9.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 81/15
Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2015 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO)
(Causa T-393/12) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo KENZO - Marchio comunitario denominativo anteriore KENZO - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 - Produzione tardiva di documenti - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»])
(2015/C 081/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: A. Wenninger-Lenz, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzaretti e N. Parrotta, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 29 maggio 2012 (procedimento R 1659/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kenzo e il sig. Kenzo Tsujimoto.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Kenzo Tsujimoto è condannato alle spese.
(1) GU C 355 del 17.11.2012.
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