
20 giugno 2013 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento di procedura – Articoli 53, paragrafo 2, 93, lettera a), e 99 – Direttiva 2008/7/CE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Ambito di applicazione – Diritto annuale versato alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali»
Nella causa C‑468/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Cosenza, con ordinanze dell’11 luglio 2012 e del 9 gennaio 2013, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 19 ottobre 2012 e l’11 gennaio 2013, nei procedimenti
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza
contro
Fallimento Ciesse srl,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da A. Rosas, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire mediante ordinanza motivata, ai sensi degli articoli 53, paragrafo 2, e 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46, pag. 11).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo della Ciesse srl (in prosieguo: il «Fallimento Ciesse»), società in liquidazione, avviato dal giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza delegato a pronunciarsi sulla domanda di ammissione al passivo del credito vantato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza relativo al mancato pagamento da parte della Ciesse, per il 2008 ed il 2009, del diritto annuale dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese (in prosieguo: il «diritto annuale»).
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 L’articolo 2 della direttiva 2008/7, intitolato «Società di capitali», così recita:
«1. Ai fini della presente direttiva si intende per società di capitali:
a) qualsiasi società corrispondente a uno dei tipi di cui all’allegato I;
b) qualsiasi società, associazione o persona giuridica le cui quote sociali rappresentative del capitale o del patrimonio sociale possono essere negoziate in borsa;
c) qualsiasi società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, i cui membri hanno il diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e sono responsabili per i debiti della società, associazione o persona giuridica soltanto nei limiti della loro partecipazione.
2. Ai fini della presente direttiva, è assimilata alle società di capitali ogni altra società, associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro».
4 L’articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva così dispone:
«Gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni seguenti:
(...)
c) registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica;
(...)».
Il diritto italiano
5 Le disposizioni nazionali applicabili al procedimento principale, nella versione precedente alla novellazione operata dall’articolo 1, comma 19, del decreto legislativo del 15 febbraio 2010, n. 23, recante riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (GURI n. 46, del 25 febbraio 2010, pag. 1), entrato in vigore il 12 marzo 2010, sono le seguenti.
6 L’articolo 8, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Supplemento ordinario alla GURI n. 7, dell’11 gennaio 1994), dispone che alla tenuta del registro delle imprese provvedono le CCIAA.
7 L’articolo 18, commi da 3 a 5, della stessa legge stabilisce le modalità di calcolo del diritto annuale.
8 Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, recante determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2008, dalle imprese alle camere di commercio, del 1° febbraio 2008 (GURI n. 54, del 4 marzo 2008, pag. 14), ed il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, recante determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2009, dalle imprese alle camere di commercio, del 30 aprile 2009 (GURI n. 114, del 19 maggio 2009, pag. 37), fissano l’importo del diritto annuale per gli anni di cui trattasi.
9 Risulta dal tenore letterale di tali decreti che il diritto annuale è pari ad un importo forfettario di EUR 200 per le imprese il cui fatturato è inferiore a EUR 100 000 e che, oltre tale fatturato, l’importo è calcolato, per scaglioni, in percentuale del fatturato dell’impresa in questione. Gli stessi decreti prevedono altresì regimi forfettari per talune categorie di contribuenti. Infatti, il diritto annuale ammonta a EUR 88 o a EUR 200 per le imprese individuali, a seconda che siano iscritte nella sezione speciale o ordinaria del registro delle imprese, a EUR 110 per le unità locali e/o le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, a EUR 144 per le società semplici non agricole ed a EUR 170 per le società tra avvocati.
10 Peraltro, il giudice del rinvio rileva che le società di capitali, anche di dimensioni minime, versano il diritto annuale in base al loro fatturato e che le imprese esercitate in forma individuale che forniscono servizi giuridici ovvero di natura tecnica non sono assoggettate all’iscrizione nel registro delle imprese e quindi non versano il diritto annuale.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11 Nell’ambito della procedura fallimentare avviata nei confronti della Ciesse, specializzata nella vendita di prodotti alimentari e bevande, la CCIAA di Cosenza ha chiesto l’ammissione al passivo del Fallimento Ciesse di un credito pari a EUR 978,51 a titolo del diritto annuale dovuto da tale società per il 2008 ed il 2009.
12 Adito con domanda di ammissione di tale credito, il giudice delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza solleva dubbi circa la compatibilità della normativa italiana relativa alla determinazione di tale diritto annuale con la direttiva 2008/7 e con gli articoli 49 TFUE e 63 TFUE.
13 A tal riguardo, anzitutto, esso constata, sotto il profilo dell’importo dei tributi da versare, una disparità di trattamento, la quale sarebbe contraria all’articolo 5 della suddetta direttiva, dei contribuenti a seconda che essi siano imprenditori individuali o imprenditori organizzati in forma collettiva. Esso rileva poi che talune categorie di imprese individuali non sono assoggettate al diritto annuale, in quanto esse non sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese. Esso si interroga, infine, sulla conformità di tale tributo con il Trattato FUE a causa dell’ostacolo ingiustificato da esso costituito al libero stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali.
14 Tutto ciò considerato, il giudice delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la disciplina italiana riguardante le modalità di calcolo del diritto annuale cui sono tenuti i soggetti che svolgono attività economica, nella parte in cui prevede che le imprese esercitate in forma individuale che forniscono servizi giuridici (avvocati e commercialisti) ovvero servizi di natura tecnica (ingegneri, architetti, geologi, medici, psicologi ecc.) non sono assoggettate all’iscrizione nel Registro delle Imprese e quindi non paghino il diritto annuale; che le società tra avvocati paghino in misura fissa un diritto annuale di [EUR] 200,00; le imprese individuali definite “piccole” le quali sono annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese siano tenute al pagamento di un diritto annuale in misura fissa; che tutti gli altri soggetti economici collettivi (società, consorzi, ecc.) siano tenuti al pagamento di “diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente” (fino all’importo di [EUR] 40 000,00), si ponga in contrasto con l’articolo 5 della direttiva [2008/7] laddove prevede un onere notevolmente più gravoso per l’esercizio dell’attività d’impresa svolta da una società di capitali (espressione intesa nel senso onnicomprensivo di cui alla suddetta direttiva comunitaria) rispetto a quella svolta da una impresa individuale;
2) se le disposizioni di cui agli articoli 49 [TFUE] e ss. [nonché] 63 [TFUE] e ss. ostino all’applicazione di una normativa, quale quella su esposta, che impone annualmente alle società un ingente onere pecuniario per l’iscrizione al registro delle imprese, senza che questo onere sia imposto anche ad altri soggetti che esercitano attività di impresa, e senza che lo stesso sia giustificato da alcuna delle esigenze imperative riconosciute nella giurisprudenza di codesta Corte».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, qualora la risposta ad una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
16 Nella presente causa è opportuno applicare tale disposizione del regolamento di procedura.
17 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla riscossione di un diritto annuale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, versato alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da qualsiasi impresa iscritta o annotata nel registro tenuto da queste ultime e calcolato, in linea di principio, sulla base del loro fatturato, ma fissato in via forfettaria per talune categorie di imprese e, in particolare, per le imprese detenute o gestite individualmente da persone fisiche.
18 Va ricordato, al riguardo, che per quanto riguarda la medesima normativa di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte ha già dichiarato, nella sua sentenza del 19 aprile 2012, Grillo Star (C‑443/09, non ancora pubblicata nella Raccolta), che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7 non osta ad un siffatto diritto annuale, in quanto quest’ultimo non è collegato a formalità alle quali possono essere assoggettate le società di capitali in ragione della loro forma giuridica (punto 37 della suddetta sentenza).
19 La Corte ha rilevato che il fatto generatore di un diritto annuale siffatto, secondo la normativa nazionale in questione, non è la registrazione della società o della persona giuridica titolare di un’impresa, bensì la registrazione dell’impresa stessa (v., per analogia, sentenza dell’11 giugno 1996, Denkavit Internationaal e a., C‑2/94, Racc. pag. I‑2827, punto 24). Si tratta quindi di un tributo che colpisce, in base al loro fatturato, il complesso degli enti che perseguono fini di lucro e che, pertanto, prescinde dalla forma giuridica dell’ente titolare dell’impresa, poiché grava sia sulle imprese aventi la forma di società di capitali ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/7 sia su quelle con un’altra forma giuridica, segnatamente su quelle detenute o gestite individualmente da persone fisiche (sentenza Grillo Star, cit., punti 34 e 35).
20 Essa ha aggiunto che la commisurazione del diritto annuale al fatturato dell’impresa interessata esclude altresì che il pagamento del tributo costituisca una formalità maggiormente onerosa per un’impresa avente forma giuridica di società di capitali rispetto ad un’impresa che abbia adottato una forma giuridica differente (sentenza Grillo Star, cit., punto 36).
21 Orbene, la stessa valutazione si impone alla luce degli elementi comunicati dal giudice del rinvio nella causa in esame.
22 Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda il fatto che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale assoggetta talune imprese ad un tributo di natura forfettaria.
23 Oltre al fatto determinante che un diritto annuale siffatto trova il proprio fatto generatore non già nella registrazione della società o della persona giuridica titolare di un’impresa, bensì nella registrazione dell’impresa stessa e colpisce così il complesso degli enti che perseguono fini di lucro (sentenza Grillo Star, cit., punto 34), è manifesto, come risulta dall’ordinanza di rinvio, che i regimi forfettari menzionati dal giudice del rinvio vanno a vantaggio non solo delle imprese detenute o gestite individualmente da persone fisiche, ma anche di diverse categorie di imprese che presentano la forma di società di capitali ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/7, in particolare tutte le imprese il cui fatturato è inferiore a EUR 100 000 nonché alle società semplici agricole ed alle società tra avvocati.
24 Di conseguenza, il diritto annuale, anche accompagnato da tributi forfettari a vantaggio, segnatamente, delle imprese detenute o gestite individualmente da persone fisiche, non può essere considerato un’imposta collegata a formalità alle quali le società di capitali sono soggette a causa della loro forma giuridica. Su tale conclusione non incide, peraltro, il fatto che talune imprese, ossia quelle gestite in forma individuale che forniscono servizi giuridici ovvero di natura tecnica, non versano tale diritto annuale.
25 Di conseguenza, è giocoforza constatare che un diritto annuale siffatto non costituisce un’imposta vietata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7.
26 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione di un diritto annuale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, versato alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da qualsiasi impresa iscritta o annotata nel registro tenuto da queste ultime e calcolato, in linea di principio, sulla base del loro fatturato, ma fissato in via forfettaria per talune categorie di imprese e, in particolare, per le imprese detenute o gestite individualmente da persone fisiche.
Sulla seconda questione
27 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e seguenti, nonché 63 TFUE e seguenti debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nel procedimento principale.
28 Orbene, ai sensi degli articoli 53, paragrafo 2, e 93, lettera a), del suo regolamento di procedura, quando una questione pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, senza proseguire il procedimento, può pronunciarsi con ordinanza motivata.
29 Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione di cui essi necessitano per decidere le controversie che sono chiamati a risolvere (v., in particolare, ordinanza del 14 marzo 2013, EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais, C‑240/12, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).
30 Nell’ambito di tale cooperazione le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, quando il problema è di natura teorica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, Racc. pag. I‑11421, punto 25, nonché del 15 settembre 2011, Unió de Pagesos de Catalunya, C‑197/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17).
31 Nel caso di specie, l’ordinanza di rinvio si limita a constatare che il diritto annuale è evidentemente suscettibile di ostacolare o scoraggiare l’esercizio, da parte di società stabilite in altri Stati membri, della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali senza che tali limitazioni siano giustificate da ragioni imperative di interesse generale.
32 Orbene, tali soli elementi non consentono alla Corte di fornire una risposta utile alla questione posta.
33 Di conseguenza, occorre constatare, a norma degli articoli 53, paragrafo 2, e 93, lettera a), del regolamento di procedura, che la seconda questione è manifestamente irricevibile.
Sulle spese
34 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione di un diritto annuale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, versato alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da qualsiasi impresa iscritta o annotata nel registro tenuto da queste ultime e calcolato, in linea di principio, sulla base del loro fatturato, ma fissato in via forfettaria per talune categorie di imprese e, in particolare, per le imprese detenute o gestite individualmente da persone fisiche.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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