PRESA DI POSIZIONE DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentata il 28 marzo 2012 ( 1 )
Causa C-92/12 PPU
Health Service Executive
contro
S. C.
e
A. C.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda)]
«Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale — Collocamento di un minore in regime di privazione della libertà in un istituto di un altro Stato membro — Approvazione dello Stato membro ospitante — Dichiarazione di esecutività»
I – Introduzione
1.
La presente causa verte sull’interpretazione, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale d’urgenza, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( 2 ).
2.
L’articolo 56 di detto regolamento disciplina il collocamento di minori in istituti o in famiglie affidatarie in un altro Stato membro. La High Court irlandese ha disposto il collocamento di una minore di diciassette anni ( 3 ) (S. C.) in un istituto di custodia in Inghilterra. In Irlanda non era disponibile alcuna struttura adeguata. Dato che la situazione, nell’interesse della minore, non ammetteva ritardi, S. C. veniva portata immediatamente in istituto.
3.
In tale contesto, la High Court vuole innanzitutto sapere se un collocamento in regime di privazione della libertà, disposto a tutela del minore, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento. Le ulteriori questioni pregiudiziali mirano sostanzialmente ad accertare se, data l’urgenza del collocamento, una decisione che dispone un simile collocamento di un minore necessiti di una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 28 del regolamento e quali effetti giuridici questa produca in un altro Stato membro prima dell’ottenimento di una simile dichiarazione di esecutività. Essa chiede, inoltre, quali siano i requisiti del meccanismo di approvazione di cui all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento.
II – Contesto giuridico
A – Diritto dell’Unione
4.
Ai fini della fattispecie in esame rilevano in particolare le seguenti disposizioni del regolamento n. 2201/2003:
«Articolo 1
Ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:
(…)
b)
all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:
(…)
d)
la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
(…)».
«Articolo 28
Decisioni esecutive
1. Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.
2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata».
«Articolo 56
Collocamento del minore in un altro Stato membro
1. Qualora l’autorità giurisdizionale competente in virtù degli articoli da 8 a 15 intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, egli consulta preventivamente l’autorità centrale o un’altra autorità competente di quest’ultimo Stato membro se in tale Stato membro è previsto l’intervento di un’autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori.
2. La decisione sul collocamento di cui al paragrafo 1 può essere presa nello Stato membro richiedente soltanto se l’autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento.
3. Le modalità relative alla consultazione o all’approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto».
III – Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
5.
S. C. è una cittadina irlandese che viveva in Irlanda. La High Court esercita il diritto di affidamento. Nel 2000 S. C. veniva affidata all’assistenza dello Health Service Executive (l’ente pubblico che esercita la potestà sui minori in situazioni di assistenza pubblica in Irlanda; in prosieguo: l’«HSE»). A partire da tale momento, S. C. veniva collocata sia all’interno di famiglie affidatarie, sia in istituti in Irlanda. L’HSE formulava quindi, davanti al giudice del rinvio, una richiesta urgente ( 4 ) di collocamento, implicante la detenzione, in un istituto terapeutico e rieducativo di custodia ( 5 ) in Inghilterra. S. C. si trovava in precedenza in una struttura di custodia in Irlanda. Di recente S. C. aveva ripetutamente tentato il suicidio. In Irlanda non era disponibile alcuna struttura adeguata. Nell’ambito del procedimento S. C. e A. C., la madre della minore, sono convenute.
6.
Il 2 dicembre 2011 il giudice del rinvio ha accolto l’istanza dell’HSE e ha disposto il collocamento di S. C. in una struttura di custodia privata in Inghilterra ai fini della sua tutela. Tranne S. C., tutte le parti sono favorevoli al collocamento in Inghilterra, poiché risponderebbe al meglio alle esigenze della minore. Il collocamento veniva disposto in un primo momento per un mese, è soggetto a verifica con cadenza mensile ed eventualmente a proroga.
7.
Dato che, secondo il giudice del rinvio, il benessere della minore imponeva un intervento immediato, S. C. veniva trasferita nell’istituto in Inghilterra immediatamente dopo l’emanazione del provvedimento giudiziale. Il procedimento principale verte pertanto sulla legittimità del collocamento e sul suo mantenimento. Con ordinanza del 16 febbraio 2012, pervenuta alla Corte il 22 febbraio 2012, la High Court ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se una decisione giurisdizionale che dispone la detenzione di un minore per un periodo di tempo determinato in un altro Stato membro presso un istituto che offre cure terapeutiche e rieducative rientri nell’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio.
2)
Qualora alla prima questione sia data risposta affermativa, quali obbligazioni discendano, eventualmente, dall’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio in relazione alla natura della consultazione ed al meccanismo di approvazione al fine di assicurare la tutela effettiva di un minore che deve essere detenuto a tali condizioni.
3)
Se, qualora l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia previsto la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo determinato e abbia ottenuto l’approvazione di tale Stato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio, la decisione dell’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato debba essere preliminarmente riconosciuta e/o dichiarata esecutiva in tale diverso Stato membro affinché la collocazione possa essere attuata.
4)
Se una decisione dell’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato, che tale Stato membro ha approvato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio, sia efficace in tale diverso Stato membro prima che una dichiarazione di riconoscimento e/o di esecutività sia adottata in esito al procedimento previsto a tale scopo.
5)
Se, allorché la decisione dell’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale del minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio sia rinnovata per un successivo periodo determinato, l’approvazione dell’altro Stato membro di cui all’articolo 56 debba essere ottenuta in occasione di ogni rinnovo.
6)
Se, allorché la decisione di un’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio sia rinnovata per un successivo periodo di tempo determinato, la decisione debba essere riconosciuta e/o dichiarata esecutiva in tale diverso Stato membro ad ogni rinnovo».
8.
Lo stesso giorno, con separata ordinanza, il giudice del rinvio ha chiesto di adottare per il procedimento di pronuncia pregiudiziale la procedura d’urgenza in conformità dell’articolo 104 bis del regolamento di procedura della Corte. Il 29 febbraio 2012 la Seconda Sezione della Corte ha deciso di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale alla procedura d’urgenza.
9.
Durante la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni l’HSE, S. C., rappresentata dal suo tutore ad litem, A. C., il governo irlandese e la Commissione. All’udienza del 26 marzo 2012 hanno partecipato, oltre alle parti succitate, i governi tedesco e del Regno Unito.
IV – Analisi giuridica
A – Prima questione pregiudiziale: ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 2201/2003
10.
La High Court of Ireland vuole in primis sapere se l’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 comprenda anche una decisione giurisdizionale con cui viene disposto il collocamento di un minore, al fine di tutelarlo da atti di autolesionismo, in una struttura che offre assistenza terapeutica e rieducativa in regime di privazione della libertà.
11.
L’articolo 1 del regolamento ne definisce l’ambito di applicazione ratione materiae. Ai sensi del paragrafo 1, lettera b), di detto articolo, esso si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
12.
Ai sensi dell’articolo 2, punto 7, la «responsabilità genitoriale» comprende in particolare il diritto di affidamento, nel quale l’articolo 2, punto 9, fa rientrare il diritto di decidere il luogo di residenza del minore. In base all’articolo 2, punto 8, titolare della responsabilità genitoriale è «qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore». È pertanto irrilevante che, come nel caso di specie, il diritto di affidamento non spetti ai genitori.
13.
In conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), le materie civili relative alla potestà genitoriale comprendono in particolare la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto.
14.
La Corte ha già deciso, da un lato, che la nozione di materie civili dev’essere interpretata nel senso che può comprendere anche misure a tutela del minore che, dal punto di vista del diritto di uno Stato membro, rientrano nel diritto pubblico ( 6 ). Dall’altro lato, essa ha stabilito che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento – sebbene non esplicitamente trattata nel regolamento – la presa a carico di un minore, quale misura per la sua tutela ( 7 ). La Corte ha citato espressamente, a questo riguardo, l’opinione di uno Stato membro secondo il quale la presa a carico di un minore potrebbe addirittura, in certe circostanze, privarlo della sua libertà ( 8 ). La Corte non ha sino ad oggi affrontato la questione se un collocamento in regime di privazione della libertà rientri nell’ambito di applicazione del regolamento.
15.
Con la nozione di «istituto», impiegata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, si intende una struttura all’interno della quale minori e ragazzi vivono e vengono assistiti dal punto di vista pedagogico. In base alla sua accezione naturale, questa nozione può comprendere anche strutture all’interno delle quali i minori vengono collocati in regime di privazione della libertà.
16.
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento prevede deroghe al suo ambito di applicazione. In virtù della lettera g), il regolamento non si applica ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori. Questa eccezione indica, a contrario, che il legislatore considerava anche il collocamento in una struttura di custodia come rientrante, in linea di principio, nell’ambito di applicazione del regolamento. Solo in tal modo si spiega perché abbia ritenuto necessario stabilire che le sanzioni penali a carico di minori, tra le quali può rientrare in particolare la detenzione, non sono oggetto del regolamento.
17.
Nello stesso senso depone anche la relazione illustrativa di Paul Lagarde ( 9 ) sulla convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1996») ( 10 ). Tale relazione può avere un certo peso, nel quadro della genesi e dell’interpretazione sistematica del regolamento n. 2201/2003, ai fini dell’interpretazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento. Le disposizioni in materia di diritto di affidamento contenute nel regolamento si basano sui lavori preparatori della Convenzione dell’Aia del 1996, che riprendono in ampie parti ( 11 ), anche con riguardo alle disposizioni sull’ambito di applicazione che sono oggetto di interpretazione in questa sede ( 12 ). Le disposizioni del regolamento e le corrispondenti disposizioni della Convenzione dovrebbero inoltre essere interpretate anche per questo, possibilmente, in modo conforme, per evitare che si giunga a risultanti differenti a seconda che il caso si riferisca ad uno Stato membro o ad uno Stato terzo ( 13 ).
18.
La relazione Lagarde definisce il collocamento di un minore in una famiglia affidataria o in un istituto come misure classiche di protezione. A suo parere, queste rientrano ovviamente nell’ambito di applicazione della Convenzione, salvo siano espressamente escluse, come il collocamento a seguito di un illecito penale commesso dal minore ( 14 ). Oggetto della Convenzione sarebbe la tutela dei minori, cosicché soltanto le misure in materia di diritto penale minorile dovrebbero esserne escluse ( 15 ).
19.
Anche con riguardo al regolamento, ogni decisione che verte sulla responsabilità genitoriale dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dello stesso, salvo le eccezioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3 ( 16 ). Un collocamento in una struttura di custodia che sia volto a salvaguardare il minore da atti di autolesionismo o dal suicidio e che serva a garantire un’assistenza pedagogica e terapeutica rientra quindi nell’ambito di applicazione del regolamento, in base al suo tenore letterale, nonché alla genesi legislativa e al contesto.
20.
Questo risultato interpretativo corrisponde del resto all’obiettivo del regolamento, enunciato nel suo quinto considerando ( 17 ). In base a tale considerando, il regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, per garantire parità di condizioni a tutti i minori.
21.
Se la tutela del minore può richiedere il collocamento all’interno di un istituto di custodia e il regolamento intende garantire pari condizioni a tutti i minori in relazione alle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, non si comprenderebbe perché proprio le decisioni sul collocamento in un istituto di custodia dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del regolamento. Questo tipo di collocamento va pur sempre a incidere in maniera preponderante sui diritti fondamentali dell’interessato. Proprio in questo delicato settore è essenziale che la competenza giurisdizionale, che il regolamento esige si informi all’interesse superiore del minore ( 18 ), nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle relative decisioni vengano disciplinati in modo unitario dal regolamento.
22.
L’inclusione evita infine, nel singolo caso, ogni problema di delimitazione. Di norma, le diverse forme di collocamento si sovrappongono, infatti, senza soluzione di continuità. Il collocamento in un istituto di custodia sarà sempre l’ultima ratio cui ricorrere, e soltanto per il periodo strettamente necessario. Al termine del collocamento in regime di custodia in un istituto, il minore verosimilmente continuerà a restare all’interno di detto istituto in regime di libertà. Questo è previsto anche nel procedimento principale: S. C. dovrà essere trattenuta in regime di privazione della libertà solo fintantoché ciò sarà strettamente necessario, ma rimarrà poi all’interno dello stesso istituto anche dopo il sollecito allentamento di detti vincoli. Solo una disciplina che sottoponga le decisioni relative a tutte le tipologie di collocamento ad una regola unitaria in materia di competenza giurisdizionale e di riconoscimento può rispondere in questa situazione all’interesse del minore. Ammettere che un collocamento in un istituto in regime di privazione della libertà non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento potrebbe portare al riconoscimento di competenze giurisdizionali differenti a seconda della forma del collocamento. Ciò non sarebbe corretto.
23.
Occorre quindi rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che anche una decisione giurisdizionale che dispone il collocamento del minore, per la sua tutela, in regime di privazione della libertà in un istituto in un altro Stato membro rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 2201/2003.
B – Seconda questione pregiudiziale: necessità della preventiva approvazione da parte dell’autorità competente
24.
Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio vuole essenzialmente sapere quali obbligazioni discendano, in caso di un simile collocamento, dall’articolo 56 del regolamento n. 2001/2003 in relazione alla natura del meccanismo di consultazione e approvazione.
25.
Dai dati contenuti nell’ordinanza di rinvio si evince il contesto nel quale si colloca la questione pregiudiziale in esame.
26.
Stando alle indicazioni del giudice del rinvio, infatti, non è stato possibile individuare con certezza quale sia, nel Regno Unito, l’autorità competente a rilasciare l’approvazione di cui all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento. In un primo momento, l’Official Solicitor e la Central Authority for England and Wales (l’autorità centrale dell’Inghilterra e del Galles) ( 19 ) hanno trasmesso una comunicazione proveniente da una «struttura privata», con la quale questa comunicava di poter accogliere S. C. In una dichiarazione giurata presentata successivamente alla High Court, un funzionario della Central Authority for England and Wales avrebbe affermato che essa non era l’«autorità competente» ai sensi dell’articolo 56 e che, in realtà, non vi era alcuna autorità centrale competente ai fini di detto regolamento. Il giudice del rinvio ha pertanto l’impressione che vi fosse soltanto l’approvazione della «struttura privata» nella quale S. C. doveva essere collocata e che questa struttura sia stata considerata come l’autorità competente.
27.
In risposta ad un quesito posto all’udienza, il governo del Regno Unito ha precisato che la struttura nella quale è stata collocata la minore non è una struttura privata. L’istituto apparterrebbe invece alla città di Peterborough, che ne curerebbe anche l’amministrazione, cosicché si tratterebbe di una struttura statale. In linea di principio, occorre rispondere a una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base degli accertamenti di fatto da cui ha preso le mosse il giudice del rinvio nella sua ordinanza di rinvio. Una soluzione utile alla seconda questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio dovrà però anche chiarire, sulla base delle indicazioni offerte del Regno Unito, se l’approvazione da parte di un istituto statale soddisfi i requisiti dell’articolo 56, paragrafo 2.
1. L’istituto come autorità competente
28.
Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, la decisione in merito al collocamento di un minore in un altro Stato membro può essere adottata soltanto se l’autorità competente dello Stato richiesto ha approvato detta richiesta di collocamento. L’articolo 56, paragrafo 1, disciplina un meccanismo preventivo di consultazione: qualora un’autorità giurisdizionale intenda disporre un collocamento all’estero, essa consulta preventivamente l’autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato membro ospitante.
29.
La nozione di «autorità competente», cui ricorre l’articolo 56, paragrafo 2, deve essere considerata come un’indicazione generica che ricomprende le nozioni di «autorità centrale» o «autorità competente» utilizzate al paragrafo 1. Dall’espressione «o un’altra autorità competente» ivi impiegata si evince, infatti, che l’autorità centrale viene considerata anch’essa un’autorità competente.
30.
Anche la genesi legislativa della norma conferma questa lettura. Nelle prime proposte della direttiva, anche al paragrafo 2 veniva fatto riferimento all’autorità centrale o a un’altra autorità competente ( 20 ), in parallelo alle nozioni impiegate al paragrafo 1. Solo in una fase molto più avanzata del processo legislativo è venuto meno, nel paragrafo 2, il riferimento all’autorità centrale ( 21 ). Dai documenti relativi ai lavori del Consiglio non emerge che con l’eliminazione del riferimento all’autorità centrale nel paragrafo 2 si intendesse modificarne il contenuto.
31.
L’approvazione, in base all’articolo 56, deve pervenire pertanto o dall’autorità centrale o da un’altra autorità competente nel merito. Dato che ciascuno Stato membro è tenuto, ai sensi dell’articolo 53, a designare una o più autorità centrali, il sistema del regolamento esclude che possa mancare un’autorità competente ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2 ( 22 ). L’articolo 53 impone a un’autorità centrale non competente di inoltrare la comunicazione all’autorità (centrale) competente.
32.
Resta da verificare se per autorità competente ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, possa intendersi anche la struttura privata o pubblica in cui il minore deve essere collocato.
33.
È vero che l’articolo 56, paragrafo 3, stabilisce che le modalità relative alla consultazione o all’approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto. La questione se anche la struttura privata che deve accogliere il minore possa essere l’autorità competente ai sensi dell’articolo 56 non inerisce però ad aspetti particolari dell’approvazione, bensì ad una decisione fondamentale relativa all’approvazione stessa. Questo aspetto non può essere rimesso al diritto nazionale, ma deve invece essere determinato in modo autonomo nell’ambito dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione ( 23 ).
34.
Dalla versione tedesca emerge chiaramente, già con l’impiego del termine «Behörde [autorità]», che è necessaria l’approvazione da parte di un ente pubblico. Anche in altre versioni linguistiche del regolamento vengono utilizzati termini che rimandano al carattere statale del soggetto che concede l’approvazione: nella versione francese si rinviene così il termine «autorité compétente» e nella versione inglese «competent authority». In queste versioni linguistiche il requisito della partecipazione di un ente pubblico emerge con chiarezza anche in relazione all’ultima parte della frase dell’articolo 56, paragrafo 1, nella quale si fa riferimento all’intervento di un’autorità pubblica («autorité publique», «public authority») in analoghi casi nazionali.
35.
Già dal tenore letterale dell’articolo 56 si evince pertanto che non è sufficiente l’approvazione da parte della struttura privata all’interno della quale il minore deve essere collocato. Il tenore letterale non è invece altrettanto chiaro rispetto alla questione se l’approvazione da parte di un istituto pubblico soddisfi i requisiti dell’articolo 56, paragrafo 2. In senso lato, la nozione di autorità pubblica potrebbe ricomprendere anche un istituto pubblico.
36.
Il fatto che l’approvazione dell’istituto nel quale deve essere collocato il minore — indipendentemente dalla sua natura privata o pubblica — non integri una valida approvazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, trova però conferma nella ratio del requisito dell’approvazione, che appare più chiara alla luce della relazione Lagarde sulla Convenzione dell’Aia del 1996. All’articolo 33, paragrafo 2, tale Convenzione contiene una disposizione corrispondente all’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 in materia di collocamento di minori. Anche tale norma prevede il requisito della preventiva approvazione da parte dello Stato ospitante ( 24 ). La relazione Lagarde aggiunge che detta approvazione preventiva dovrebbe permettere di disciplinare in anticipo le condizioni di accoglienza del minore nello Stato ospitante, in particolare con riguardo alle leggi in materia di immigrazione ivi vigenti ( 25 ) o anche con riguardo alla suddivisione dei costi derivanti dall’esecuzione delle misure di collocamento ( 26 ).
37.
Il requisito dell’approvazione dovrebbe così permettere, per quanto possibile, di chiarire tutte le questioni che possono porsi in relazione al collocamento nello Stato membro ospitante già prima di effettuare il collocamento. Così facendo si dovrebbe garantire, in particolare anche nell’interesse del minore, che eventuali difficoltà di carattere amministrativo o di altra natura non si presentino soltanto in un secondo momento, quando il minore è già stato collocato e che tali situazioni non possano comportare, nel peggiore dei casi, il rimpatrio del minore.
38.
La possibilità per lo Stato membro ospitante di verificare nuovamente se il collocamento risponde all’interesse del minore non sarebbe conforme al sistema del regolamento. Dopo tutto, questo esame è già stato effettuato dall’autorità giurisdizionale che ha disposto il collocamento, quale autorità giurisdizionale indicata come competente dal regolamento. Le autorità dello Stato membro ospitante dovranno però poter rilevare i casi in cui, a loro avviso, possono presentarsi difficoltà riconducibili all’ordine pubblico interno, il quale, ai sensi dell’articolo 23, può essere opposto al riconoscimento o alla dichiarazione di esecutività di una decisione di collocamento. Inoltre, il meccanismo di consultazione e approvazione permette alle autorità dello Stato membro in cui viene effettuato il collocamento di far presente se ci sono problemi in relazione all’istituto scelto in concreto. Di regola, le autorità dello Stato membro ospitante conoscono, infatti, gli istituti da vicino e meglio rispetto all’autorità giurisdizionale nello Stato membro di provenienza. Non da ultimo, il requisito dell’approvazione è volto a garantire che le autorità competenti vengano informate tempestivamente del fatto che un minore rientrerà nella loro competenza giurisdizionale, per evitare che ciò possa accadere senza possibilità di controllo da parte degli enti pubblici preposti.
39.
Gli obiettivi perseguiti con il requisito dell’approvazione non sono soddisfatti laddove l’approvazione provenga dalla stessa struttura privata chiamata ad accogliere il minore. La struttura privata non può, infatti, rendere dichiarazioni vincolanti in merito ad aspetti amministrativi del collocamento cui lo Stato membro ospitante dovrà successivamente attenersi. Questo aspetto del requisito dell’approvazione potrebbe invece essere soddisfatto nel caso di un istituto pubblico. Gli aspetti relativi al controllo dei problemi che potrebbero porsi in relazione alla struttura scelta, nello specifico, per il collocamento depongono tuttavia, anche nel caso di un istituto pubblico, in senso sfavorevole rispetto alla possibilità di ritenere sufficiente l’approvazione da parte della struttura stessa. La finalità del requisito dell’approvazione impone pertanto che l’approvazione emani da un’autorità pubblica che non può essere lo stesso istituto. Il fatto che una struttura sia amministrata o diretta dall’autorità competente non nuoce. Tuttavia, occorre garantire che la decisione in merito all’approvazione sia una decisione autonoma dell’autorità competente. Naturalmente, detta autorità competente può e deve tener conto, nel decidere, della valutazione dell’istituto scelto per accogliere il minore. La valutazione di quest’ultimo non può però sostituirsi all’approvazione delle autorità.
40.
Nel corso del procedimento davanti alla Corte, il Regno Unito ha sostenuto che in Inghilterra l’autorità competente ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, è l’autorità locale nel cui distretto di competenza giurisdizionale si trova l’istituto in cui deve essere collocato il minore ( 27 ). Nel caso di specie si tratterebbe del Peterborough City Council.
41.
Dagli atti depositati nel procedimento davanti alla Corte emerge che l’autorità centrale, a fronte della richiesta del giudice del rinvio circa l’esistenza di un’approvazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, ha in un primo momento trasmesso una comunicazione del direttore del personale dell’istituto nel quale la minore doveva essere collocata. Nell’intestazione di detta comunicazione figuravano sia il City Council sia il nome dell’istituto ( 28 ). Il Regno Unito ha spiegato la doppia intestazione sulla base del fatto che l’istituto sarebbe amministrato dal Peterborough City Council. Dagli atti si evince tuttavia che l’autorità centrale ha successivamente inoltrato alle autorità competenti irlandesi un’altra comunicazione di precisazione recante, nell’intestazione, unicamente il nome dell’istituto ( 29 ).
42.
Sarà compito del giudice del rinvio chiarire, in modo definitivo, se nel caso di specie ci si trovi in presenza di una decisione del Peterborough City Council o soltanto di una decisione dell’istituto in cui la minore doveva essere collocata.
2. Conseguenze della mancata approvazione da parte dell’autorità competente
43.
In prosieguo occorre pertanto chiarire quali sarebbero le conseguenze nel caso in cui nel procedimento principale dovesse essere confermato che l’approvazione non è stata rilasciata dall’autorità competente.
44.
Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, la decisione sul collocamento può essere presa soltanto se l’autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento. L’approvazione deve pertanto essere presente prima che l’autorità giurisdizionale nello Stato membro d’origine assuma una decisione sul collocamento. Il carattere cogente dell’approvazione è sottolineato dal fatto che l’articolo 23, lettera g), stabilisce che una decisione relativa alla responsabilità genitoriale non viene riconosciuta o non viene dichiarata esecutiva se non è stata rispettata la procedura prevista dall’articolo 56.
45.
Concordo pertanto sostanzialmente con la Commissione nel ritenere che l’approvazione costituisca una condizione per la decisione sul collocamento da parte dell’autorità giurisdizionale. Ciò deriva, necessariamente, anche dalla ratio del requisito dell’approvazione di cui si è già dato conto. Il chiarimento ex ante dei motivi che depongono contro il collocamento dovrebbe appunto evitare che si verifichino situazioni che potrebbero altrimenti rendere necessario, in un secondo momento, il rimpatrio del minore.
46.
Tuttavia, in un caso eccezionale come quello di cui alla presente fattispecie, caratterizzato da affermazioni contrastanti dell’autorità centrale, occorre prendere in considerazione la possibilità che l’approvazione possa essere eccezionalmente ottenuta in un momento successivo. Dopo tutto, da un lato, il giudice del rinvio ha compiuto sforzi notevoli per ottenere l’approvazione. E, dall’altro, non è che l’approvazione mancasse tout court; in un primo momento, l’autorità centrale del Regno Unito ha invece trasmesso un’approvazione, salvo poi precisare di non essere l’autorità competente. L’autorità centrale, proprio in tal modo, non ha però contestato il collocamento. In una siffatta situazione sarebbe addirittura in contrasto con l’interesse superiore del minore ripercorrere ex novo l’intera procedura per disporre il collocamento, per poi adottare un nuovo provvedimento di collocamento, in presenza di un’approvazione efficace e decorso un notevole lasso di tempo.
47.
In un simile caso eccezionale, quando l’autorità giurisdizionale che dispone il collocamento, nonostante gli sforzi profusi, riesca ad ottenere soltanto un’approvazione che a posteriori si riveli essere insufficiente ai fini dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, ritengo pertanto corretto ammettere un’approvazione a posteriori ( 30 ). Riconoscere, con tali limitazioni, la possibilità di un’approvazione a posteriori non comporta il rischio che il requisito dell’approvazione venga eluso.
48.
L’autorità competente del Regno Unito, nel valutare se concedere un’approvazione a posteriori, dovrà tener conto del fatto che, a causa delle dichiarazioni equivoche dell’autorità centrale del Regno Unito, la quale in fin dei conti è tenuta ai sensi dell’articolo 53 ad inoltrare la richiesta all’autorità competente, il collocamento nel Regno Unito è stato attuato in mancanza di un’approvazione sufficiente. Nel caso di specie, la tutela dell’interesse del minore dovrebbe far sì che l’approvazione ai sensi dell’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 possa essere negata solo ove ricorrano gravi motivi.
3. Altre prescrizioni applicabili al meccanismo di approvazione
49.
Il giudice a quo, in un punto dell’ordinanza di rinvio, si chiede anche quali informazioni l’autorità giurisdizionale richiedente sia tenuta a trasmettere allo Stato membro ospitante ai fini dell’esame dell’approvazione. Anche alcune tra le parti si sono espresse, nelle loro osservazioni, in merito a quali altri requisiti debba presentare il meccanismo di approvazione.
50.
A tale riguardo occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento, le modalità relative all’approvazione sono disciplinate dal rispettivo diritto nazionale. Il principio di effettività impone tuttavia che gli Stati membri siano tenuti a prevedere regole e procedure chiare per l’approvazione ex articolo 56, al fine di garantire la certezza del diritto e la celerità. In base all’articolo 53, l’autorità centrale non competente deve inoltrare la comunicazione all’autorità competente. Pertanto, un’autorità centrale che si limiti a comunicare di non essere competente all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro che ha fatto richiesta di approvazione, senza indicare l’autorità effettivamente competente, viola gli obblighi derivanti dal regolamento. Perdite di tempo e mancanza di chiarezza nella ricerca dell’autorità competente ritardano infatti inutilmente il provvedimento di collocamento e ledono così l’interesse del minore, che il regolamento è volto a garantire.
51.
Non occorre, a mio avviso, esaminare oltre se il diritto dell’Unione preveda altri requisiti per il meccanismo di approvazione, in merito, ad esempio, alla documentazione da presentare. Non si rinvengono, infatti, elementi che indichino che le relative condizioni ricorrono effettivamente nel procedimento principale. In base alle altre indicazioni contenute nell’ordinanza di rinvio, era dubbio soltanto se anche un’istituzione privata potesse essere il soggetto competente ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2. In particolare, nell’ambito del procedimento pregiudiziale d’urgenza, nella quale la possibilità accordata agli Stati membri di intervenire è circoscritta all’udienza ( 31 ), la Corte dovrebbe valutare con particolare accuratezza la rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini dell’emananda pronuncia.
52.
Nell’ambito del presente procedimento non occorre neppure chiarire quando, ai sensi dell’ultima parte dell’enunciato dell’articolo 56, paragrafo 1, sia possibile rinunciare all’approvazione di cui all’articolo 56, paragrafo 2. In base all’articolo 56, paragrafo 1, l’obbligo di consultazione viene meno quando nello Stato in cui deve avvenire il collocamento non sia previsto, per casi analoghi, l’intervento di un’autorità pubblica. L’articolo 56, paragrafo 2, non prevede un’analoga eccezione con riguardo al requisito dell’approvazione. Dal testo del regolamento non si evince con chiarezza se – in particolare nei casi di collocamento in istituto – anche il requisito dell’approvazione, come quello della consultazione di cui al paragrafo 1, venga meno quando non sia previsto l’intervento dell’autorità pubblica per il collocamento di minori all’interno dello Stato. Con riguardo ad un collocamento in istituto, ammesso che sia possibile immaginare che una simile misura possa essere adottata in base al diritto di uno Stato membro senza l’intervento di un’autorità pubblica, la rinuncia al requisito dell’approvazione non mi sembrerebbe accettabile. Del resto, tale scelta non dovrebbe neppure rientrare nelle intenzioni del regolamento, altrimenti si sarebbe previsto, quantomeno, come per i casi di collocamento in una famiglia affidataria ai sensi del paragrafo 4, l’invio di una comunicazione all’autorità competente.
53.
Nel caso di specie tuttavia – come emerso da un successivo chiarimento richiesto al Regno Unito e come del resto ci si poteva aspettare con riguardo al collocamento in un istituto di custodia – la normativa del Regno Unito prevede, nel caso di un collocamento analogo a quello in parola attuato sul territorio nazionale, l’intervento di un’autorità pubblica o di un giudice.
4. Conclusione provvisoria
54.
Occorre quindi rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che l’approvazione di cui all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 deve essere rilasciata da un’autorità statale prima della decisione sul collocamento. La mera approvazione da parte della struttura in cui deve essere collocato il minore non è sufficiente. Laddove emerga in un secondo momento che il giudice chiamato a decidere in merito al collocamento, malgrado i suoi sforzi, non ha ottenuto l’approvazione da parte dell’autorità competente e che tale mancanza va ricondotta a dichiarazioni equivoche o insufficienti dell’autorità centrale, si deve ammettere la possibilità di ottenere l’approvazione ex post, senza che sia necessario disporre nuovamente il collocamento.
C – Terza e quarta questione pregiudiziale
55.
Con la terza questione pregiudiziale il giudice del rinvio vuole sapere se una decisione che dispone il collocamento di un minore, contro la sua volontà, in un istituto di custodia di un altro Stato membro debba essere dichiarata esecutiva nello Stato ospitante prima che il minore venga effettivamente ivi collocato. La quarta questione pregiudiziale è volta a indagare gli effetti giuridici di un simile provvedimento di collocamento adottato prima di una dichiarazione di esecutività.
1. Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
56.
Dall’ordinanza di rinvio si evince che S. C. si trova già in una struttura di custodia in Inghilterra, anche se la decisione di collocamento non era stata ivi dichiarata esecutiva. Dal momento che il collocamento è già avvenuto, non può più rilevare, ai fini della terza questione pregiudiziale, se debba sussistere una dichiarazione di esecutività prima dell’effettivo collocamento. Dalle informazioni fornite dal Regno Unito alla Corte nel corso del procedimento è emerso peraltro che nel frattempo, l’8 marzo 2012, il provvedimento irlandese di collocamento è stato registrato in Inghilterra su richiesta dell’HSE ed è stato così dichiarato esecutivo. La rilevanza e la ricevibilità di entrambe le questioni pregiudiziali può pertanto apparire dubbia.
57.
Il termine per la presentazione di un’impugnazione avverso la dichiarazione di esecutività è tuttavia ancora pendente. Fino allo scadere dei termini la quarta questione rimane in ogni caso rilevante. Dato che il giudice del rinvio ha altresì precisato la sua prassi di disporre i collocamenti a titolo provvisorio e, di volta in volta, per un periodo di quattro settimane, la questione pregiudiziale inerente agli effetti giuridici di una simile decisione resta rilevante per tutta la durata del collocamento di S. C., sino alla conclusione del procedimento di exequatur per le decisioni successive. Ciò che il giudice del rinvio desidera principalmente sapere è se – in caso di fuga di S. C. dall’istituto – la sua decisione, in mancanza di una dichiarazione di esecutività, possa costituire la base giuridica per l’adozione di provvedimenti delle pubbliche autorità per riportare la minore in istituto. La questione se un provvedimento di collocamento come quello oggetto del procedimento principale necessiti di una dichiarazione di esecutività è quindi rilevante per il giudice del rinvio, e pertanto è ricevibile. Questo aspetto sarà oggetto di esame nel prosieguo.
2. Necessità di una dichiarazione di esecutività
58.
L’articolo 21 del regolamento n. 2201/2003 sancisce il principio secondo cui le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono automaticamente riconosciute negli altri Stati membri.
59.
La dichiarazione di esecutività è disciplinata dall’articolo 28 del regolamento. In base a tale disposizione, le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate. Per il Regno Unito, in conformità dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, la dichiarazione di esecutività è sostituita dalla registrazione in Inghilterra e Galles, Scozia o Irlanda del Nord, a seconda del luogo in cui la decisione deve essere eseguita. Non è dato desumere una qualche differenza dal punto di vista del contenuto rispetto alla dichiarazione di esecutività.
60.
Una decisione con la quale viene disposto il collocamento in un istituto di custodia è, come sopra esposto, una decisione inerente all’esercizio della responsabilità genitoriale. La natura provvisoria del provvedimento di collocamento controverso non incide su tale qualificazione ( 32 ). Esso è inoltre esecutivo nel senso che ha un contenuto che può essere oggetto di esecuzione ( 33 ). Con la sua decisione, il giudice del rinvio ha infatti disposto che S. C. venga collocata in un istituto di custodia ( 34 ).
61.
Il procedimento che sfocia nella dichiarazione di esecutività (nel prosieguo: il «procedimento di exequatur») è il procedimento che consente l’esecuzione forzata per i titoli esecutivi stranieri ( 35 ). La dichiarazione di esecutività o la registrazione, rispetto al semplice riconoscimento automatico in base all’articolo 21 del regolamento, è pertanto necessaria laddove occorra dare esecuzione alla decisione. L’esecuzione comporta l’attuazione del contenuto della decisione con mezzi coercitivi da parte dello Stato.
62.
Nell’ambito del procedimento principale la minore si oppone alla decisione giudiziale con cui è stato disposto il suo collocamento in custodia. Per attuare il collocamento si rende pertanto necessario ricorrere ad atti esecutivi. Tale circostanza è confermata dalle concrete modalità con cui è stato effettuato il trasferimento di S. C. dall’Irlanda all’istituto inglese: personale dell’amministrazione e funzionari della polizia irlandese sono volati con S. C. a Londra, dove funzionari della polizia britannica l’hanno presa in consegna e hanno garantito il suo trasporto nella struttura mediante un’impresa privata. A partire da quel momento ella è stata trattenuta contro la sua volontà nell’istituto, in regime di privazione della libertà.
63.
Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che, in caso di fuga di S. C. dalla struttura di custodia, si renderebbe necessario l’intervento delle autorità del Regno Unito per riportare S. C. nella struttura, coercitivamente e contro la sua volontà, ai fini della sua stessa tutela. Il giudice del rinvio osserva al riguardo che, non appena possibile in base ad una valutazione pedagogica, S. C. dovrebbe poter partecipare alle escursioni organizzate dalla struttura. Detta partecipazione avrebbe un’importanza decisiva ai fini del successo del programma, pur comportando un maggior pericolo di fuga.
64.
Tutte queste misure di privazione e limitazione della libertà integrano un impiego di mezzi coercitivi diretti, allo scopo di attuare la decisione di collocamento.
65.
Non è detto che tali misure rappresentino le classiche misure esecutive di diritto processuale civile in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. Tuttavia, così come la Corte muove da una definizione ampia nell’interpretare l’ambito di applicazione del regolamento, in modo da ricomprendervi anche misure di diritto pubblico ( 36 ), occorre parallelamente intendere in senso ampio la definizione degli atti esecutivi quale presupposto per la necessità della dichiarazione di esecutività. Non depone contro la definizione di un’autonoma nozione di esecuzione a livello di Unione neppure l’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento, che stabilisce che il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. Non è infatti in discussione il procedimento di esecuzione, bensì la definizione delle circostanze che rendono necessaria una dichiarazione di esecutività. E tali regole devono valere in modo unitario su tutto il territorio dell’Unione.
66.
In tal senso, l’esecuzione è qualsiasi attuazione da parte dello Stato, o legittimata dallo Stato, di una decisione in materia di responsabilità genitoriale.
67.
Alla luce di queste considerazioni, anche l’esecuzione forzata di una decisione nei confronti di un minore, con la quale sia stato disposto il suo collocamento in custodia, necessita, in linea di principio, di una dichiarazione di esecutività.
68.
Il giudice del rinvio e tutte le parti del procedimento principale manifestano preoccupazioni in merito alla perdita di tempo che potrebbe comportare il ricorso al procedimento di exequatur. Essi sottolineano la particolare esigenza di celerità che caratterizza il caso di specie. In mancanza di alternative per il collocamento in Irlanda, la sola possibilità rimasta era il collocamento in Inghilterra, il quale, a causa dell’elevato rischio di atti di autolesionismo, non poteva essere posticipato ulteriormente. Viene così argomentato nel senso che, a causa dell’esigenza di celerità e nell’interesse del minore, la dichiarazione di esecutività non dovrebbe costituire una condizione per l’esecuzione del collocamento all’estero. Il requisito della dichiarazione di esecutività metterebbe a rischio l’effettività di un collocamento all’estero.
69.
I problemi pratici rilevati dal giudice del rinvio, che possono emergere nell’eseguire un simile provvedimento di collocamento urgente di un minore all’estero, esistono realmente. Posso pertanto comprendere le riserve delle parti. Ed è ovvio anche che i casi di collocamento di minori all’estero spesso sono caratterizzati da particolari esigenze di celerità.
70.
È vero che l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 dispone che la decisione sulla dichiarazione di esecutività deve essere assunta senza indugio. Interrogato al riguardo, il governo del Regno Unito ha dichiarato che una decisione potrebbe essere adottata anche in meno di una settimana. L’articolo 33, paragrafo 5, prevede tuttavia un termine per l’impugnazione della dichiarazione di esecutività di uno o due mesi.
71.
Esigenze particolari di celerità non possono però di per sé giustificare che si proceda ad atti attuativi in un altro Stato membro sulla base di un provvedimento di collocamento in custodia che non sia stato dichiarato esecutivo.
72.
Il regolamento n. 2201/2003, infatti, ha stabilito espressamente, proprio per ragioni di celerità, che la dichiarazione di esecutività non sia indispensabile in relazione a due tipologie di decisioni, vale a dire, da un lato, per le decisioni in materia di diritto di visita ( 37 ) e, dall’altro, per le decisioni relative al ritorno di un minore sottratto ( 38 ). La dichiarazione di esecutività viene in un certo qual modo sostituita da un certificato che deve accompagnare in questi casi la decisione per far sì che non si renda necessario il procedimento di exequatur. Con questo certificato il giudice che ha pronunciato la decisione attesta il rispetto dei requisiti imposti dal regolamento, tra i quali rientra, in particolare, l’audizione del minore.
73.
Dall’abolizione del procedimento di exequatur per le specifiche tipologie di decisione da ultimo menzionate, sostituito in tali casi dal certificato, si desume tuttavia a contrario che con riguardo alle altre decisioni in materia di responsabilità genitoriale occorre ricorrere al procedimento di exequatur, senza eccezioni e anche nei casi urgenti. Se, per ragioni di celerità, si volesse rinunciarvi anche in relazione alle decisioni in materia di collocamento, non sarebbe neppure previsto, in sostituzione, il certificato del giudice che ha emanato la decisione.
74.
Un’esecuzione al di fuori dello Stato di origine senza una preventiva dichiarazione di esecutività comporterebbe poi anche notevoli problemi pratici. Gli organi interni preposti all’esecuzione forzata incontrerebbero notevoli difficoltà a valutare una decisione straniera che venga loro sottoposta, in particolare per verificare le condizioni di esecutività della decisione, oltre che per desumerne la tipologia e l’entità dell’esecuzione da attuare. È anche per evitare simili incertezze che il regolamento prevede la dichiarazione di esecutività. Tali difficoltà di ordine pratico di un’esecuzione in mancanza di una dichiarazione di esecutività potrebbero non essere evidenti nel procedimento principale, date le similitudini tra i due ordinamenti giuridici e l’utilizzo della stessa lingua. Tuttavia, la stessa questione in merito al requisito della dichiarazione di esecutività potrebbe ovviamente porsi anche in altri casi, nei quali gli organi preposti all’esecuzione si trovino a dover dare esecuzione a titoli per loro del tutto ignoti.
75.
Ragioni di celerità non possono pertanto giustificare una deroga al requisito della dichiarazione di esecutività.
76.
Il tutore ad litem di S. C. ha dedotto un’altra argomentazione contro una dichiarazione di esecutività della decisione controversa. A suo avviso, il regolamento non prevedrebbe in generale che una misura coercitiva nei confronti di un minore necessiti di una dichiarazione di esecutività; detta dichiarazione sarebbe necessaria soltanto in caso di esecuzione forzata di una decisione nei confronti di adulti. Nel procedimento principale, però, sia l’HSE sia la madre di S. C., che ha partecipato al procedimento, sarebbero stati d’accordo con il collocamento. In senso analogo ha argomentato, in occasione dell’udienza, anche il governo tedesco, secondo il quale le misure di attuazione di una decisione contro la volontà di un minore non costituirebbero un’esecuzione forzata.
77.
Certamente il caso classico di esecuzione forzata di decisioni in materia di responsabilità genitoriale cui si è portati a pensare è quello in cui un genitore intende azionare una decisione nei confronti dell’altro genitore. L’ambito di applicazione del regolamento si estende però anche alle decisioni relative al collocamento di minori. In nessun punto del regolamento si rinvengono elementi a supporto della tesi secondo cui dette decisioni, laddove debbano essere oggetto di esecuzione contro la volontà del minore, non dovrebbero rispettare il requisito della dichiarazione di esecutività.
78.
È vero che nel certificato che deve essere rilasciato in base all’articolo 39 del regolamento il giudice del rinvio indica, quale opponente all’esecuzione forzata, l’autorità centrale e il Peterborough City Council. Nello stesso senso, il tutore ad litem di S. C. ritiene che la sentenza non contenga alcun obbligo di fare o di non fare a carico del minore, essendo diretta invece nei confronti dell’istituto che deve eseguire il collocamento. Tuttavia la decisione sul collocamento contempla l’ordine per S. C. di tollerare il trasferimento e il soggiorno nell’istituto.
79.
L’esecuzione forzata di un provvedimento di collocamento in custodia va, inoltre, a incidere sul diritto alla libertà del soggetto sottoposto al provvedimento, che è garantito come diritto fondamentale e che in base all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali è riconosciuto a «ogni individuo» e, quindi, anche a un minore ( 39 ). La tesi secondo cui l’esecuzione forzata di un provvedimento di collocamento a carico di un minore non necessiterebbe di una dichiarazione di esecutività finirebbe per privare gli atti di esecuzione forzata nei confronti del minore della base giuridica prevista, in linea di principio, per l’esecuzione forzata, vale a dire della dichiarazione di esecutività, in quanto tale idonea a giustificare la limitazione della libertà e grazie alla quale una decisione straniera viene ammessa nell’ordinamento dello Stato richiesto. Il minore diventerebbe così un mero oggetto del potere coercitivo dello Stato.
80.
Una simile opinione non sarebbe compatibile con i diritti fondamentali del minore. Dal trentatreesimo considerando del regolamento si evince tuttavia che il regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta e, in particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del minore quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta ( 40 ).
81.
Un collocamento che comporti la privazione della libertà, quale quello oggetto della decisione in materia di responsabilità genitoriale in parola, e la sua attuazione forzata vanno ad incidere pesantemente sui diritti di un minore. Se si ritenesse che, nel caso di specie, non occorre una dichiarazione di esecutività, le misure coercitive necessarie per l’attuazione del provvedimento di collocamento si baserebbero soltanto sul riconoscimento di cui gode la sentenza in base all’articolo 21 del regolamento. In tal modo, come correttamente osservato dalla Commissione, graverebbe sul minore o sul suo tutore ad litem, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, l’onere di far dichiarare che una decisione relativa al collocamento non può essere riconosciuta, al fine di privare di base giuridica le misure di esecuzione forzata. Ciò non terrebbe sufficientemente conto degli interessi del minore in una simile situazione.
82.
L’articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia sottolinea, da ultimo, che ogni fanciullo, il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
83.
Nel procedimento di dichiarazione di esecutività, nel quadro dell’esame volto alla concessione dell’«exequatur», il giudice verifica d’ufficio la sussistenza di un motivo di non riconoscimento di cui all’articolo 23 del regolamento. Tra questi rientra, in particolare, oltre al rispetto della procedura prevista dall’articolo 56, l’ordine pubblico disciplinato all’articolo 23, lettera a), con espresso riguardo all’interesse superiore del minore. Occorre anche evidenziare, a tale proposito, che è un motivo di non riconoscimento, ai sensi dell’articolo 23, lettera b), anche la mancata audizione del minore.
84.
Con l’adozione del regolamento n. 2201/2003 è stato raggiunto un accordo su determinate norme procedurali unitarie, quali il mantenimento, in linea di principio, della dichiarazione di esecutività. Si è proceduto in tal senso anche per la tutela delle parti. Non risponderebbe allo spirito del regolamento non applicare queste norme procedurali nei confronti del minore che si opponga ad un provvedimento di collocamento in custodia a motivo della sua minore età.
85.
Il meccanismo di approvazione di cui all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento non può sostituirsi alla dichiarazione di esecutività. Ciò deriva in primis dalla collocazione sistematica dell’articolo 56 all’interno del regolamento, il quale è inserito nel capo sulla cooperazione fra autorità centrali, e non in quello sul riconoscimento e l’esecuzione. Le due procedure perseguono, inoltre, obiettivi differenti. Come osservato supra, l’approvazione è finalizzata a chiarire le difficoltà amministrative che potrebbero ostacolare un collocamento all’estero, prima dell’emanazione di un provvedimento di collocamento. La dichiarazione di esecutività mira invece a rendere possibile l’esecuzione forzata sulla base della decisione relativa al collocamento. Il regolamento non contiene alcuna indicazione sulle modalità concrete che regolano la procedura di approvazione, che sono invece rimesse, in base all’articolo 56, paragrafo 3, al diritto nazionale. Anche per questo motivo l’approvazione non può sostituirsi adeguatamente al procedimento di exequatur, che è disciplinato con precisione nel regolamento.
86.
Una decisione relativa al collocamento in custodia di un minore necessita pertanto di una dichiarazione di esecutività, anche quando è oggetto di esecuzione forzata nei confronti del minore.
3. Conclusione provvisoria
87.
Occorre rispondere alla terza e alla quarta questione pregiudiziale nel senso che una decisione in merito al collocamento in custodia di un minore necessita di una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 2201/2003, quando basandosi su tale decisione si devono adottare in un altro Stato membro provvedimenti delle pubbliche autorità volti ad attuare il contenuto della decisione.
4. Osservazioni sull’eccezionale esigenza di celerità
88.
La situazione in esame si caratterizzava per un’esigenza di eccezionale celerità, dato il rischio di compimento di atti di autolesionismo e la mancanza di alternative adatte per effettuare il collocamento sul territorio nazionale. Per tale motivo, nel prosieguo desidero svolgere ancora alcune considerazioni in merito alla questione discussa all’udienza in relazione alle possibilità cui si potrebbe ricorrere per ottenere dei risultati adeguati nel caso di un collocamento all’estero particolarmente urgente.
89.
Una possibilità potrebbe consistere nel prevedere che, nel caso di specie, fino alla conclusione della procedura di exequatur, siano le autorità giurisdizionali inglesi ad adottare, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, i provvedimenti provvisori di attuazione del collocamento. Anche la High Court inglese privilegia questo modus operandi.
90.
In conformità dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003, devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative: in primo luogo, ai sensi del paragrafo 1, le misure devono essere urgenti; in secondo luogo, esse devono essere adottate nei confronti di persone che si trovano nello stesso Stato membro in cui hanno sede le autorità giurisdizionali che intendono ricorrere all’articolo 20; in terzo luogo, ai sensi del paragrafo 2, esse devono avere natura provvisoria, vale a dire, cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito in virtù del presente regolamento abbia «adottato i provvedimenti» ( 41 ).
91.
Nel caso di specie, la condizione dell’urgenza sarebbe senza dubbio soddisfatta. Anche la seconda condizione, in base alla quale la persona deve trovarsi nello Stato in cui ha sede l’autorità giurisdizionale, ricorrerebbe nel caso di specie. A mio avviso, in un caso particolarmente urgente, in un primo momento il minore potrebbe essere portato in un altro Stato membro anche sulla base di misure nazionali di attuazione del provvedimento di collocamento, al fine di poter ivi soddisfare, in tal modo, fino alla conclusione del procedimento di exequatur, le condizioni per il collocamento provvisorio ai sensi dell’articolo 20. Per garantire che le misure a tutela del minore si susseguano senza soluzione di continuità, le autorità giurisdizionali, in un caso simile, potrebbero e dovrebbero coordinarsi in anticipo ai sensi dell’articolo 55, lettera c).
92.
Le parti del procedimento si sono perlopiù espresse contro il ricorso all’articolo 20 in quanto, in tal modo, a decidere non sarebbe l’autorità giurisdizionale indicata dal regolamento come effettivamente competente. Lo stesso articolo 20, paragrafo 2, stabilisce che le misure provvisorie cessano di essere applicabili non appena l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito abbia adottato un provvedimento. Nel caso di specie l’autorità competente a conoscere del merito ha già adottato una decisione e si tratta soltanto di verificare se detta decisione produca effetti.
93.
All’udienza si è quindi discusso, in alternativa all’applicazione dell’articolo 20 del regolamento, se un’esecuzione forzata possa fondarsi sulla dichiarazione di esecutività ancor prima che il termine per proporre opposizione contro di essa sia decorso o la procedura di opposizione sia conclusa. Questo significherebbe che, non appena l’autorità giurisdizionale competente ha pronunciato l’exequatur ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, sarebbe possibile compiere atti di esecuzione forzata su tale base. L’opposizione non avrebbe così effetto sospensivo. In base all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, la dichiarazione di esecutività deve essere emanata senza indugio; in Inghilterra ciò dovrebbe poter avvenire entro pochi giorni.
94.
Dalla normativa presentata dal governo del Regno Unito e dalla risposta scritta ad un quesito della Corte si evince tuttavia che, secondo il diritto inglese, fino alla scadenza del termine concesso per la proposizione di un’opposizione contro la dichiarazione di esecutività non possono essere compiuti atti attuativi sulla base della sentenza straniera ( 42 ).
95.
Si pone dunque la questione se il regolamento imponga, in un caso come quello in esame, che in determinate circostanze gli atti di esecuzione forzata debbano essere ammissibili, anche quando la dichiarazione di esecutività non è ancora passata in giudicato in base al diritto nazionale.
96.
È vero che il regolamento n. 2201/2003 non contiene alcuna norma equiparabile all’articolo 47 del regolamento n. 44/2001 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») ( 43 ). Quest’ultimo ammette espressamente l’adozione di provvedimenti conservativi prima della conclusione del procedimento di exequatur.
97.
Il tenore letterale del regolamento non osta però ad una lettura nel senso di ammettere il compimento di atti di esecuzione forzata immediatamente dopo aver ottenuto l’exequatur. L’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento stabilisce infatti che le decisioni in materia di responsabilità genitoriale sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state dichiarate esecutive. La decisione dell’autorità giurisdizionale ai sensi dell’articolo 31 integra una dichiarazione di esecutività. In base al tenore letterale del regolamento, il fatto che sia stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 33 contro la decisione di esecutività nulla cambia al riguardo.
98.
Alla luce dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, nell’interpretare e applicare il regolamento si dovrebbe tener presente innanzitutto l’interesse del minore. Nell’interesse del minore può essere necessario, nei casi di collocamenti transfrontalieri particolarmente urgenti, ammettere una soluzione flessibile per la durata del procedimento di exequatur, se diversamente i ritardi potrebbero vanificare le finalità del provvedimento di collocamento transfrontaliero.
99.
Muovendo dall’esigenza di tener conto e soddisfare nel migliore dei modi l’interesse del minore, depone a favore di un’esecuzione forzata sulla base dell’exequatur il fatto che così facendo verrà data attuazione alla decisione dell’autorità giudiziaria competente in base al sistema del regolamento, invece di dover ricorrere per la fase transitoria a misure urgenti emanate da un’autorità giudiziaria competente solo in via secondaria. In base al regolamento, l’autorità giudiziaria competente in via principale è proprio quella della residenza abituale del minore, dato che si ritiene che, in considerazione della vicinanza al minore, questa possa adottare decisioni più corrette ( 44 ). Con la dichiarazione di esecutività, inoltre, è già stato deciso giudizialmente che dovrebbe essere ammissibile nello Stato ospitante l’esecuzione forzata in base al titolo.
100.
L’attuazione immediata della decisione in pendenza dell’opposizione ai sensi dell’articolo 33 del regolamento avrebbe di certo conseguenze di fatto, dato che, almeno per detto periodo, verrebbe dato seguito, in modo irreversibile, al provvedimento dell’autorità giurisdizionale competente. In questo caso la tutela dell’interesse del minore è comunque prevalente. In mancanza di un collocamento durante la fase di opposizione sussisterebbe infatti anche il rischio che si verifichino eventi con conseguenze ben più gravi, vale a dire danni alla salute o persino alla vita del minore. Alla luce di tali premesse, l’autorità giurisdizionale competente ha già valutato il provvedimento di collocamento come una misura necessaria, dopo aver soppesato tutte le circostanze rilevanti. Sarebbe in contrasto con il sistema della competenza giurisdizionale del regolamento e con il principio della fiducia reciproca se un’autorità giurisdizionale dello Stato ospitante effettuasse indirettamente una nuova valutazione in sede di emanazione di provvedimenti urgenti per il periodo fino alla scadenza dei termini di opposizione.
101.
Nei casi di collocamento transfrontaliero particolarmente urgenti, dove l’esigenza di celerità emerge dalla decisione stessa, ritengo vada privilegiata la soluzione che prevede che la decisione dell’autorità giurisdizionale competente venga eseguita ancor prima del passaggio in giudicato dell’exequatur.
102.
Se però si dovesse ammettere soltanto di procedere in base all’articolo 20 del regolamento, le considerazioni che precedono dovrebbero, a mio avviso, far sì che, fino alla conclusione del procedimento di exequatur, i provvedimenti cautelari siano volti nel contenuto ad attuare nella maniera più ampia possibile la decisione dell’autorità giurisdizionale competente.
103.
Questi provvedimenti provvisori e cautelari sono di fatto misure previste in base alla legge dello Stato membro interessato. Ciò considerato, compete tendenzialmente al legislatore nazionale indicare le misure che le autorità nazionali devono adottare in vista della salvaguardia dell’interesse superiore del minore e stabilire le modalità procedurali della loro esecuzione ( 45 ).
104.
In un caso come quello in parola, in cui si discute solo del superamento del periodo sino alla definitiva conclusione del procedimento di exequatur, le autorità giurisdizionali dello Stato ospitante dovrebbero tuttavia, per quanto possibile, utilizzare le possibilità offerte dal diritto nazionale per attuare, nel contenuto, mediante propri provvedimenti urgenti, la decisione dell’autorità giurisdizionale competente. Si tratta di una conseguenza del riconoscimento della decisione sul collocamento in base all’articolo 21 del regolamento.
D – Quinta e sesta questione pregiudiziale
105.
La quinta e la sesta questione pregiudiziale sono volte a chiarire se, in caso di ulteriori provvedimenti giudiziali che rinnovino il collocamento, siano ogni volta necessarie una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, e una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 28. Il giudice del rinvio sottopone detta questione dal momento che intende disporre il collocamento con un provvedimento provvisorio, di volta in volta, per un breve periodo di quattro settimane, salvo poi emettere ulteriori provvedimenti di collocamento, anch’essi per brevi periodi, laddove ve ne sia ancora bisogno. Il giudice del rinvio ritiene pertanto che, dal punto di vista pratico, non sia possibile prevedere ripetute approvazioni e procedimenti di exequatur.
106.
Per rispondere alla finalità indicata supra, il collocamento dovrebbe essere oggetto di approvazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, per tutta la sua durata. Un’approvazione accordata per un mese non può pertanto operare illimitatamente per il futuro, salvo che sia stata espressamente accordata anche in relazione a possibili proroghe del provvedimento di collocamento o per un periodo indeterminato.
107.
Gli atti di esecuzione forzata possono fondarsi su una decisione dichiarata esecutiva solo nella misura prevista all’interno di detta decisione. Se il collocamento è stato ivi disposto soltanto per un determinato lasso di tempo, neppure una decisione dichiarata esecutiva può costituire la base giuridica per l’attuazione forzata di un collocamento di durata maggiore rispetto a quanto indicato nella decisione. Per un periodo di tempo più lungo manca il requisito dell’esecutività. Al di fuori del lasso di tempo cui si riferisce il provvedimento di collocamento, non sarebbe soddisfatto, ai fini di un procedimento di exequatur, il requisito dell’esecutività della decisione nello Stato in cui essa è stata pronunciata ( 46 ). Gli ulteriori provvedimenti di collocamento necessiterebbero pertanto di una nuova dichiarazione di esecutività. Muovendo dal presupposto che un collocamento in custodia rappresenta sempre l’ultima ratio, è ovvio che esso viene disposto solo per il periodo strettamente necessario. Eventualmente, l’autorità giurisdizionale che dispone il collocamento può valutare se intende disporre il collocamento, in un primo momento, per un periodo più lungo (che verrà dichiarato esecutivo), salvo poi verificare, ad intervalli brevi, se detto provvedimento deve essere revocato.
108.
In ordine alla quinta e alla sesta questione pregiudiziale occorre, quindi, ritenere che un’approvazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003, emanata per un determinato periodo, non è valida anche per le decisioni con cui venga prorogato il collocamento, dovendosi invece ottenere una nuova approvazione. Gli atti di esecuzione forzata possono essere compiuti, sulla base della decisione dichiarata esecutiva, solo per il periodo in relazione al quale la decisione ha disposto il collocamento.
V – Conclusione
109.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sottoposte dalla High Court of Ireland:
1)
Anche una decisione giurisdizionale che dispone il collocamento del minore, per la sua tutela, in regime di privazione della libertà in un istituto in un altro Stato membro rientra nell’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 2201/2003.
2)
L’approvazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 deve essere rilasciata da un’autorità statale prima della decisione sul collocamento. La mera approvazione da parte della struttura in cui deve essere collocato il minore non è sufficiente. Laddove emerga in un secondo momento che il giudice chiamato a decidere in merito al collocamento, malgrado i suoi sforzi, non ha ottenuto l’approvazione da parte dell’autorità competente e che tale mancanza va ricondotta a dichiarazioni equivoche o insufficienti dell’autorità centrale, si deve ammettere la possibilità di ottenere un’approvazione ex post, senza che sia necessario disporre nuovamente il collocamento.
3)
Una decisione in merito al collocamento in custodia di un minore necessita di una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 2201/2003, quando basandosi su di essa si devono adottare in un altro Stato membro provvedimenti dell’autorità pubblica volti ad attuare il contenuto della decisione.
4)
Un’approvazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003, emanata per un determinato periodo, non vale anche per le decisioni con cui venga prorogato il collocamento, dovendosi invece ottenere una nuova approvazione. Gli atti di esecuzione forzata possono essere compiuti, sulla base della decisione dichiarata esecutiva, solo per il periodo in relazione al quale la decisione ha disposto il collocamento.
( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) GU L 338, pag. 1, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004 (GU L 367, pag. 1), detto anche regolamento Bruxelles II bis (in prosieguo: il «regolamento n. 2201/2003» o anche soltanto il «regolamento»).
( 3 ) Nota irrilevante nella versione italiana ai fini della presente presa di posizione.
( 4 ) «Interlocutory application».
( 5 ) Nel diritto irlandese denominata «secure care» (detenzione a scopo di tutela).
( 6 ) Sentenze del 27 novembre 2007, C (C-435/06, Racc. pag. I-10141, punto 53), e del 2 aprile 2009, A (C-523/07, Racc. pag. I-2805, punto 27).
( 7 ) Sentenza C (cit. alla nota 6, punti 25-36).
( 8 ) Sentenza C (cit. alla nota 6, punto 43).
( 9 ) In prosieguo: la «relazione Lagarde». La versione tedesca è disponibile all’indirizzo: .
( 10 ) Disponibile anche nella traduzione in lingua tedesca alla homepage della Conferenza dell’Aja : .
( 11 ) V., sul punto, Pirrung, J., «Auslegung der Brüssel IIa Verordnung in Sorgerechtsachen», Festschrift für Jan Kropholler, 2008, pag. 399, in particolare pag. 407.
( 12 ) Ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della Convenzione dell’Aia del 1996, detta Convenzione si riferisce al collocamento del minore in una famiglia affidataria o in un istituto, o alla sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo. In conformità dell’articolo 4, lettera i), della Convenzione dell’Aia del 1996, sono escluse le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati da parte di minori.
( 13 ) O qualora si riferisca alla Danimarca, in relazione alla quale il regolamento n. 2201/2003 non trova applicazione. V., a tale riguardo, anche le mie conclusioni del 20 settembre 2007 nella causa C (C-435/06, Racc. pag. I-10141, paragrafo 50).
( 14 ) Relazione Lagarde (cit. alla nota 9, punto 23).
( 15 ) Relazione Lagarde (cit. alla nota 9, punto 35).
( 16 ) V., sul punto, anche le mie conclusioni nella causa C (cit. alla nota 13, paragrafo 43).
( 17 ) V., in questo senso, sentenza C (cit. alla nota 6, punti 48 e segg.).
( 18 ) V. dodicesimo considerando del regolamento.
( 19 ) Si tratta del Lord Chancellor, che ha delegato questa funzione all’International Child Abduction and Contact Unit (ICACU). L’ICACU viene indicata quale autorità centrale dell’Inghilterra e del Galles anche sul sito Internet della Commissione europea. V. . In base alle indicazioni contenute sui siti Internet del Regno Unito, l’ICACU ha sede presso l’Official Solicitor.
( 20 ) V. documento del Consiglio del 30 aprile 2003, n. 8281/03, pag. 29.
( 21 ) Documento del Consiglio del 29 settembre 2003, n. 12992/03, pag. 37. Nella versione italiana si rinviene addirittura ancora il riferimento all’autorità centrale: «l’autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato richiesto».
( 22 ) Salvo l’eccezione disciplinata nell’ultima parte della frase al paragrafo 1, di cui mi occuperò al paragrafo 48 della presente presa di posizione.
( 23 ) V., al riguardo, soltanto le sentenze del 17 luglio 2008, Kozłowski (C-66/08, Racc. pag. I-6041, punto 42), e del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau (C-204/09, punto 37).
( 24 ) L’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione dell’Aia del 1996 stabilisce quanto segue: «La decisione sul collocamento o l’assistenza può essere presa nello Stato richiedente solo se l’autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore».
( 25 ) Con riguardo al regolamento, nei soli casi in cui non sussiste un diritto di soggiorno derivante dalla cittadinanza dell’Unione.
( 26 ) Relazione Lagarde (cit. alla nota 9, punto 143).
( 27 ) La «relevant local authority». In caso di collocamento in custodia di minori di età inferiore ai 13 anni, l’approvazione deve essere autorizzata dal Secretary of State for Education.
( 28 ) Comunicazione del 21 ottobre 2011.
( 29 ) Comunicazione del 7 novembre 2011.
( 30 ) V., in questo senso, sentenza del 9 novembre 2010, Purrucker (C-296/10 punti 82 e 86).
( 31 ) Fatta eccezione per lo Stato membro il cui giudice presenta la domanda di pronuncia pregiudiziale.
( 32 ) V., a tale proposito, anche le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston del 20 maggio 2010 nella causa Purrucker (C-256/09, Racc. pag. I-7353, paragrafi 132 e segg.).
( 33 ) Parte della dottrina sostiene che eventualmente anche le decisioni in materia di diritto di affidamento che non hanno un contenuto passibile di esecuzione devono essere dichiarate esecutive, per evitare misure di autotutela privata in relazione al trasferimento del diritto di affidamento mediante conduzione del minore in un altro Stato membro in mancanza di una dichiarazione di esecutività; v. Rauscher, Th., in Rauscher, Th. (a cura di), Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, Kommentar Brüssel IIa-VO, Monaco di Baviera, 2010, articolo 28, punto 8.
( 34 ) Letteralmente: «Orders that S. C., a Minor, be detained in the custody of the Director of (…)».
( 35 ) V., con riguardo alla Convenzione di Bruxelles, sentenza del 29 aprile 1999, Coursier (C-267/97, Racc. pag. I-2543, punto 28).
( 36 ) Sentenze C e A (cit. alla nota 6).
( 37 ) Articolo 40, paragrafo 1, lettera a), e articolo 41 del regolamento.
( 38 ) Articolo 40, paragrafo 1, lettera b), e articolo 42 del regolamento.
( 39 ) V., con riguardo ai diritti fondamentali riconosciuti ai minori in relazione al diritto alla libertà sancito dalla CEDU, sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo del 28 novembre 1998, serie A, n. 144, § 58.
( 40 ) Sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček (C-403/09 PPU, Racc. pag. I-12193, punti 53-55).
( 41 ) Sentenze A (cit. alla nota 6, punto 47); Detiček (cit. alla nota 40, punto 39), e Purrucker (cit. alla nota 30, punto 77).
( 42 ) V. articolo 31.17 del Family Procedure Rules 2010.
( 43 ) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
( 44 ) Un trasferimento della competenza in capo alle autorità giurisdizionali inglesi in base all’articolo 15 del regolamento, sulla base del fatto che la madre di S. C. vive a Londra, non è verosimile, dato che non si può affermare ciononostante che le autorità giurisdizionali inglesi possano meglio valutare la fattispecie.
( 45 ) Sentenza A (cit. alla nota 6, punto 51).
( 46 ) V. al riguardo le conclusioni dell’avvocato generale nella causa Purrucker (cit. alla nota 32, paragrafi 148 e segg.).
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