10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/36
Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA)
(Causa T-132/12) (1)
([«Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio comunitario denominativo LAMBRETTA - Uso serio del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
2014/C 395/42
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Scooters India Ltd (Lucknow, India) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Brandconcern BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Casucci e N. Ferretti, avvocati)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010-1), relativa a una procedura di scadenza tra la Brandconcern BV e la Scooters India Ltd.
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010-1) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle versate dalla Scooters India Ltd, comprese le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
3)
La Brandconcern BV sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 165 del 9.6.2012.
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