10.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 233/9
Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2013 — Laboratoires CTRS/Commissione
(Causa T-301/12) (1)
(Medicinali per uso umano - Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Orphacol - Decisione di diniego della Commissione - Regolamento (CE) n. 726/2004 - Direttiva 2001/83/CE - Impiego medico ben consolidato (noto) - Circostanze eccezionali)
2013/C 233/16
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley e M. Barnden, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White, M. Šimerdová e L. Banciella, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti); Regno di Danimarca (rappresentanti: V. Pasternak Jørgensen e C. Thorning, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, F. Gloaguen e S. Menez, agenti); Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e A. Posch, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, agente, successivamente C. Murrel e, infine, L. Christie, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente B. Majczyna e M. Szpunar, successivamente M. Majczyna, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 3306 def., del 25 maggio 2012, recante diniego di autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il medicinale orfano ad impiego umano «Orphacol — Acido colico»
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 3306 def., del 25 maggio 2012, recante diniego di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per il medicinale orfano ad uso umano «Orphacol — Acido colico» è annullata.
2)
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dei Laboratoires CTRS.
3)
La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 250 del 18.8.2012.
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