ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
7 febbraio 2013 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Necessità di un collegamento con il diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte»
Nella causa C‑499/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Tivoli, con decisione del 18 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 7 novembre 2012, nel procedimento
Elisabetta Gentile
contro
Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli e altri
LA CORTE (Decima Sezione),
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. E. Juhász e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di decidere con ordinanza,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e l’articolo 6 TUE.
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento avviato dalla sig.ra Gentile, avvocato, avente ad oggetto la liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alla difesa della sua cliente, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio contenzioso.
Decisione di rinvio e questioni pregiudiziali
3 La controversia di cui al procedimento principale non è stata illustrata dal giudice del rinvio in modo più preciso rispetto a quanto si desume dagli elementi di cui al punto 2 della presente ordinanza.
4 Il giudice del rinvio espone che, secondo l’articolo 130, paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (in prosieguo: il «DPR n. 115/2002»), quando una parte è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte intervenuti nel procedimento sono ridotti della metà.
5 In sostanza, pur applicando gli usuali parametri previsti per la liquidazione delle spese legate all’attività di difesa, al giudice è imposto di liquidare l’importo astrattamente spettante riducendolo alla metà.
6 Il giudice del rinvio ricorda il contenuto dell’articolo 47, paragrafo 3, della Carta e sottolinea che, per accesso effettivo alla giustizia, non può che intendersi «un sistema di accessibilità alla giustizia eguale a quello di tutti gli altri cittadini e non discriminatorio sotto alcun profilo». Ebbene, l’articolo 130 del DPR n. 115/2002 non permetterebbe alle parti di avvalersi di un avvocato scelto da loro, dal momento che gli avvocati italiani non sono tenuti ad assumere un mandato in favore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, tale categoria di soggetti si trova in condizione di poter scegliere solo quegli avvocati disposti ad esercitare la propria attività professionale per una remunerazione ridotta della metà.
7 Inoltre, la riduzione della metà degli onorari del difensore potrebbe ledere la dignità e le prerogative di quest’ultimo, dal momento che egli è costretto ad esercitare a tali condizioni economiche la propria normale attività professionale.
8 Infine, le conseguenze discriminatorie dell’applicazione dell’articolo 130 del DPR n. 115/2002 confliggerebbero con l’effettività del «diritto di accesso al tribunale» e della «parità delle armi», per altro verso garantiti dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.
9 Pertanto, domandandosi se una simile disposizione sia conforme al diritto dell’Unione, il Tribunale di Tivoli ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 130 del [DPR n. 115/2002] in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell’ordinamento italiano – nella parte in cui impone che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà – sia conforme all’articolo 47, paragrafo 3, della [Carta], che sancisce che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
2) Se l’articolo 130 del [DPR n. 115/2002] in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell’ordinamento italiano – nella parte in cui impone che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà – sia conforme all’articolo 6 della [CEDU], come recepito all’interno della normativa [dell’Unione] ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della [Carta] e dell’articolo 6 [TUE]».
Sulla competenza della Corte
10 Come emerge da una giurisprudenza costante, benché non spetti alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE, sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto dell’Unione né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali, essa, tuttavia, è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità ai fini della definizione della causa sottoposta alla sua cognizione (v., in particolare, sentenze del 17 dicembre 1970, Scheer, 30/70, Racc. pag. 1197, punto 4, e dell’8 novembre 2012, KGH Belgium, C‑351/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17).
11 Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di interpretare l’articolo 47, paragrafo 3, della Carta e l’articolo 6 della CEDU, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e l’articolo 6 TUE, al fine di poter stabilire se l’articolo 130 del DPR n. 115/2002 sia compatibile con tali disposizioni.
12 L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta stabilisce che le disposizioni della medesima si applicano «agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione». Al punto 24 dell’ordinanza del 1° marzo 2011, Chartry (C‑457/09, Racc. pag. I‑819), la Corte ha rilevato che tale limite non è stato modificato per effetto dell’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, momento a partire dal quale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Tale articolo precisa, infatti, che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione europea definite nei trattati.
13 Il procedimento principale riguarda in particolare la liquidazione delle spese e degli onorari di un avvocato italiano in Italia, relativi ad una controversia che nessun elemento induce a ritenere inerente ad una normativa nazionale di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
14 Inoltre, sebbene il diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, al quale fa pure riferimento il giudice del rinvio, costituisca un principio generale di diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C‑279/09, Racc. pag. I‑13849, punto 29, e ordinanza Chartry, cit., punto 25) e sia stato riaffermato all’articolo 47 della Carta, resta il fatto che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto tale da consentire di concludere che l’oggetto del procedimento principale riguarda l’interpretazione o l’applicazione di una norma dell’Unione diversa da quelle di cui alla Carta.
15 Pertanto, la Corte non è competente a rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Omalet, C‑245/09, Racc. pag. I‑13771, punto 18; ordinanze Chartry, cit., punti 25 e 26, nonché del 10 maggio 2012, Corpul Naţional al Poliţiştilor, C‑134/12, punto 15).
16 In tale contesto, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, va constatato che la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Tivoli.
Sulle spese
17 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Tivoli.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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