3.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 65/27
Ricorso proposto il 4 gennaio 2012 — ZZ/Commissione
(Causa F-3/12)
2012/C 65/54
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
La condanna della Commissione a risarcire il danno che il ricorrente ritiene di aver subito in ragione della durata eccessiva della procedura di riconoscimento della gravità di malattia della quale ha sofferto.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 23 novembre 2010, inoltrata dal ricorrente all’APN;
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annullare la nota prot. HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616, datata 24 gennaio 2011, ricevuta dal ricorrente nelle sue proprie mani in data 3 marzo 2011, e, nelle mani di persona di sua fiducia, in data non anteriore al 25 febbraio 2011;
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quatenus oportet, annullare l’atto, comunque formatosi, di ripulsa, da parte della Commissione, del reclamo, datato 20 maggio 2011, avverso la decisione di rigetto della domanda datata 23 novembre 2010 e per l’annullamento di quest’ultima decisione di rigetto nonché l’accoglimento della domanda datata 23 novembre 2010, reclamo datato 20 maggio 2011 inoltrato dal ricorrente all’APN;
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nella misura del necessario, accertare il fatto che si è protratta per più di cinque anni la procedura volta a provvedere sulla domanda, datata 25 novembre 2002, dal ricorrente inoltrata alla CE;
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nella misura del necessario, dichiarare che la durata della procedura a qua, già alla data della domanda datata 23 novembre 2010, aveva ecceduto quella ragionevole, e, non foss’altro che per questa ragione, era eccessiva ed illecita;
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per l’effetto, condannare la Commissione a risarcire il danno, di natura patrimoniale e non patrimoniale, ingiustamente subito dal ricorrente, fino alla data della domanda datata 23 novembre 2010, in relazione all’irragionevole eccessiva ed illecita durata della procedura a qua, elargendogli la somma di 10 000, euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;
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condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 23 novembre 2010 pervenne alla Commissione e fino all’effettivo pagamento della somma di 10 000 euro, gli interessi su quest’ultima, con capitalizzazione annuale, nella misura del 10 % all’anno ovvero in quella misura che il Tribunale riterrà giusta ed equa;
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condannare la convenuta alle spese.
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