29.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 78/13
Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2016 — Mitsubishi Electric/Commissione
(Causa T-409/12) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione adottata a seguito dell’annullamento parziale della decisione iniziale da parte del Tribunale - Ammende - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Diritti della difesa - Parità di trattamento - Proporzionalità - Errore di valutazione - Importo di partenza - Grado di partecipazione all’infrazione - Coefficiente di dissuasione»))
(2016/C 078/21)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mitsubishi Electric Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: R. Denton, J. Vyavaharkar, R. Browne, L. Philippou, M. Roald e J. Robinson, solicitors, e K. Haegeman, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e P. Van Nuffel, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2012) 4381 della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica la decisione C(2006) 6762 definitivo, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] (ora articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nella misura in cui è stata indirizzata a Mitsubishi Electric Corporation e Toshiba Corporation (caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — Ammende), per la parte relativa alla ricorrente, nonché, in subordine, domanda di modifica dell’articolo 1 della medesima decisione nel senso della soppressione o, altrimenti, della riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Mitsubishi Electric Corp. è condannata alle spese.
(1) GU C 343 del 10.11.2012.
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