8.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 48/41
Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2015 — Einhell Germany e a./Commissione
(Causa T-73/12) (1)
((«Dumping - Importazioni di determinati compressori originari della Cina - Rifiuto parziale di restituzione dei dazi antidumping pagati - Determinazione del prezzo all’esportazione - Detrazione dei dazi antidumping - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»))
(2016/C 048/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Einhell Germany AG (Landau an der Isar, Germania); Hans Einhell Nederlands BV (Breda, Paesi Bassi); Einhell France SAS (Villepinte, Francia); Hans Einhell Österreich GmbH (Vienne, Austria) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, e A. Bochon, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik, K. Talabér-Ritz e T. Maxian Rusche, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale delle decisioni K (2011) 8831 definitivo, C (2011) 8825 definitivo, C (2011) 8828 definitivo e K (2011) 8810 definitivo della Commissione, del 6 dicembre 2011, in merito a talune domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese, e, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli dette decisioni, di mantenimento in vigore degli effetti delle suddette decisioni fino all’adozione da parte della Commissione delle misure necessarie per dare esecuzione all’emananda sentenza del Tribunale.
Dispositivo
1)
L’articolo 1 delle decisioni K (2011) 8831 definitivo, C (2011) 8825 definitivo, C (2011) 8828 definitivo e K (2011) 8810 definitivo della Commissione, del 6 dicembre 2011, relative a talune domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui non concede alle società Einhell Germany AG, Hans Einhell Nederlands BV, Einhell France SAS e Hans Einhell Österreich GmbH una restituzione dei dazi antidumping indebitamente pagati al di sopra degli importi indicati nel medesimo articolo.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione europea è condannata alle spese.
(1) GU C 109 del 14.4.2012.
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