10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/34
Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA)
(Causa T-51/12) (1)
((«Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario denominativo LAMBRETTA - Uso effettivo del marchio - Decadenza parziale - Articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»))
2014/C 395/40
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Scooters India Ltd (Lucknow, India) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Brandconcern BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Casucci, N. Ferretti e C. Galli, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1o dicembre 2011 (procedimento R 2312/2010-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Brandconcern BV e la Scooters India Ltd.
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 1o dicembre 2011 (procedimento R 2312/2010-1) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Scooters India Ltd, incluse quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
3)
La Brandconcern BV sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 109 del 14.4.2012.
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