24.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 421/49
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 6 maggio 2014 — Forget/Commissione
(Causa F-153/12) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno di famiglia - Presupposti per la concessione - Unione registrata di diritto lussemburghese - Coppia di membri stabili di un’unione di fatto non avente accesso al matrimonio civile - Funzionario che non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sub iv), dell’allegato VII dello Statuto))
2014/C 421/67
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Claude Forget (Steinfort, Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Kerger)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione recante diniego del beneficio dell’assegno di famiglia e della pensione di reversibilità per la partner del ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Forget sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 55 del 23/02/2013, pag. 26.
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