18.4.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 136/24
Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — EGL e a./Commissione
(Causa T-251/12) (1)
((«Concorrenza - Intese - Servizi di trasporto aereo di merci internazionale - Decisione che accerta l’infrazione all’articolo 101 TFUE - Fissazione dei prezzi - Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale - Definizione del mercato - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Cooperazione - Immunità parziale dalle ammende»))
(2016/C 136/34)
Lingua processuale: l’nglese
Parti
Ricorrenti: EGL, Inc. (Houston, Stati Uniti), Ceva Freight (UK) Ltd (Ashby de la Zouch, Regno Unito) e Ceva Freight Shanghai Ltd (Shanghai, Cina) (rappresentanti: inizialmente M. Brealey, QC, S. Love, barrister, M. Pullen, D. Gillespie e R. Fawcett Feuillette, solicitors, successivamente M. Brealey, S. Love, M. Pullen, R. Fawcett Feuillette e M. Boles, solicitors, ed infine M. Brealy e M. Pullen)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e P. Van Nuffel, agenti, assistiti da S. Kingston, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 — Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti, e, in subordine, domanda di riforma delle ammende loro inflitte nell’ambito di tale decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La EGL, Inc., la Ceva Freight (UK) Ltd e la Ceva Freight Shanghai Ltd sono condannate alle spese.
(1) GU C 227 del 28.7.2012.
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