ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
5 dicembre 2013 (*)
«Impugnazione – Ricorso per revocazione – Ordinanza del Tribunale dell’Unione europea con cui si dichiara il ricorso irricevibile – Assegnazione – Riassegnazione dalla delegazione in Luanda (Angola) a Bruxelles (Belgio) – Decisione di procedere all’imballaggio e al trasloco degli effetti personali del ricorrente in sua assenza – Conseguenze di una successiva sentenza del Tribunale»
Nella causa C‑534/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 novembre 2012,
Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), ex funzionario della Commissione europea, rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, D. Šváby e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, il sig. Marcuccio chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 settembre 2012, Marcuccio/Commissione (T‑241/03 REV; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda di revocazione, presentata il 27 dicembre 2011 (in prosieguo: la «domanda di revocazione»), dell’ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione (T‑241/03, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517), invocando la sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (T‑236/02), con cui è stata annullata la decisione della Commissione delle Comunità europee del 18 marzo 2002 relativa alla sua riassegnazione dalla delegazione della Commissione di Luanda (Angola) a una direzione della Commissione a Bruxelles (Belgio).
2 L’ordinanza impugnata è stata emessa dalla Terza Sezione del Tribunale composta dai giudici Czúcz, presidente, Labucka (relatore) e Gratsias.
3 Per quanto riguarda i fatti all’origine della controversia e il procedimento dinanzi al Tribunale, occorre rinviare ai punti da 1 a 11 dell’ordinanza impugnata.
Conclusioni delle parti
4 Con la sua impugnazione, il sig. Marcuccio chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata e, in via principale, di accogliere la sua domanda del 27 dicembre 2011 diretta alla revocazione della citata ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, emessa dalla Prima Sezione del Tribunale, composta dai giudici García‑Valdecasas, presidente, Labucka e Trstenjak, nonché di revocare tale ordinanza nel merito e di condannare la Commissione alle spese sostenute nel presente procedimento o, in subordine, di rinviare la presente causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo accolga la sua domanda di revocazione e statuisca sul merito della causa.
5 La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare il sig. Marcuccio alle spese.
Impugnazione
6 Il sig. Marcuccio deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.
7 Il primo motivo verte su errori di procedura. Innanzitutto, il sig. Marcuccio sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 127, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, assegnando la domanda di revocazione non alla Prima Sezione del Tribunale, bensì alla sua Terza Sezione, che ha pronunciato la citata ordinanza del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione. Egli fa poi valere una violazione dell’articolo 127, paragrafo 2, del suddetto regolamento di procedura, in quanto il Tribunale ha statuito sulla ricevibilità della domanda di revocazione senza aver sentito l’avvocato generale. Infine, egli deduce che il Tribunale, non avendo allegato agli atti di causa la sua domanda relativa allo svolgimento di un’udienza, ha violato l’articolo 64 del suo regolamento di procedura.
8 Nell’ambito del suo secondo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 44 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il sig. Marcuccio sostiene che il fatto invocato in una domanda di revocazione, derivante da una sentenza del Tribunale, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 15 dell’ordinanza impugnata, non deve essere anteriore alla pronuncia della sentenza di cui si chiede la revocazione, ma può essere posteriore alla data di tale pronuncia. A suo avviso, ciò che rileva è che il fatto invocato non fosse noto, prima della pronuncia della sentenza di cui si chiede la revocazione, né al giudice dell’Unione né alla parte che chiede la revocazione.
9 Con il suo terzo motivo, il sig. Marcuccio addebita al Tribunale di non aver tenuto conto della sentenza della Corte del 24 giugno 1976, Elz/Commissione (56/75, Racc. pag. 1097), da cui discende, a suo avviso, che la mera circostanza che una pronuncia di un organo giurisdizionale sia posteriore alla sentenza di cui si chiede la revocazione non è sufficiente per escludere che la suddetta pronuncia possa essere considerata come scoperta di un fatto che legittimi la presentazione di una domanda di revocazione.
10 Con il suo quarto motivo, il sig. Marcuccio deduce uno snaturamento delle sue affermazioni, sostenendo che il fatto invocato ai fini della revocazione era costituito non dalla pronuncia della citata sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, bensì dalla circostanza che la decisione relativa alla sua riassegnazione fosse un atto inesistente ab origine.
Giudizio della Corte
11 Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla con ordinanza motivata.
12 Per quanto attiene al primo motivo, atteso che un periodo di durata pressoché corrispondente a quella di un mandato di giudice del Tribunale, ossia 5 anni e 7 mesi, è trascorso dalla pronuncia della citata ordinanza del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, fino alla presentazione della domanda di revocazione, che due giudici in carica non esercitavano più le loro funzioni presso il Tribunale al momento del trattamento di tale domanda, che il giudice relatore è identico, al pari del tipo di collegio giudicante al quale sono state assegnate le due cause, è evidente che non può essere dimostrata una violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 127, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura.
13 Va rilevato che l’obbligo gravante sul Tribunale di sentire l’avvocato generale prima di statuire sulla ricevibilità della domanda di revocazione, a norma dell’articolo 127, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, dev’essere esaminato alla luce degli articoli 2, paragrafo 2, 18 e 19 di quest’ultimo. Da queste ultime disposizioni risulta che la designazione di un giudice del Tribunale come avvocato generale è facoltativa quando il Tribunale siede in sezione e che i riferimenti all’avvocato generale nel suddetto regolamento di procedura si applicano solo nei casi in cui un giudice sia stato effettivamente designato come avvocato generale (v., in tal senso, ordinanze del 25 giugno 2009, Srinivasan/Mediatore, C‑580/08 P, punto 35, e del 7 marzo 2013, Altner/Commissione, C‑289/12 P, punto 18). Orbene, nel caso di specie, poiché il Tribunale si è riunito in sezione senza designare un giudice per esercitare le funzioni di avvocato generale, l’obbligo di sentire l’avvocato generale, di cui all’articolo 127, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, non era applicabile alla causa di cui era investito.
14 Quanto alla misura di organizzazione del procedimento che il Tribunale avrebbe omesso di adottare, da una giurisprudenza ben consolidata emerge che il Tribunale è libero di valutare le domande di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione presentate da una parte in una controversia e che esso è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (v., in tal senso, sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 67, nonché del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, Racc. pag. I‑10005, punto 77).
15 Posto che tutti gli argomenti addotti nell’ambito del primo motivo sono manifestamente infondati, occorre respingere tale motivo.
16 I motivi dal secondo al quarto si sovrappongono ampiamente e pertanto devono essere esaminati congiuntamente.
17 A norma dell’articolo 44, primo comma, dello Statuto della Corte, la revocazione di una sentenza può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un’influenza decisiva che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.
18 Ne consegue che la scoperta di un fatto nuovo non è sufficiente per chiedere l’apertura di un procedimento di revocazione, poiché lo Statuto della Corte richiede anche che tale fatto sia segnatamente «di natura tale da avere un’influenza decisiva» sulla risoluzione della controversia.
19 L’articolo 44, secondo comma, dello Statuto della Corte conferma che tale requisito deve essere necessariamente soddisfatto disponendo che, al fine di avviare il procedimento di revocazione, la Corte deve riconoscere a tale fatto nuovo «i caratteri che consentono l’adito alla revocazione».
20 Con il ricorso proposto nella causa T‑241/03, che ha dato luogo alla citata ordinanza del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, il sig. Marcuccio ha chiesto l’annullamento della nota della Commissione del 15 ottobre 2002, riguardante il suo trasloco, la dichiarazione di illegittimità del predetto trasloco nonché il risarcimento dei danni materiali e morali subiti in relazione a tale nota e a tale trasloco.
21 In merito alla suddetta nota, la citata ordinanza del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, ai suoi punti 46 e 47, ha constatato che essa era stata adottata in applicazione della convenzione di alloggio e che, non avendo modificato la situazione giuridica del sig. Marcuccio, essa non aveva configurato un atto lesivo e che potesse formare oggetto di un ricorso giurisdizionale.
22 In primo luogo, va rilevato che il ricorso proposto nella causa T‑241/03 non aveva ad oggetto la decisione della Commissione del 18 marzo 2002, bensì la nota della Commissione del 15 ottobre 2002. L’annullamento di tale decisione mediante la citata sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, non incide dunque sulla valutazione giuridica operata in merito a tale nota.
23 In secondo luogo, e anche supponendo che la citata sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, nel caso di specie, possa costituire un fatto nuovo ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto della Corte, è indubbio che quest’ultimo, alla luce dell’ordinanza della Corte del 3 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (C‑617/11 P), non è di natura tale da esercitare un’influenza decisiva sulla risoluzione della controversia.
24 Infatti, dai punti da 32 a 34 dell’ordinanza in parola, recante rigetto dell’impugnazione proposta contro la citata sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, emerge che, siccome il requisito della sua presenza effettiva in Angola non risultava soddisfatto a partire dal gennaio 2002, il sig. Marcuccio non aveva potuto beneficiare di un vantaggio relativo all’alloggio in Luanda, in forza dell’allegato X dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Dal punto 35 di questa stessa ordinanza emerge che non è stato dimostrato alcun danno connesso a tale trasloco effettuato in data 30 aprile 2003.
25 Ciò premesso, sono manifestamente inconferenti i motivi da secondo a quarto dedotti dal sig. Marcuccio a sostegno della sua impugnazione.
26 Di conseguenza, l’impugnazione dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata.
Sulle spese
27 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del sig. Marcuccio, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Luigi Marcuccio è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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