28.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 129/20
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Borrajo Canelo/UAMI — Tecnoazúcar (PALMA MULATA)
(Causa T-381/12) (1)
((«Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio comunitario denominativo PALMA MULATA - Uso serio - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»))
2014/C 129/25
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Ana Borrajo Canelo (Madrid, Spagna); Carlos Borrajo Canelo (Madrid); e Luis Borrajo Canelo (Madrid) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tecnoazúcar (L’Avana, Cuba) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 21 maggio 2012 (procedimento R 2265/2010-2), relativa ad una procedura di decadenza tra i sigg.ri Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo e Luis Borrajo Canelo, da un lato, e la Tecnoazúcar, dall’altro.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
I sigg.ri Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo e Luis Borrajo Canelo sono condannati alle spese.
(1) GU C 343 del 10.11.2012.
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