3.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 388/10
Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2014 — Nuna International/UAMI — Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna)
(Causa T-195/12) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo nuna - Marchi comunitari denominativi anteriori NANA e NANU-NANA - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
2014/C 388/11
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nuna International BV (Erp, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Alpera Plazas, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 febbraio 2012 (procedimento R 476/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG e la Nuna International BV.
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 febbraio 2012 (procedimento R 476/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG e la Nuna International BV, è annullata per quanto riguarda i «passeggini; passeggini pieghevoli; seggiolini di sicurezza per bambini, da installare in auto» della classe 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, nonché i «girelli per bambini» e i «sacchi a pelo per neonati e bambini» della classe 20.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 209 del 14.7.2012.
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