30.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 398/29
Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — FC Dynamo-Minsk/Consiglio
(Causa T-275/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Termine per l’adeguamento delle conclusioni - Irricevibilità parziale - Entità detenuta o controllata da un’entità interessata dalle misure restrittive - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»))
(2015/C 398/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Football Club «Dynamo-Minsk» ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, avvocato, e M. Lester, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e E. Finnegan, agenti)
Oggetto
Demanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 (GU L 288, pag. 69), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1), della decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642 (GU L 311, pag. 39), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 311, pag. 2), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia sono annullati nelle parti in cui riguardano la Football Club «Dynamo-Minsk» ZAO.
2)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Football Club «Dynamo-Minsk».
(1) GU C 250 del 18.8.2012.
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