18.4.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 136/27
Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — Schenker/Commissione
(Causa T-265/12) (1)
((«Concorrenza - Intese - Servizi di trasporto aereo internazionale - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Fissazione dei prezzi - Sovrattasse e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale - Elementi di prova contenuti in una richiesta d’immunità - Tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti - Norme deontologiche relative a un obbligo di lealtà e a un divieto di doppia rappresentanza - Obblighi fiduciari - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Imputabilità del comportamento illecito - Scelta delle società - Ammende - Proporzionalità - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Parità di trattamento - Cooperazione - Transazione - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»))
(2016/C 136/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Schenker Ltd (Feltham, Regno Unito) (rappresentanti: F. Montag, B. Kacholdt, F. Hoseinian, avvocati, D. Colgan e T. Morgan, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Dawes e N. von Lingen, in seguito A. Dawes e G. Meessen, agenti, assistiti da B. Kennelly e H. Mussa, barristers)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 — Trasporto di merci), nella parte in cui essa riguarda la ricorrente, nonché domanda di rettifica dell’ammenda impostale in tale decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Schenker Ltd è condannata alle spese.
(1) GU C 243 dell’11.8.2012.
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