25.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 282/27
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 — Alchaar/Consiglio
(Causa T-203/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Iscrizione di un privato negli elenchi dei destinatari delle misure - Legami con il regime - Diritti della difesa - Diritto ad un processo equo - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritto alla vita privata»))
2014/C 282/35
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mohamad Nedal Alchaar (Aleppo, Siria) (rappresentanti: A. Korkmaz, D. Amaudruz e A. Boesch, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e M. Vitsentzatos, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: É. Cujo e S. Pardo Quintillán, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, da un lato, della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 319, pag. 8) e del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), nella parte in cui tali atti contengono misure restrittive riguardanti il ricorrente nonché di qualsiasi atto futuro che modifichi tale decisione o tale regolamento e, dall’altro, della comunicazione del Consiglio del 16 marzo 2012 con cui si informava il ricorrente del mantenimento dell’iscrizione del suo nome nell’elenco dei destinatari delle misure restrittive.
Dispositivo
1)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, è annullato nei limiti in cui riguarda il sig. Mohamad Nedal Alchaar.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dal sig. Alchaar.
4)
Il sig. Alchaar è condannato a sopportare un terzo delle proprie spese.
5)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 217 del 21.7.2012.
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