19.10.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 304/18
Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Bateni/Consiglio
(Causa T-42/12 e T-181/12) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Blocco dei capitali - Errore manifesto di valutazione)
2013/C 304/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Naser Bateni (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle, M. Schlingmann e F. Lautenschlager)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, J.-P. Hix e Z. Kupčová, agenti)
Oggetto
Nella causa T-42/12, domanda di annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), in quanto iscrive il ricorrente nell’elenco che compare all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 1245/2011, del 1 dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), in quanto iscrive il ricorrente nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e inoltre, nella causa T-181/12, domanda di annullamento dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), in quanto il nome del ricorrente è mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi di cui si è disposto il blocco dei beni.
Dispositivo
1)
Le cause T-42/12 e T-181/12 sono riunite ai fini della sentenza.
2)
Non occorre più statuire nella causa T-42/12 sulla domanda diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1 dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, in quanto riguarda il sig. Naser Bateni.
3)
La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran è annullata in quanto iscrive il sig. Bateni nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.
4)
L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 è annullato in quanto riguarda il sig. Bateni.
5)
Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2011/783, sono mantenuti riguardo al sig. Bateni, a partire dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fino alla presa d’effetto del parziale annullamento del regolamento n. 267/2012.
6)
Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre le proprie spese, quelle sostenute dal sig. Bateni.
7)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 98 del 31.3.2012.
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