8.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 190/10
Sentenza del Tribunale del 22 aprile 2015 — Tomana e a./Consiglio e Commissione
(Causa T-190/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione nello Zimbabwe - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Congelamento di capitali - Base giuridica - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritti fondamentali - Proporzionalità»))
(2015/C 190/11)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Johannes Tomana (Harare, Zimbabwe) e altri 120 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: inizialmente D. Vaughan, QC, M. Lester, R. Lööf, barristers, e M. O’Kane, solicitor, successivamente D. Vaughan, M. Lester e R. Lööf)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, M. Veiga e A. Vitro, agenti); e Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, T. Scharf e E. Georgieva, agenti)
Interveniente a sostegno dei convenuti: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson, C. Murrell e M. Holt, agenti, assistiti da S. Lee, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2012/97/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47, pag. 50), del regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2012 della Commissione, del 21 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 49, pag. 2), e della decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012 che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 54, pag. 20), nella parte in cui riguardano i ricorrenti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Johannes Tomana e gli altri 120 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.
3)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 194 del 30.6.2012.
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