10.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 233/8
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013 — Airbus/UAMI (NEO)
(Causa T-236/12) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo NEO - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Portata dell’esame che deve essere effettuato dalla commissione di ricorso - Esame nel merito subordinato alla ricevibilità del ricorso - Articoli 59 e 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 233/14
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Airbus SAS (Francia) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 febbraio 2012 (procedimento R 1387/2011-1), in merito ad una domanda di registrazione del segno denominativo NEO come marchio comunitario
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 23 febbraio 2012 (procedimento R 1387/2011-1) è annullata per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 243 dell’11.8.2012.
Full & Egal Universal Law Academy